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Data Act e nuove regole sugli smart contract

Negli ultimi anni, gli smart contract sono diventati sempre più popolari come strumento per automatizzare gli accordi e le transazioni, essendo molto utilizzati dalle piattaforme basate su blockchain e avendo consentito la nascita di modelli di business decentralizzati e del crescente ambito della DeFi.

Nonostante non vi sia ad oggi una regolamentazione uniforme degli smart contract nell’Unione Europea, la Commissione Europea ha trattato, nell’ambito della proposta legislativa per il Data Act, il tema degli smart contract utilizzati per la condivisione dei dati. 

Il Data Act

Il Data Act è un regolamento europeo che si inserisce nel contesto della più generale “Strategia per i dati”, che accompagna il processo di digitalizzazione dell’Unione europea.

Il regolamento è destinato a disciplinare chi può accedere ai dati generati nel territorio dell’Unione Europe in tutti i settori economici e utilizzarli. Il Data Act ha come obiettivo quello di stabilire un quadro armonizzato che specifichi chi ha il diritto di utilizzare i dati accessibili raccolti, ottenuti o altrimenti generati da prodotti connessi o servizi correlati, a quali condizioni e su quali basi.

Non si tratta, quindi, di norme relative al settore delle criptovalute, bensì indirizzate in particolare alla gestione dei dati generati dagli utenti tramite l’utilizzo di dispositivi o servizi messi a disposizione degli utenti stessi (come l’ambito dell’Internet of Things). 

Regole relative agli smart contract

Il testo di regolamento votato dal Parlamento europeo dedica un articolo in particolare al tema degli smart contract utilizzati per la condivisione di dati. 

Sono previsti dei requisiti essenziali che lo smart contract deve possedere per essere conforme alla normativa. L’obbligo di assicurare tali requisiti è posto in capo alla parte che offre lo smart contract nell’ambito di un contratto di condivisione dei dati.

I requisiti richiesti includono sistemi di archiviazione dei dati, rigorosi meccanismi di controllo degli accessi e la garanzia che lo smart contract sia stato progettato in modo da evitare errori funzionali e resistere alla manipolazione di terzi. 

Particolarmente importante è il requisito del meccanismo di cessazione e interruzione delle operazioni. Fondamentalmente, è richiesto che lo smart contract comprenda funzioni interne che possano reimpostarlo o comunque trasmettere l’istruzione di fermare o interrompere il proprio funzionamento per evitare esecuzioni (accidentali) di operazioni.

Nonostante siano previsti requisiti specifici, e a tratti abbastanza stringenti, non è chiaro quali siano le conseguenze derivanti dall’utilizzo di uno smart contract non conforme. Queste saranno presumibilmente determinate sulla base della legge applicabile nei singoli Stati membri dell’Unione. 

Quali sono i prossimi passi

Il testo approvato dal Parlamento europeo sarà adesso oggetto di ulteriore negoziazione (nell’ambito del c.d. “trialogo”) tra le istituzioni europee che dovrebbe portare ad una versione definitiva. 

Il Parlamento aveva introdotto molteplici modifiche al testo originario presentato dalla Commissione, escludendo, tra le altre cose, la responsabilità in capo alle software house in merito alla conformità dei requisiti dello smart contract. 

Non sono tuttavia mancate le reazioni da parte degli operatori del settore e da personalità del mondo accademico. In particolare è stata fortemente criticato il meccanismo di cessazione ed interruzione delle operazioni. 

Da un lato, infatti, è stato sottolineato come questo meccanismo sia in contrasto con la natura immutabile di questi “contratti intelligenti”, che ne costituisce una delle caratteristiche più significative. 

Dall’altra, si è comunque fatto notare che non risulta chiaro, dall’attuale testo del regolamento, chi dovrebbe essere il soggetto legittimato ad interrompere e/o reimpostare lo smart contract. 

Le questioni sollevate assumono un peso importante in considerazione della tendenza ad utilizzare gli smart contract in modelli di business decentralizzati. Resta da vedere se la versione finale del regolamento europeo darà risposta agli interrogativi formulati dall’industria.

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