HomeBlockchainRegolamentazioneLa regolamentazione vigente in ambito Web3: DAO e DeFi

La regolamentazione vigente in ambito Web3: DAO e DeFi

In un ordinamento giuridico in cui si fa fatica a scrivere anche solo una parola sulla disciplina fiscale delle criptovalute e in cui qualunque tipo di crypto asset che sia diverso dalle valute virtuali non compare minimamente sull’orizzonte ottico del legislatore e del regolatore nazionale, di sicuro non si può sperare che a qualcuno passi per l’anticamera del cervello di occuparsi di altre creature aliene, come le DAO (Decentralized Autonomous Organization), la DeFi, e più in generale delle tecnologie alla base del cosiddetto Web3, secondo la definizione coniata da Gavin Wood, cofondatore di Ethereum.

Il quadro normativo attuale in tema Web3 e più precisamente sulle DAO

regolamentazione dao
La rigidità normativa non riesce a stare dietro agli sviluppi delle DAO

Occorre dire che, a onor del vero, concepire un quadro di norme in grado di disciplinare strumenti di una DAO è tutt’altro che facile: nei fatti, come suggerisce l’acronimo, si tratta di un’organizzazione che ha come caratteristiche qualificanti, l’autonomia e la decentralizzazione. 

Questo pone una quantità di problemi, più o meno correlati: una DAO si basa sull’impiego di una blockchain, in cui i processi decisionali, a seconda delle architetture impiegate e degli algoritmi utilizzati, possono svilupparsi con un grado di autonomia tale da renderla pressoché (o quasi del tutto) indipendente persino dalla volontà dei membri della blockchain.

Il che pone una raffica di problemi e di conseguenze in termini di corretta imputazione degli effetti giuridici che derivano dalle scelte e dalle condotte (diciamo, dagli output) processati dalla DAO e, ovviamente, in termini di possibili responsabilità.

Tuttavia, nonostante le enormi difficoltà concettuali che tutto questo comporta, lo stato del Wyoming nel luglio del 2021 ha approvato una legge sulle DAO, in cui, tra l’altro, si introducono figure societarie ad hoc, in cui è possibile incorporare una DAO, che assume così, sostanzialmente, lo status di una società di capitali (la DAO LLC, o Decentralized autonomous organization Limited Liability Company).

L’elemento caratterizzante di questo tipo di modello societario è quello di stabilire un limite alla responsabilità dei soci (ovvero, dei membri della DAO), evitando che delle azioni di tale organizzazione i singoli membri della DAO rispondano individualmente e personalmente.

La legge del Wyoming, peraltro, ammette due distinte tipologie societarie: quella in cui la DAO è gestita dai membri (in cui si individuano i soggetti che assumono le funzioni e quindi le responsabilità correlate alla gestione della DAO) e quella in cui la DAO è gestita da algoritmi e che può registrarsi come tale se lo smart contract che ne consente la gestione è già operativo all’atto della costituzione.

Un aspetto interessante sul piano strettamente normativo, è che in forza di un vecchio trattato tra USA e Germania federale (ovvero, il Trattato di amicizia, commercio e navigazione, che risale al 1954) una DAO LLC è automaticamente riconosciuta anche in Germania ove viene considerata alla stregua di una S.r.l. e di conseguenza, per osmosi, una DAO LLC del Wyoming può legittimamente operare nel resto dei Paesi UE.

Come trattare le DAO guidate puramente da algoritmi

Uno dei temi cruciali, in termini di disciplina e ricadute in termini di diritti, obblighi e responsabilità, è che, poiché dall’esecuzione degli smart contract che sono alla base della DAO possono scaturire una serie di conseguenze di natura patrimoniale che di fatto sfuggono al controllo del singolo membro della DAO (o perché il sistema di smart contract è dotato di un elevato grado di autonomia, o perché comunque, l’esecuzione degli smart contract all’interno della blockchain è il frutto di un concorso diffuso di un’ampia molteplicità di membri dell’organizzazione), ove mancasse un argine o una delimitazione della responsabilità dei membri, attraverso l’incorporazione della DAO all’interno di un veicolo societario sostanzialmente equiparabile ad una società di capitali, munita di una propria soggettività giuridica e un’autonomia patrimoniale rispetto ai singoli membri.

