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Pignoramento bitcoin: il caso del Tribunale di Brescia e come gestire le chiavi private

È possibile eseguire un pignoramento di bitcoin? Immaginiamo di essere creditori e di volere, in assenza di pagamento spontaneo del debitore, recuperare forzatamente il nostro credito.

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Sfortunatamente, il nostro debitore non possiede immobili, beni mobili, crediti verso altri soggetti e, nemmeno, un conto corrente con saldo attivo. Sappiamo, però, che il debitore ha acquistato bitcoin (BTC). Ci si interroga, quindi, se sia possibile sottoporre a pignoramento i bitcoin e in quale modo procedere.

Come si è già visto, il Tribunale di Brescia ipotizza l’impossibilità, di fatto, di espropriare le criptovalute stante “l’elevato contenuto tecnologico dei dispositivi di sicurezza e senza il consenso e la collaborazione spontanea del debitore” (Tribunale di Brescia, Decr. 18.07.2018).

A ben vedere, però, vi sono determinate circostanze che potrebbero portare ad un risultato positivo del pignoramento di bitcoin promosso dal creditore.

L’espropriazione mobiliare presso il debitore, come è noto, è uno dei tre mezzi con i quali il creditore, per conseguire quanto gli è dovuto in forza di un titolo esecutivo, può fare espropriare i beni del debitore secondo le regole del codice di procedura civile.

Gli altri due mezzi consistono nella espropriazione presso terzi, ancora mobiliare, e nella espropriazione immobiliare. Al fine di poter utilizzare correttamente gli strumenti esecutivi messi a disposizione del creditore, distingueremo in questa sede due differenti scenari.

La prima ipotesi è quella in cui le criptovalute sono custodite dallo stesso debitore, unico soggetto che conosce la chiave privata e, dunque, titolare del wallet.

In tal caso, il creditore, promuovendo il pignoramento mobiliare, chiederà all’ufficiale giudiziario di pignorare i beni ubicati presso l’abitazione del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti, con la speranza di rinvenire la chiave privata del wallet qualora non dichiarata spontaneamente dall’esecutato.

In questa situazione, si è portati a credere che il debitore non collabori, per non vedersi pignorare i propri bitcoin. Ebbene, vi è però da osservare che, qualora i beni pignorati appaiano fin dall’inizio insufficienti per la soddisfazione delle ragioni del creditore, l’ufficiale giudiziario, d’ufficio rivolge al debitore un invito formale volto “ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori”, avvertendolo delle conseguenze penali previste per l’omessa o falsa dichiarazione.

Davanti a tale invito, considerato che dagli estratti conto bancari e/o postali potrebbe esservi traccia di acquisti eseguiti presso società exchange, oppure aver il soggetto dichiarato fiscalmente la titolarità di valute virtuali, l’omissione e la falsa dichiarazione potrebbe innescare un procedimento penale a carico dell’obbligato.  

Pertanto, se in un primo momento il debitore sarà ovviamente tentato di non riferire dell’esistenza dei bitcoin posseduti, potrebbe, successivamente, visto l’avviso dell’ufficiale giudiziario e le conseguenze penali che potrebbero scaturire, dichiarare il possesso dei propri bitcoin rivelando il codice della chiave privata oppure pagare il dovuto evitando il pignoramento.

Pignoramento bitcoin

Diverso, seppur meno probabile, è lo scenario in cui il debitore utilizzi il servizio wallet offerto dalla società exchange laddove quest’ultima conserva, nel proprio wallet e con la propria chiave privata, le valute virtuali dei propri utenti ai quali attribuisce un determinato saldo contabile.

In questa situazione, l’esecuzione promossa dal creditore sarà quella denominata “presso terzi”, poichè la chiave privata del wallet nel quale sono custoditi i bitcoin è nota unicamente all’exchange.

Il creditore, pertanto, notificherà a svariate società exchange (con la speranza di colpire la società con cui opera il debitore) il proprio titolo che, essendo munito della formula esecutiva, sarà valido per l’espropriazione in un Paese estero che abbia aderito alla “Convenzione concernente l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale”.

Una volta perfezionata la notifica, l’exchange avrà l’obbligo di bloccare l’operatività dell’utente pignorato e custodire i bitcoin in favore del creditore esecutante.

Come si è quindi potuto osservare, a determinate condizioni le valute virtuali possono essere oggetto di pignoramento e portare un risultato positivo al creditore che potrà contare, ancora una volta, sugli strumenti giuridici tradizionali messi a disposizione dalla normativa vigente.

Andrea Russo
Andrea Russohttp://www.legalerusso.eu
Andrea è avvocato del Foro di Udine. Dal 2008 si occupa prevalentemente di diritto bancario, procedimenti esecutivi e concorsuali.
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