HomeBlockchainRegolamentazioneOAM: pronte le linee guida per l’iscrizione, ma i problemi restano

OAM: pronte le linee guida per l’iscrizione, ma i problemi restano

In un comunicato diffuso nei giorni scorsi, l’OAM, Organismo degli Agenti e Mediatori finanziari, ha reso noto di avere predisposto le linee guida per l’iscrizione alla sezione speciale del registro, dedicata agli exchange (in realtà a tutti gli operatori che erogano servizi correlati allo scambio di valute virtuali) e agli operatori che forniscono servizi di portafoglio digitale. 

OAM e l’iscrizione al registro 

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Le linee guide per gli exchange, miner e fornitori di servizi di portafoglio digitale all’iscrizione al registro

Quelli messi online dall’Organismo sono due documenti che contengono in sostanza, nient’altro che le istruzioni pratiche per registrarsi al portale OAM, cioè per aprire un “account” e quindi, successivamente per presentare la richiesta di iscrizione vera e propria, attraverso una comunicazione di operatività sul territorio italiano.

Attenzione, però: la sezione speciale del registro non è ancora operativa e, stando ai comunicati diffusi, lo sarà entro il prossimo 18 maggio. 

Nelle scorse settimane l’OAM aveva avviato una serie di confronti informali, anche con operatori del settore ed addetti ai lavori, per trovare un modo per dare un’attuazione ragionevole all’insieme di disposizioni che hanno imposto l’obbligo di iscrizione, e quindi l’istituzione dell’apposita sezione del registro. 

Ad esempio, nel corso di un recente evento su “Criptovalute, smart contract e NFT” organizzato da AFICento, Assoholding e la rivista AML&Fintech, i rappresentanti dell’OAM intervenuti all’evento hanno ritenuto di poter chiarire che i miners non sarebbero tenuti all’iscrizione al registro, mentre lo sarebbero i soli virtual asset service provider (Vasp), e quindi, i soli prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale (servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione) e i prestatori di servizi di portafoglio digitale.

Il punto, tuttavia, è che, nonostante le migliori intenzioni dell’Organismo, c’è poco che si possa fare, intervenendo a livello di mera attuazione, per rendere lineare un impianto normativo che già a livello legislativo e regolamentare presenta rilevanti incongruenze anche con il quadro normativo europeo cui si vorrebbe dare recepimento.

Come si è già avuto modo di evidenziare in precedenti articoli su questa testata, uno dei problemi strutturali del sistema, per come viene fuori dalla combinazione delle disposizioni legislative introdotte e/o modificate dai D.Lgs. 90/2017 e 125/2019, con quelle del successivo decreto attuativo del MEF del 13 gennaio 2022, pubblicato in G.U. del 17 febbraio 2022, sta in un irragionevole ampliamento del perimetro di quelli che si indicano come soggetti obbligati all’iscrizione per svolgere le rispettive attività sul territorio italiano.

Tale perimetro, infatti, non solo è più ampio di quello espressamente previsto dalle direttive europee antiriciclaggio (la IV e la V), ma ha anche confini eccessivamente indefiniti.

La distinzione con le attività di mining

Il risultato finale è che vi è una moltitudine di operatori che esercitano attività che nella sostanza non si concretizzano in alcuna forma di intermediazione e che, tuttavia, si trovano a ricadere nella sfera di applicazione dell’obbligo di iscrizione. 

Tra questi, se ci si attiene alla lettera delle disposizioni, ci sono i soggetti che svolgono attività di consulenza (come possono essere avvocati, commercialisti e non solo), ma anche gli stessi miners.

Con buona pace delle opinioni dell’OAM, infatti, all’art. 1 co. 2 lett. b) del decreto del MEF tra i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valute virtuali (cioè i Vasp) sono esplicitamente indicati gli operatori che erogano servizi di emissione di valute virtuali.

Ma non è questo il solo problema: il decreto del MEF è confezionato in modo da prevedere esplicitamente l’obbligo di iscrizione per operatori stabilmente residenti in Italia e per gli operatori con sede in altri Paesi membri dell’UE. A questi ultimi è fatto obbligo di aprire una stabile organizzazione in Italia, se vogliono operare sul nostro territorio.

Non si fa alcuna menzione di operatori aventi sede in Paesi terzi. La norma, tuttavia, mantiene fermo l’obbligo generalizzato di ottenere l’iscrizione nel registro, per chiunque voglia esercitare in Italia una qualunque delle attività rientranti in questo ambito, ampio ed indefinito. 

E per ottenere l’iscrizione nel registro è conditio sine qua non il fatto di disporre almeno di una stabile organizzazione in Italia. Questo parrebbe comportare un obbligo implicito di iscrizione anche a carico di operatori che hanno sede in Paesi extra UE.

Ora questo disallineamento che è tutto interno alla normativa italiana, oggi si riflette pedissequamente anche sulle linee guida diffuse dall’OAM. Dall’esame dei documenti illustrativi delle procedure per l’iscrizione al portale dell’Organismo e alla successiva presentazione della richiesta di iscrizione, infatti, si evince che le procedure sono strutturate esclusivamente per soggetti residenti in Italia e per quelli residenti in Paesi UE.

I problemi del decreto

Da qui il problema. Cosa succederà agli operatori con sedi in Paesi terzi? Potranno operare liberamente? Subiranno l’oscuramento dei portali, perché non iscritti nel registro? Avranno la possibilità di iscriversi nel registro, previa apertura di una stabile organizzazione o di una subsidiary con sede legale in Italia?

Queste incongruenze, nelle immediatezze della pubblicazione del decreto del MEF, avevano scatenato le ire di molti operatori esteri, che si erano dichiarati determinati ad impugnare al TAR il decreto. 

È stata però la proverbiale carica francese e ritirata spagnola. Ormai sono scaduti i termini per impugnare in via diretta il decreto, e non si ha notizia della presentazione di una qualche impugnativa.  

Nel frattempo, la scelta di molti degli operatori esteri è stata quella di non curarsi del mercato italiano, percepito come di entità trascurabile, rispetto ai volumi movimentati a livello globale. Altri, invece, hanno deciso di adeguarsi, organizzandosi per procedere all’iscrizione, quando il registro sarà definitivamente approntato.

Come ne uscirà il panorama italiano degli operatori di servizi di intermediazione e di portafoglio digitale quando il sistema sarà andato a regime? Sarà l’ennesimo settore produttivo falcidiato da una produzione normativa maldestra? O i coraggiosi imprenditori del mondo crypto troveranno una strada per adattarsi ai nuovi vincoli applicando l’arte tutta italiana di arrangiarsi?

Lo comprenderemo dopo il 18 maggio.

Luciano Quarta - The Crypto Lawyer
Luciano Quarta - The Crypto Lawyer
Luciano Quarta, avvocato tributarista in Milano, managing partner e fondatore dello studio legale tributario QRM&P, ha all’attivo molte pubblicazioni sugli aspetti legali e tributari di legal tech, intelligenza artificiale e criptovalute. Relatore in numerosi convegni sulla materia, tiene la rubrica “Tax & the city” per il quotidiano La Verità e scrive regolarmente per la rubrica Economia e tasse della testata Panorama. È membro della Commissione Giustizia Tributaria presso l’Ordine degli Avvocati di Milano ed è il referente della sede milanese dell’associazione interdisciplinare per lo studio e le applicazioni dell’intelligenza artificiale GP4AI (Global Professionals for Artificial Intelligence).
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