Diversamente, se una DAO rimanesse come una sorta di “aggregato di fatto”, non regolamentato, tra una collettività di soggetti che, in concreto, svolgono una certa attività che comporta il sistematico compimento di atti di disposizione di natura patrimoniale, il rischio, mancando una chiara disciplina di riferimento e mancando una incorporazione dell’organizzazione all’interno di uno specifico veicolo societario a responsabilità limitata e munito di propria personalità giuridica, è che quest’aggregato assuma le connotazioni di una società di fatto.

Esso cioè, si comporterebbe come una società di persone con conseguente illimitata responsabilità dei soci di fatto di questa organizzazione e in più, responsabilità solidale, sicché ogni membro della DAO, e dunque, chiunque si ritrovi concretamente ne detenga un token, rischia di diventare responsabile per gli atti compiuti da ciascuno degli altri membri e di rispondere, illimitatamente, con tutto il suo patrimonio.

Il punto è che il sistema giuridico in Italia, nel suo complesso risulta del tutto inadeguato ad accogliere una realtà sofisticata e complessa come una DAO.

In primis, perché praticamente nessuno dei modelli societari vigenti in Italia sembra adattarsi allo scopo: non quello di una S.p.A. che postula rigoroso sistema di governance, amministrazione e controllo, con relativa vigilanza, centralizzato. E quindi, in totale antitesi con la natura decentralizzata di una DAO. Non una S.r.l., perché anche se in certa misura non si pone il problema del ruolo di amministrazione attiva dei singoli soci, in senso generale, resta insormontabile l’ostacolo delle modalità (forma scritta, atto pubblico notarile) di circolazione delle quote, inconciliabili con la fluidità e l’informalità dei passaggi di mano dei token. 

Questo ci conduce ad una prima riflessione: cosa potrà mai accadere quando la tecnologia giungerà ad un punto di avanzamento tale che la governance di una DAO potrà essere affidata e gestita interamente da algoritmi? 

Seconda riflessione: è possibile che in futuro si pervenga ad architetture in cui il veicolo societario si ponga come una sovrastruttura, rispetto alla quale la DAO costituisce invece l’infrastruttura tecnologica (che a questo punto diventerebbe un bene strumentale aziendale) per la gestione di determinate attività, affari o categorie di affari.

Token di governance e struttura societaria di una DAO

Questo potrebbe costituire un’efficace soluzione al problema societario, ma implicherebbe la necessità che venga inquadrata in modo appropriato ogni vicenda che ha a che fare con il collocamento sul mercato dei token e la loro successiva circolazione. Assodato che in questo genere di architettura i token, per le ragioni ampiamente illustrate, non potrebbero essere rappresentativi delle quote societarie, ciò non toglie che essi porterebbero con sé un insieme di diritti e prerogative che verrebbero esercitate all’interno del network, a seconda di come è strutturata la blockchain.

Tornerebbero a proporsi, quindi, rispetto a questo tipo di token, la maggior parte dei problemi che fino ad oggi sono stati sollevati con riferimento alla loro natura e, in ragione della specifica funzione, al loro rispetto alla normativa fiscale, ma anche finanziaria (si tratta di security token? Di utility token? Di token a funzione mista? ecc.).

Mentre continueremo ad arrabattarci con limiti e bizantinismi del sistema giuridico italiano, le organizzazioni di questo genere probabilmente continueranno a svilupparsi, su scala globale e saranno sempre più difficili da condurre nell’alveo di una specifica giurisdizione.

Questo, sia perché, con la crescita evolutiva degli algoritmi la governance di queste organizzazioni potrebbe essere sempre meno vincolata ad un aggregato identificabile come soggetto, sia pure collettivo; sia perché una blockchain sufficientemente estesa non è agevolmente riconducibile ad uno specifico ambito territoriale.

Un percorso evolutivo che solo col tempo riusciremo a cogliere dove ci potrà condurre.

Luciano Quarta - The Crypto Lawyer
Luciano Quarta - The Crypto Lawyer
Luciano Quarta, avvocato tributarista in Milano, managing partner e fondatore dello studio legale tributario QRM&P, ha all’attivo molte pubblicazioni sugli aspetti legali e tributari di legal tech, intelligenza artificiale e criptovalute. Relatore in numerosi convegni sulla materia, tiene la rubrica “Tax & the city” per il quotidiano La Verità e scrive regolarmente per la rubrica Economia e tasse della testata Panorama. È membro della Commissione Giustizia Tributaria presso l’Ordine degli Avvocati di Milano ed è il referente della sede milanese dell’associazione interdisciplinare per lo studio e le applicazioni dell’intelligenza artificiale GP4AI (Global Professionals for Artificial Intelligence).
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