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MiCA e TFR al traguardo

Il percorso per arrivare alla definitiva approvazione del regolamento europeo sul mercato dei crypto-asset (l’ormai famoso MiCA o MiCAR) è stato estremamente lungo e laborioso, ma è ormai giunto al traguardo, essendo state calendarizzate la discussione e la successiva votazione al Parlamento Europeo, rispettivamente per il 19 e il 20 aprile. 

Molto più rapido, invece, il percorso che ha portato alla definizione dei contenuti di un altro importante regolamento che interessa la sfera dell’antiriciclaggio, ovvero il regolamento sul trasferimento dei fondi (TFR), la cui discussione e successiva la votazione nel parlamento UE è calendarizzata negli stessi giorni del MiCA, ma il cui iter è stato iniziato molto più di recente.

Sul MiCA i riflettori sono puntati da tempo: soprattutto in rete, testate specializzate e non, ne hanno seguito il complesso iter di formazione e ne hanno passato costantemente in rassegna i contenuti, man mano che venivano implementati, ad ogni passo della procedura.

Si tratta di un corpo normativo molto articolato, di ben 126 articoli, lunghi preamboli (i cosiddetti “considerando”) e numerosi allegati. Si tratta, cioè, di un piccolo codice europeo degli asset crittografici.

Commenti e polemiche sui nuovi regolamenti: MiCA e TFR

Molti i commenti diffusi da addetti ai lavori, giuristi e operatori del mondo finanziario, ma anche da autori e blogger nel mondo crypto, alcuni dei quali improvvisati e privi di specifiche competenze, soprattutto in campo giuridico.

Secondo alcuni si tratta di un regolamento “nato già vecchio”. Altri contestano in radice l’intento di regolamentare ciò che nasce per non essere regolamentato. 

Altri ancora apprezzano come equilibrato e non eccessivamente soffocante questo insieme di norme. 

Insomma, ce n’è per tutti i gusti: dagli massimalisti “vecchia scuola”, strenui sostenitori di ideali libertari o cripto anarchici, ai sostenitori di posizioni all’estremo opposto, conservative, che spingono in tutti i modi perché il mondo della crypto finanza assomigli il più possibile al mondo della banca e della finanza convenzionale. Il tutto, passando per una gamma di sfumature intermedie.

Pretendere di commentare un corpo normativo così esteso in questa sede sarebbe velleitario e probabilmente anche non molto utile, anche perché implicherebbe analisi eccessivamente superficiali.

Nonostante ciò, vale comunque la pena di fare alcune considerazioni.

Considerazioni ed analisi oggettive

La prima è che il regolamento nasce con una missione molto esplicita, dichiarata nella sua stessa intitolazione: ossia, quella di regolamentare lo specifico settore di mercato degli asset digitali. 

In questa prospettiva marca una serie di regole che, nelle intenzioni del legislatore europeo, innanzitutto intendono perseguire l’obiettivo di realizzare una cornice con regole di accesso paritarie, a tutela della libertà di concorrenza, in secondo luogo mirano a stabilire un set di barriere protettive a tutela di utenti, consumatori, investitori o risparmiatori che siano.

Il perseguimento di questi obiettivi viene affidato innanzitutto alla definizione di alcune tassative condizioni per l’accesso al mercato dei servizi correlati ai crypto – asset, in cui si impone che i soggetti che in particolare propongono al mercato dell’Unione i loro progetti (e mirano a raccogliere risorse economiche presso il pubblico) debbano possedere specifici requisiti.

Questi requisiti, oltre a garantire che gli operatori accedano al mercato a condizioni uguali per tutti (e questo mira a garantire forme di concorrenza leale) sono allo stesso tempo anche uno strumento di garanzia per gli utenti, perché mirano a estromettere dal mercato soggetti sprovvisti di caratteristiche di professionalità e di affidabilità e non siano in grado di offrire una soglia minima di garanzie patrimoniali.

Sempre a tutela di investitori e risparmiatori, vengono fissati alcuni obblighi comportamentali a carico degli operatori che si rivolgono al mercato. Pertanto, in primo luogo, l’offerta di servizi, la promozione e la sollecitazione a sottoscriverle, deve essere manifestata attraverso white paper che devono rispettare una serie di requisiti contenutistici minimi e alcune essenziali informazioni.

Questo, naturalmente, va nella direzione della trasparenza sui servizi e sui progetti presentati.

Tutto questo impianto, tuttavia, per funzionare efficacemente, deve ruotare su un insieme di definizioni chiare ed univoche che assumono rilevanza ai fini dell’applicazione della normativa.

Ora, si potrà condividere o meno questo tipo di architettura, a seconda del fatto che si sia più o meno innamorati dell’idea romantica di un sistema di pagamento libero, anonimo, incontrollabile ed incomprimibile. Tuttavia, occorre fare i conti con la realtà.

E la realtà è che di quell’originaria idea romantica, nel mondo della finanza crittografica c’è ancora ben poco, fino a quando non si arriverà alla mass adoption, mentre l’intento speculativo rimane ampiamente prevalente.

Inoltre, che agli operatori sia imposto un codice di comportamento e che si richiedano loro delle garanzie anche patrimoniali minime per rivolgersi al mercato e per dare corso a sollecitazioni alla sottoscrizione, non suona poi come una cosa troppo negativa, se si pensa a quanti hanno visto sfumare i propri investimenti (al di là dei casi di vere e proprie truffe), nel far west delle molte iniziative velleitarie, bellissime sulla carta ma irrealizzabili o prive di mercato nella pratiche, o semplicemente, gestite in modo del tutto scriteriato.

