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Gli smart contract e il rapporto con la legge

Uno smart contract può definire, come fosse una legge, cosa è lecito e cosa no?

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Il concetto di unicità e di bene definito, irripetibile, non è mai stato proprio del cyberspazio. Questo per due ragioni. La prima, il cyberspazio non è mai stato considerato un vero e proprio spazio come il mondo  fenomenico. Nessuno Stato ha mai avuto la competenza per regolarlo con le leggi. Una delle funzioni principali delle norme è proprio quella di definire e qualificare le cose – nel senso ampio del termine. 

La seconda ragione, le leggi informatiche, in luogo di quelle Statali, fino a pochi anni fa non erano capaci di creare un bene finito – o almeno questa eventuale capacità non era di conoscenza diffusa.

L’identità digitale e la soggettività digitale sono, ancora oggi, categorie ipotetiche e incerte. Questo vale soprattutto in ambito giuridico dove non è mai stato profondamente e scientificamente affrontato il tema – forse anche in ragione della paura di dover riconoscere un limite alla capacità coercitiva delle norme. Il mascherato disinteresse delle norme per i beni e valori digitali si deve soprattutto alla difficoltà di individuare una identità cui attribuire la c.d. capacità giuridica.

Probabilmente in questo periodo, dopo Satoshi Nakamoto, grazie agli sviluppi della tecnologia blockchain, il concetto di status digitale può essere sostituito da quello di Identità e di bene digitale finito.

Quali possono essere i risvolti di questa evoluzione? Prendiamo in considerazione gli smart contract. Semplificando estremamente il processo di creazione di uno smart contract e focalizzando l’attenzione sul momento di revisione e successivo sviluppo, si può fare un parallelismo con gli enti giuridici e qual è la relazione con la legge.

Queste soggettività giuridiche, non esistenti in natura ma frutto di norme, sono dotate di un patrimonio. Le risorse dell’ente giuridico sono utili allo svolgimento di attività giuridiche, ad esempio per la sottoscrizione di contratti e per determinare l’esistenza giuridica del soggetto. Senza voler scendere eccessivamente nel dettaglio delle norme si pensi che

“Nelle società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio” e “la società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a cinquantamila euro”.

La legge prevede la coesistenza di molteplici enti giuridici, ma questi sono tra di loro unici perché identificati dal corrispettivo patrimonio – il quale è a sua volta un insieme di beni definiti.

Tornando agli smart contract, quando si termina la scrittura del codice è buona regola verificare il costo in GAS delle operazioni scritte in esso. L’ammontare totale di GAS utilizzato per eseguire le variazioni di dati attraverso le funzioni scritte, sarà uno dei fattori per determinare il costo in ETH minimo di esecuzione dello smart contract. Si nota una certa similitudine tra il patrimonio giuridico di un ente giuridico e quello dello smart contract?

In effetti, si potrebbe dire che le funzioni di cui è composto uno smart contract sono simili alla capacità di agire degli enti giuridici, la quale è presupposto per instaurare negozi giuridici. 

Ogni modificazione delle relazioni giuridiche di un ente giuridico (ad esempio una società di capitali che stipula un contratto di fornitura) richiede che questo abbia alla base un patrimonio che funga da carburante. Similmente, lo smart contract opera e continua ad essere eseguito fintanto che un ammontare sufficiente di ETH tale da coprire almeno i costi di GAS per la singola esecuzione, sia nella disponibilità patrimoniale dello smart contract.

Per quanto buona e convincente possa essere questa ricostruzione rimane che gli enti giuridici sono – in forza di legge – costituiti attraverso un contratto. Un ente giuridico creato attraverso uno smart contract soddisfa questa requisito? Recentemente il Legislatore italiano ha introdotto l’Art. 8-ter comma 2 con la Legge 11 febbraio 2019, n. 12. La norma dispone:

“Si definisce smart contract un programma per elaboratore che opera  su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più  parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. Gli smart contract soddisfano il requisito della forma  scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati  dall’Agenzia per l’Italia digitale con linee guida da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”. 

Non interessa ora commentare nel dettaglio la norma ma due elementi rilevanti vanno sottolineati:

  1. L’esecuzione (che avviene automaticamente) vincola due o più parti;
  2. Uno smart contract soddisfa il requisito della forma scritta.

Cosa significa? Lo smart contract può essere considerato un contratto. Come gli accordi vincolano le parti, così il particolare programma informatico denominato smart contract può obbligare i contraenti. Diversamente dal classico contratto, le prestazioni che le parti sono tenute a perfezionare vengono automaticamente eseguite dal programma informatico.

La novità non è di poco conto perché ai sensi dell’Art. 2247 c.c. “Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili”. Per quanto esposto prima, con uno smart contract due o più persone potrebbero creare società per l’esercizio di un’attività economica.

Una breve sintesi ricostruttiva di quanto esposto. La quantità di Ether conferita a uno smart contract è il patrimonio che i consociati-smart conferiscono alla smart-società. Questo ente giuridico digitale esegue funzioni – negozi giuridici – come da codice. L’attività richiede allo smart contract l’utilizzo del suo patrimonio, come avviene – in estrema sintesi – per gli enti giuridici.

Un ultimo punto da evidenziare. Nel mondo del diritto gli enti giuridici si distinguono – tra le altre cose – attraverso la c.d. autonomia patrimoniale.

Così come sono numerosi gli enti – si pensi ai vari tipi di società di capitale, le associazioni, le fondazioni, i comitati di volontariato ecc… – così potrebbero essere diversificati gli smart contract che riproducono a livello digitale l’ente giuridico. 

Niente impedisce di creare uno smart contract il cui patrimonio Ether sia – di fatto – sottoposto alle stesse condizioni del patrimonio di una s.a.s. o una fondazione o ancora una S.R.L.

Infatti, l’atto di attribuire Ether a uno smart contract affinché questo possa agire, eseguire funzioni – di fatto così si attribuisce un patrimonio a un soggetto – sembra inquadrabile nella disciplina dei conferimenti societari (si veda ad esempio l’art. 2253 c.c.).

Dunque, si può pensare che gli smart contract sfruttati in questi termini potrebbero veicolare un’ulteriore carica innovativa in ambito fintech e legaltech. Nello specifico, è diventato possibile creare, nel piano digitale, gli enti giuridici. Senza la pretesa di sminuire e avvilire il dibattito giuridico sulla natura degli smart contract, sembrerebbe più in linea con l’innovazione tecnologica riconoscere il cambiamento di legal design che si compiendo.

In altri termini, gli smart contract rendono più fruibile e semplice la creazione di enti giuridici aprendo le porte anche a nuove prospettive d’azione dell’utente che la legge non contempla. La vita associativa e societaria muta rispetto a quanto prescritto dalle norme. La disciplina normativa riproposta con questa prospettiva di legal design è arricchita con nuove possibilità per l’uomo che ad esempio può entrare a far parte della compagine societaria in maniera decentralizzata – ad esempio non è più strettamente necessario il registro delle imprese.

Un’ultima osservazione, gli effetti giuridici prodotti automaticamente dagli smart contract, se non collegati al mondo materiale – ad esempio per la conversione di ETH in moneta avente corso legale – permangono esclusivamente a livello digitale. La precisazione evidenzia che forse è divenuta matura l’autonomia di tutto l’ecosistema fintech e crypto-valutario, è giunto forse ora il momento per le persone la possibilità di non dover fare affidamento sui classici sistemi bancari e societari centralizzati.

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