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Come si pagano le tasse per le criptovalute in Italia

Ogni anno ci si pone questa domanda: bisogna dichiarare o meno le criptovalute in Italia; e come si pagano le tasse?

Introduzione alle tasse sulle criptovalute

Una volta il problema era solo Bitcoin, ma con il passare del tempo e lo sviluppo delle criptoattività il panorama si è confuso ulteriormente.

La questione da affrontare è doppia:

  1.  differenziali tra quanto ho impiegato per ottenerle e quanto ho ricavato dal trasferimento a terzi sono tassabili?
  2. Le disponibilità che ho alla fine dell’anno rientrano nel monitoraggio tributario?

Ma andiamo per ordine.

Il sistema tributario italiano è improntato al principio di riserva di legge, vale a dire che solo un atto avente forza di legge può determinare un’obbligazione tributaria.

Da ciò (Cass. SS.UU. n. 23031/2007) deriva il principio che è preclusa la possibilità di interpretare per l’Agenzia delle Entrate (ed anche dal Ministero) essendo sottratto all’Esecutivo tale potestà.

Ad ogni buon conto, l’Agenzia delle Entrate ha cercato di portare il proprio contributo indicando il proprio pensiero relativamente alle criptoattività, causando parecchia confusione con interpretazioni incomplete ed errate.

 Il Pensiero dell’Agenzia delle Entrate

Partiamo dall’Agenzia che si è espressa ufficialmente esclusivamente con:

Questa è l’unica documentazione fornita dall’Agenzia delle Entrate, mentre altri documenti, come le risposte a interpelli (Interpello 954-14/2018 e Interpello n. 956-39/2018) costituiscono documenti che hanno valenza solo ed esclusivamente tra le parti.

Sulla base di questi documenti, l’Agenzia delle Entrate appare orientata nell’equiparazione delle criptovalute alle valute estere (Risoluzione n. 72/2016), pur sostenendo che la conversione a pronti delle stesse non genera alcuna materia imponibile, con la affermazione:

Per quanto riguarda, la tassazione ai fini delle imposte sul reddito dei clienti della Società, persone fisiche che detengono i bitcoin al di fuori dell’attività d’impresa, si ricorda che le operazioni a pronti (acquisti e vendite) di valuta non generano redditi imponibili mancando la finalità speculativa”.

La soluzione delle valute estere viene posta in discussione con la Risposta n. 14/2018, dato che i token vengono analizzati per la configurazione quali utility token ed indicato come possano costituire redditi di cui al c-quater, escludendone quindi la natura quale valute estere.

Tale distinzione viene rimarcata anche dalla Risposta n. 110/2020.in cui si analizzano sempre i token, ancorché prevalentemente da un punto di vista IVA, sottolineandone l’assoggettabilità ad IVA se la funzione è diversa rispetto a quanto affermato dalla Corte di giustizia nella sentenza del 22 ottobre 2015 (causa C-264/14, Hedqvist) – non ha “altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento” (cfr. punti 49 e 52).

Ulteriori frammenti sono rinvenibili nella Sentenza del Tar Lazio, sez. II ter, 28 gennaio 2020, n. 1077, che pur essendo limitata all’obbligo di dichiarazione per il monitoraggio tributario, indica come:

Secondo l’Avvocatura, non sarebbe il modello di dichiarazione che attribuirebbe rilevanza fiscale al possesso di criptovalute, precisando che:

– Non sono soggette a tassazione le operazioni a pronti in quanto manca la finalità speculativa, salvo generare plusvalenza/minusvalenza allorquando la valuta derivi da prelievi da portafogli elettronici (wallet) o “conti” digitali per i quali la giacenza media superi un controvalore di euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta, ai sensi del comma 1, lettera c-ter) e del comma 1-ter, dell’articolo 67 del TUIR;

– Sono soggetti a tassazione come redditi diversi di natura finanziaria, i redditi derivanti dalle cessioni a termine, ai sensi del comma 1, lettera c-ter), dell’articolo 67 del TUIR;

– Sono soggetti a tassazione come redditi diversi di natura finanziaria, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c quater), del TUIR, quelli derivanti dalle operazioni sul mercato FOREX e Contract for Difference (CFD) aventi ad oggetto valute virtuali.

La ricostruzione dell’Agenzia delle Entrate pare la seguente: le criptovalute in Italia sono assimilate alle valute estere rivenienti in depositi o conti correnti e di conseguenza:

  • le cessioni a pronti di valuta virtuale non danno origine a redditi imponibili mancando la finalità speculativa, salvo generare un reddito diverso qualora la valuta ceduta derivi da prelievi da portafogli elettronici (wallet), per i quali la giacenza media superi un controvalore di euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta valutato al tasso di cambio all’inizio del periodo di imposta, ai sensi dell’articolo 67, comma 1-ter, del t.u.i.r.

Tale ricostruzione porta all’applicazione del secondo periodo della lettera c-ter. (Agli effetti dell’applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente) con le regole dell’art. 68 comma 7 (Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze: c) per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo).