Ancora molta incertezza: DAO e NFT fuori da MiCA e TFR

Ora, restando ad un livello più propriamente tecnico – giuridico, ciò che richiama particolarmente l’attenzione sono le definizioni e, più in generale, le norme che delimitano il campo di applicazione del regolamento.

Restano, infatti, fuori da questo perimetro gli NFT, in quanto l’art. 4 del regolamento esclude dagli obblighi che imposti per le cripto attività, quelle che si caratterizzano per essere “uniche e non fungibili con altre cripto attività”. 

Inoltre, nelle fasi dell’iter di formazione del regolamento, è stata eliminata la definizione di DAO, originariamente presente nelle prime bozze.

Ma quella della delimitazione del campo di applicazione del regolamento, rispetto alla quale le definizioni giocano un ruolo essenziale, per diversi Paesi membri può essere un problema, e per alcuni di essi, poiché il regolamento è fonte self executing, che non richiede recepimento per trovare applicazione diretta nell’ordinamento degli stati dell’Unione, sarà necessario armonizzare le norme di diritto interno.

In Italia, ad esempio, le definizioni di valuta virtuale contenute nel D.Lgs. 231/2007 (legge antiriciclaggio) e quella di cripto – attività, contenuta nella recente normativa fiscale dedicata alla materia, sono più ampie e finiscono per comprendere, ad esempio, anche gli NFT, ossia quelli che per il diritto europeo sono considerate crypto – asset unici non fungibili con altri crypto – asset. 

Vero è che quella del regolamento europeo e quelle delle leggi italiane richiamate sono aree disciplinari diverse (rispettivamente, regolamentazione della concorrenza e del mercato, antiriciclaggio e fisco), ma c’è da aspettarsi che queste divergenze possano creare significativi problemi di allineamento in sede applicativa.

Per capire quale potrà essere l’impatto effettivo del MiCA, dunque, sarà necessario armarsi di pazienza e attendere di vederne la “messa su strada”.

Il caso dei wallet self-hosted

Di sicuro però, quello che potrebbe avere un impatto immediato sul tessuto economico del mondo crypto è il regolamento sui fondi che introduce una serie di stringenti limitazioni sui trasferimenti di crypto – asset di controvalore superiore ai 1.000 euro originati da indirizzi di wallet self-hosted.

Il regolamento, infatti, impone la cosiddetta travel rule.

Questo vuol dire che a carico dei service provider, viene imposto un obbligo di verifica sull’identità di chi dispone un trasferimento di cripto-asset.

Pertanto, in caso di trasferimenti di entità superiore ai 1.000 euro da wallet self-hosted, le piattaforme devono impedire che gli importi siano resi disponibili ai beneficiari fino a che non sia stata accertata l’identità del detentore del wallet originante e, laddove ciò non risulti possibile, restituire i fondi.

Ora, questo genere di limitazioni è senza alcun dubbio destinato a gettare un certo scompiglio tra i detentori di cripto valute che hanno scelto di custodire i loro fondi su wallet non custodial e determinerà un importante condizionamento per gli utenti ad utilizzare i servizi degli exchange centralizzati.

Questa scelta legislativa, oltre a generare tangibili effetti nell’immediato, però, solleva anche una serie di dubbi sul piano concettuale e, in sostanza, sul piano delle libertà individuali dei cittadini dell’Unione.

Innanzitutto, perché, in nome del contrasto al riciclaggio, si sferra un colpo che potrebbe risultare mortale al concetto stesso di decentralizzazione e disintermediazione, laddove di fatto pone ogni individuo o entità dell’Unione a non avere altre alternative, se non quella di rivolgersi ad un intermediario, per disporre dei propri beni e delle proprie risorse in forma di crypto-asset.

Questo, tra l’altro, determinerebbe anche un’alterazione complessiva del mercato dei servizi nel mondo dei crypto-asset, con buona pace dei principi di tutela della concorrenza.

In secondo luogo, perché introduce una sorta di presunzione negativa sulla legittima provenienze di fondi per il sol fatto che vengono trasferiti da un wallet self-hosted: come dire che chiunque scelga di detenere i propri asset su wallet self-hosted ha qualcosa da nascondere o si debba presumere, di default, che essi siano il frutto di una qualche attività illegale.

Una scelta che, anche alla luce della catena di recenti clamorosi crac di piattaforme di exchange centralizzati, francamente appare più che legittima.

Non a caso, è proprio su questo tipo di considerazioni che nel Regno Unito, l’adozione di disposizioni di tenore analogo è stata fermata dallo stesso Ministero del Tesoro.

Insomma, mentre molti, per tutta sua la lunga gestazione hanno sollevato mille interrogativi e questioni sul MiCA, si direbbe che il provvedimento che veramente rischia di arrecare più danni al tessuto della crypto-economia, sia invece il TFR.

Luciano Quarta - The Crypto Lawyer
Luciano Quarta - The Crypto Lawyer
Luciano Quarta, avvocato tributarista in Milano, managing partner e fondatore dello studio legale tributario QRM&P, ha all’attivo molte pubblicazioni sugli aspetti legali e tributari di legal tech, intelligenza artificiale e criptovalute. Relatore in numerosi convegni sulla materia, tiene la rubrica “Tax & the city” per il quotidiano La Verità e scrive regolarmente per la rubrica Economia e tasse della testata Panorama. È membro della Commissione Giustizia Tributaria presso l’Ordine degli Avvocati di Milano ed è il referente della sede milanese dell’associazione interdisciplinare per lo studio e le applicazioni dell’intelligenza artificiale GP4AI (Global Professionals for Artificial Intelligence).
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