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Bitcoin: dall’acquisto della prima pizza all’aumento di capitale SRL

Se le prime transazioni bitcoin hanno riguardato l’acquisto di qualche pizza e qualche caffè, stiamo ora assistendo alle prime operazioni in campo immobiliare con pagamento in bitcoin, aumento di capitale sociale tramite conferimento in criptovalute, compravendite di opere d’arte e beni di lusso, acquisto di asset tradizionali come l’oro fisico, pagamento di debiti (anche nelle procedure fallimentari) e alle prime ipotesi di pignoramento dei bitcoin in ambito di recupero del credito.

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Per meglio comprendere come si è giunti a tale scenario, è necessario fare uno sforzo preliminare, ovvero comprendere cosa siano le criptovalute e quale definizione giuridica abbiano all’interno dell’ordinamento italiano.

Solamente partendo dalla definizione si potrà infatti applicare, seppur con qualche sforzo argomentativo, la norma già esistente emanata per disciplinare i beni tradizionali che bene conosciamo.

La diversa qualificazione di bene, piuttosto che moneta o valuta virtuale, comporterà necessariamente l’applicazione di istituti giuridici differenti e diversi effetti.

Tralasciando volutamente gli aspetti tecnici sul funzionamento della tecnologia Bitcoin, analizziamo il percorso normativo e giurisprudenziale sino ad oggi seguito dalle istituzioni quali il legislatore, Tribunali, Corte di Giustizia Europea, BCE ed Agenzia delle Entrate, seppur sotto diversi profili, per comprendere quale sia oggi la definizione condivisa.

Nella relazione del 2012 la BCE per la prima volta affronta la tematica definendo il bitcoin quale valuta virtuale, appartenente alla categoria delle valute virtuali a flusso bidirezionale, utilizzata dagli utenti per essere tra loro scambiata e per acquistare beni e servizi, sia reali che virtuali.

Diversamente ragionando, alcuni autori si interrogano sulla possibilità di qualificare i bitcoin come beni.

Secondo l’ordinamento italiano, infatti, sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti.

Seguendo l’impostazione di alcune tesi dottrinali, dal punto di vista materiale il nostro patrimonio è formato da beni, ma dal punto di vista giuridico esso è rappresentato da diritti sui beni.

Si è pertanto titolari del diritto sul bene, e non del bene stesso.

Tornando ai bitcoin, il diritto si presenta necessariamente come bene in senso giuridico, non avendo esso ad oggetto una cosa in senso materiale.

Con le transazioni si trasferirebbero dunque non i bitcoin, ma i diritti sui bitcoin oggetto di trasferimento.

Di segno contrario è la posizione dell’Avvocato Generale Juliane Kokott che, in occasione della causa decisa il 22.10.2015 dalla Corte di Giustizia Europea (C-264/14), ha avuto modo di precisare che l’oggetto di scambio tra due soggetti non sono i diritti sui bitcoin, ma gli stessi bitcoin.

La vertenza riguardava, nella fattispecie, l’attività di cambio bitcoin contro valuta tradizionale posta in essere da un cittadino svedese con le questioni pregiudiziali vertenti sulla natura del servizio a titolo oneroso e se fosse nel caso di specie applicabile l’esenzione IVA.

Aldilà delle considerazioni fiscali, interessante è la definizione di bitcoin che emerge in corso di causa, quale semplice mezzo di pagamento, seppur non a corso legale, accettato negli scambi da una determinata comunità di individui.

Sin qui affrontato, il bitcoin, e le criptovalute in genere, trova la duplice definizione di valuta virtuale e semplice mezzo di pagamento.

In ambito nazionale, in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, è stato adottato il decreto legislativo n. 90 del 25 maggio 2017 che, all’art. 1, introduce la nozione di valuta virtuale.

Il decreto definisce valuta virtuale la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente.

In base a tale definizione, il legislatore riconosce quindi normativamente:

  • l’utilizzo delle valute virtuali come strumento di pagamento alternativo a quelli tradizionalmente utilizzati nello scambio di beni e servizi;
  • tale strumento di pagamento quale rappresentazione digitale di valore, trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente.

Anche l’Agenzia delle Entrate (risoluzione 72/E dd. 2.09.2016; Interpello 956-39/2018) ha fornito chiarimenti sostanzialmente in linea con la citata normativa precisando che il bitcoin è una tipologia di moneta virtuale utilizzata come moneta alternativa a quella tradizionale avente corso legale emessa da un’Autorità monetaria, la cui circolazione si fonda su un principio di accettazione volontaria da parte degli operatori privati.

Oltre al riconoscimento astratto sul piano normativo, stiamo oggi assistendo nel concreto anche all’esame dei primi casi giudiziari nazionali.

Ultimo noto è il caso dell’aumento di capitale sociale mediante conferimento di una particolare altcoin.

Nel valutare la possibilità di attribuire alla altcoin in questione  un valore economico, il giudicante ha ritenuto essere allo scopo determinanti i seguenti requisiti:

  • idoneità della criptomoneta ad essere oggetto di valutazione economica
  • idoneità ad essere liquidata velocemente nel mercato;
  • idoneità ad essere oggetto di esecuzione forzata da parte dei creditori sociali.

Proprio con riferimento a quest’ultimo aspetto il Tribunale di Brescia, evidenziando le criticità che renderebbero impossibile l’espropriazione forzosa senza il consenso e la collaborazione del debitore poiché è l’unico possessore della chiave privata del wallet, non ha ritenuto le altcoin munite dei requisiti minimi per poter essere assimilate a un bene suscettibile di una valutazione economica attendibile.  

Ai dubbi e alle criticità sollevate recentemente dal Tribunale di Brescia con il decreto dd. 18.07.2018 seguirà sicuramente una elaborazione ed evoluzione giurisprudenziale non particolarmente agevole considerato l’elevato contenuto tecnologico in questione.

Sarà pertanto utile e interessante monitorare l’orientamento che andrà a consolidarsi per meglio comprendere come utilizzare nei rapporti patrimoniali tra soggetti questi nuovi strumenti tecnologici.

Andrea Russo
Andrea Russohttp://www.legalerusso.eu
Andrea è avvocato del Foro di Udine. Dal 2008 si occupa prevalentemente di diritto bancario, procedimenti esecutivi e concorsuali.
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