Quindi, ricapitolando:

  1. Il contribuente deve avere le quotazioni al primo gennaio di tutte le criptoattività.
  2. Il contribuente dovrà controllare OGNI GIORNO se TUTTE le valute estere in suo possesso (criptovalute in qualunque wallet e valute straniere) hanno un valore superiore a euro 51.645,69.
  3. In tale caso, se anche i sei giorni consecutivi tale valore viene mantenuto.
  4. Tenere traccia di TUTTE LE TRANSAZIONI, dato che ogni trasferimento potenzialmente può generare plusvalenza.

Nel caso in cui vi siano più di sette giorni superiori a euro 51.645,69 tutte le vendite dell’anno vanno indicate nel rigo RT21 come “corrispettivo”, cui detrarre i costi sostenuti nel rigo RT22 per ogni “acquisto” secondo la regola Ultimo Entrato, Primo Uscito (LIFO), per poi calcolare l’imposta sostitutiva.  Si sottolinea che il valore è complessivo di tutti i corrispettivi.

Nessuna altra indicazione va messa: il contribuente deve conservare i conteggi e le pezze di appoggio dei corrispettivi e dei costi/valori di acquisto.

Critiche

La equiparazione tra criptovalute e valute virtuali è un salto logico che genera più problemi che soluzioni:

  1. Le valute virtuali non sono valute estere per espressa previsione legislativa dell’Unione Europea. La Direttiva UE 843/2018 definisce le valute virtuali le rappresentazioni digitali di valore che “non hanno lo status giuridico di valute o moneta”, frase non ripresa dal legislatore delegato italiano (senza però avere tale potere discrezionale).
  2. La Banca Centrale Europea ha evidenziato (documento) «In primo luogo, le “valute virtuali” non possono qualificarsi come valute dal punto di vista dell’Unione. In conformità ai Trattati e alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, l’euro è la moneta unica dell’unione economica e monetaria dell’Unione, ossia degli Stati membri che lo hanno adottato come valuta. … In secondo luogo, dato che le valute virtuali non sono effettivamente valute, sarebbe più appropriato considerarle mezzi di scambio piuttosto che mezzi di pagamento»”
  3. Il wallet (portafoglio digitale) non è un conto corrente né un deposito dato che la Direttiva UE 843/2018 definisce il “prestatore di servizi di portafoglio digitale” quale il  soggetto che fornisce servizi di salvaguardia di chiavi.
  4. Non esistono quotazioni né prezzi né rilevazioni ufficiali di criptovalute.
  5. Il concetto stesso di criptovalute, criptoattività, valute virtuali e tutte le classificazioni apparse sono incomplete e fuorvianti poiché non esiste una categoria concettuale e quindi si semplifica solo per applicare norme scritte per altri contesti.

 Monitoraggio Tributario

Le istruzioni alla compilazione del quadro RW indicano nella tabella “codici investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria” il codice 14 con la descrizione “Altre attività estere di natura finanziaria e valute virtuali” sottendendo che le stesse debbano essere rappresentate nel quadro del monitoraggio tributario con l’avvertenza che in tale caso il codice dello Stato estero non è.

Tale quadro, previsto dall’art. 4 del DL 167/90  è la dichiarazione delle attività estere da parte delle persone fisiche, enti non commerciali e le società semplici che abbiano detenuto (i) investimenti all’estero ovvero (ii) attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.

Come è intuibile dal quadro, non devono essere dichiarate né le consistenze di criptoattività né di criptovalute ma esclusivamente il saldo iniziale o quello finale in euro.

I problemi sono molti e di difficile soluzione:

  1. le criptoattività sono costituite da migliaia di protocolli diversi e, spesso, con sottostanti diversi: un rigo per ognuna o tutte insieme?
  2. Non esistono mercati regolamentati per le criptovalute e quindi quale valore mettere?
  3. Come è possibile detenere all’estero quando sono su hardware o paper wallet in Italia?
  4. Come valorizzare quelle criptoattività che al 31.12 non hanno ancora valore (ICO, IEO e simili)?.

Ad ogni buon conto, seguendo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate e ricostruendo le norme, si giunge alla Circolare nr.38 del 23 dicembre 2013, ove viene indicato: “Il controvalore in euro degli investimenti e delle attività espressi in valuta da indicare nel nuovo quadro RW va calcolato, per tutti i dati in esso riportati, sulla base del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate emanato ai fini  dell’individuazione dei cambi medi mensili agli effetti delle norme contenute nei Titoli I e II del TUIR”.

L’inquadramento citato comporterebbe l’obbligo di convertire il “conto” in funzione di un “tasso” approvato con Provvedimento annuale dall’Agenzia Entrate, mai pubblicato, anche perché dovrebbe prevedere tutti i protocolli.

Il provvedimento e le interpretazioni fornite dall’Agenzia non prevedono una soluzione per i casi in cui la valuta non abbia un controvalore in euro, con la conseguenza che appare oltremodo arbitrario indicare un qualsivoglia dato diverso dall’importo in euro inizialmente versato.

Stefano Capaccioli
Stefano Capacciolihttp://coinlex.it
Dottore Commercialista in Arezzo, Revisore Legale, Pubblicista, Fellow @ Università di Milano, fondatore di Coinlex.it, autore di monografie, saggi ed articoli su bitcoin, criptovalute, criptoattività e metalli preziosi, formatore e convegnista.
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