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Come si pagano le tasse sul profitto realizzato con Bitcoin? Una strada su cui riflettere

Nei giorni scorsi è circolata una notizia che ha messo in grande fibrillazione il mondo crypto: un importante studio legale milanese avrebbe concluso un accordo con l’Agenzia delle Entrate per l’emersione di un consistente profitto realizzato grazie a Bitcoin e ad altre criptovalute, applicando un trattamento fiscale di rilevante vantaggio.

Ne hanno dato notizia testate finanziarie di livello nazionale, come Italia Oggi e Milano Finanza, ed è anche circolato un comunicato ufficiale dello studio legale che ha seguito questa importante operazione.

Una voluntary disclosure per dichiarare il proprio profitto in Bitcoin?

Ovviamente, la notizia è stata rilanciata su una quantità di altri canali, soprattutto nel web, che si sono riferiti all’operazione come ad una voluntary disclosure sulle criptovalute che avrebbe portato all’applicazione di un’aliquota fiscale.

In realtà, i dettagli tecnico-giuridici di questa operazione non sono stati divulgati, ma è bene chiarire che il procedimento posto in essere non rientra nel quadro di disciplina di quella che è comunemente conosciuta come voluntary disclosure. 

Si tratta di quella che la normativa definisce collaborazione volontaria, originariamente disciplinata dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186, con una finestra temporale per aderirvi fino al 30 settembre 2015, e successivamente riaperta con la cosiddetta voluntary disclosure bis (regolata dal DL n. 193 del 22 ottobre 2016) fino al 31 luglio 2017.

Cosa è successo in questo caso di profitto realizzato in crypto

Da quello che è possibile ricavare, soprattutto stando a quanto riporta il quotidiano Italia Oggi, è che questa operazione di collaborazione volontaria si sarebbe concretizzata in un procedimento di accertamento con adesione attivato dallo stesso contribuente.

I punti chiave dell’operazione sarebbero:

  1. Una puntuale ricostruzione del patrimonio del contribuente, con una rigorosa verifica sulla provenienza delle valute virtuali oggetto di accertamento;
  2. L’accettazione del principio di imposizione delle plusvalenze maturate, alla stessa stregua di plusvalenze maturate per operazioni su valute estere (quindi, qualificazione delle plusvalenze come redditi diversi ed applicazione dell’aliquota del 26%);
  3. Per quelle criptovalute per le quali sussistessero problemi di oggettiva dimostrazione sulle operazioni effettuate (viene fatto l’esempio di exchange non più esistenti) l’applicazione di criteri forfettari.

Stando a quanto riporta la stampa, quindi sulle criptovalute convertite in valute fiat sarebbe stata applicata l’aliquota del 26% sul profitto, ovvero sulla plusvalenza realizzata. Invece, per il caso di conversione di criptovalute con altre criptovalute sarebbe stato applicato un criterio forfettario che avrebbe condotto all’applicazione sempre dell’aliquota del 26%, ma solo sul 25% del patrimonio.

Sulle sanzioni correlate alla mancata dichiarazione del profitto su queste valute virtuali nel quadro RW si sarebbe pervenuto ad una sostanziosa riduzione, presumibilmente in ragione della sussistenza di una situazione di obiettiva incertezza.

Lo spirito della procedura, secondo i professionisti che l’hanno seguita, sarebbe sostanzialmente lo stesso alla base delle procedure di voluntary disclosure, in quanto avrebbe un carattere premiale per i contribuenti che mostrano una condotta collaborativa.

Ora, al netto di molti dei dettagli tecnici e giuridici che attualmente non sono noti, certamente si tratta di uno spunto di grande interesse e una strada su cui fare le necessarie riflessioni.

La prima riflessione è che, se a livello normativo si disciplinasse esplicitamente un periodo di transizione per mettere a regime tutto il pregresso, attraverso un processo che potrebbe essere articolato sulla falsariga della voluntary disclosure. Quindi, con l’incentivo di un trattamento fiscale premiale, questo probabilmente porterebbe all’emersione di ingenti quantità di materia imponibile, con evidente beneficio per le casse dell’erario. 

Alla base di un tale processo, tuttavia, dovrebbe esservi l’introduzione di regole organiche, chiare e sostenibili sull’imposizione fiscale delle varie forme di profitto derivanti da Bitcoin e da altre criptovalute.

Il caso della procedura appena esaminata ha un merito indiscutibile: quello di dimostrare nella pratica che vi è una tangibile e diffusa disponibilità dei contribuenti a versare al fisco volontariamente importi anche significativi pur di avviare un percorso di regolarizzazione dei patrimoni (talvolta ingenti) e relativo profitto accumulati in Bitcoin e altre criptovalute.

Questo, al di là dei molti aspetti tecnici che non sono noti e che possono assumere rilevanza cruciale, e che probabilmente costituiscono il frutto di interpretazioni “creative”, e forse anche audaci, in funzione del raggiungimento dello scopo.

È evidente, infatti, che l’esigenza di rendere fruibili questi capitali in valuta virtuale, da parte dei contribuenti è estremamente sentita, anche in ragione del fatto che l’impiego pratico di questi capitali oggi è reso problematico dall’evoluzione del quadro normativo, in particolare nell’ambito della normativa antiriciclaggio.

Questa vicenda dovrebbe costituire uno spunto e anche un warning per il legislatore e per i regolatori in una fase storica così drammatica in cui la necessità di reperire risorse finanziarie è pressante come non mai.

Ma più di ogni altra cosa, dovrebbe fare comprendere a chi ci governa e a chi legifera il senso di una grande opportunità: di fare cassa, certamente, ma anche di instaurare un rapporto finalmente collaborativo tra il fisco e un settore della società, fatto di operatori e utenti che fino ad oggi hanno vissuto questo rapporto con un senso di vessazione e di contrapposizione anche molto accesa.

Non resta che sperare che anche questa opportunità non vada perduta.

Luciano Quarta - The Crypto Lawyer
Luciano Quarta - The Crypto Lawyer
Luciano Quarta, avvocato tributarista in Milano, managing partner e fondatore dello studio legale tributario QRM&P, ha all’attivo molte pubblicazioni sugli aspetti legali e tributari di legal tech, intelligenza artificiale e criptovalute. Relatore in numerosi convegni sulla materia, tiene la rubrica “Tax & the city” per il quotidiano La Verità e scrive regolarmente per la rubrica Economia e tasse della testata Panorama. È membro della Commissione Giustizia Tributaria presso l’Ordine degli Avvocati di Milano ed è il referente della sede milanese dell’associazione interdisciplinare per lo studio e le applicazioni dell’intelligenza artificiale GP4AI (Global Professionals for Artificial Intelligence).
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