Il Decreto Semplificazioni 2019 del Governo italiano darà valore legale alle informazioni memorizzate su blockchain, equiparando le segnature su catene di blocchi ad una validazione temporale elettronica.
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Il Professore di Diritto dell’amministrazione digitale dell’Università telematica internazionale UniNettuno di Roma, Fulvio Sarzana di S.Ippolito, ed il Membro del Centro Ricerche economiche e giuridiche dell’Università di Roma Tor Vergata, Massimiliano Nicotra, hanno espresso, però, alcune perplessità a riguardo.
Il problema è che le applicazioni della Distributed Ledger Technology (DLT) sono molto diverse tra di loro, tanto che per poterle utilizzare con valore legale potrebbe essere necessario “un grado di certezza probatoria superiore al grado conferito dal decreto semplificazioni”.
Per ora, infatti, sta circolando una bozza del decreto legge in cui sarà necessario definire quali caratteristiche dovranno avere i DLT in grado di essere utilizzati per la validazione temporale elettronica.
Al primo comma dell’art. 2 è contenuta la definizione delle cosiddette “Tecnologie basate sui registri distribuiti”, che dovrebbe fare da punto di riferimento per capire a quali DLT si può applicare questa nuova normativa.
La definizione parla di:
“Tecnologie e protocolli informatici che usano un registro con le seguenti caratteristiche: condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili”.
Il secondo comma, invece, equipara a tutti gli effetti la registrazione in blockchain alla validazione temporale elettronica di cui all’art. 41 del Regolamento (UE) n. 910/2014 (cd. eIDAS).
Questa validazione temporale elettronica consiste in:
“dati in forma elettronica che collegano altri dati in forma elettronica a una particolare ora e data, così da provare che questi ultimi esistevano in quel momento”.
L’obiettivo, pertanto, è quello di rendere certe data ed ora della registrazione e di certificare l’esistenza in quella data di specifici dati in forma elettronica.
Tale validazione temporale elettronica qualificata viene considerata un servizio reso da prestatori di servizi fiduciari qualificati.
Secondo i due esperti nel caso di blockchain trustless, come, ad esempio, quella di Bitcoin, la marcatura temporale non può essere considerata emessa da prestatori di servizi fiduciari, lasciando quindi a colui che la produce l’onere di dimostrarne l’attendibilità.
Questo potrebbe portare a contestazioni in fase giudiziaria qualora le definizioni di cui sopra non fossero modificate.
Pertanto, sarà compito dell’Agenzia per l’Italia digitale (AGID) chiarire le specifiche tecniche dei registri distribuiti affinché possa esserne riconosciuta l’efficacia per quanto riguarda la validazione temporale elettronica.
In altre parole, il Decreto Semplificazioni da solo non sarà in grado di dare completo valore legale alle informazioni memorizzate da blockchain, ma sarà necessario attendere anche l’emissione di un apposito provvedimento dell’AGID.
Inoltre, i due esperti fanno notare che la rapidissima evoluzione di queste tecnologie rischia di rendere velocemente obsoleti gli standard che vengono definiti e che le stesse specifiche che verranno individuate da AGID potrebbero collidere con altre definizioni internazionali.