HomeBlockchainRegolamentazioneÈ arrivato in Italia il registro per gli exchange

È arrivato in Italia il registro per gli exchange

È arrivato in Italia il registro per gli exchange Ci sono voluti diversi anni per vedere il decreto attuativo. Ma alla fine l’elenco degli operatori in criptovaluta è stato finalmente istituto presso l’Oam, l’organismo degli agenti e dei mediatori creditizi.

Il registro per gli exchange in Italia

Questo almeno quanto circola in queste ore tra gli organi di stampa e ci aspettiamo a breve la pubblicazione della news sul sito del MEF.

L’Organismo si occupa già, oltre che della gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, anche dei money transfer, dei cambiavalute e degli operatori compro oro. 

Ed ora avrà competenza sui «prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e dei prestatori di servizi di portafoglio digitale» che saranno tenuti a comunicare la propria operatività sul territorio nazionale. 

Quindi non solo società italiane ma tutti i provider (anche esteri) che operano sul territorio nazionale.

Cosa prevede il registro

Tra le altre cose nel documento che circola viene specificato che l’obbligo di comunicazione per la relativa iscrizione si applica anche quando: 

«l’attività dei prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e dei prestatori di servizi di portafoglio digitale, anche esteri, è svolta a distanza, secondo modalità telematiche, nel territorio della Repubblica, eventualmente ricorrendo anche a siti web, applicazioni che offrono i predetti servizi in lingua italiana».

Tutto questo consentirà al MEF di avere sempre una visione aggiornata del panorama di exchange in Italia. 

Infatti, il decreto prevede la trasmissione da parte dell’Oam al Ministero dell’Economia di una relazione semestrale «contenente i dati aggregati relativi al numero di prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di servizi di portafoglio digitale iscritti.

Il monitoraggio consentirà di individuare potenziali casi di esercizio abusivo dell’attività.

Il condizionale è d’obbligo perché attendiamo di leggere il testo del decreto.

Tutto ciò partendo dal presupposto che le crypto siano equiparabili alle valute aventi corso forzoso come l’euro.

Ma chi ha il coraggio di dare con legge alle crypto la dignità di valuta?

Italia criptovalute
In Italia le criptovalute sono equiparate a valute estere

Le norme sulle criptovalute in Italia

Facciamo un breve riepilogo per rinfrescare la memoria.

Definirle valute è, dal punto di vista strettamente legale, del tutto inappropriato.

Alle volte sono un mezzo di pagamento, altre volte vengono considerati veri e propri strumenti finanziari, altre volte invece sono opere digitali o titoli rappresentativi di merci, beni o servizi.

Un bel problema definirli.

Ci sta provando l’Unione Europea con il circo degli ART, EMT, SART, SEMT, e altri token ibridi.

Nel mentre il Parlamento italiano, dopo aver dato una definizione di Blockchain e Smart Contract, si tiene ancora a distanza dalle definizioni sulle crypto.

Ma non rinuncia ad applicare regole tipicamente riferibili alle valute FIAT.

È’ questo il caso del registro dei fornitori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso forzoso.

Le direttive europee

La quinta direttiva antiriciclaggio – direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2009/138/CU 2013/36/UE- ha esteso gli obblighi di adeguata verifica in materia di antiriciclaggio in capo ai prestatori di servizi relativi all’uso di valuta virtuale, stabilendo inoltre che gli stati membri devono prevede un’apposita procedura di registrazione per i prestatori dei servizi di exchange e di e-wallet provider.

La quinta direttiva antiriciclaggio ha introdotto, a tal fine, le nozioni di “valuta virtuale” “exchange” e “e-wallet provider”, stabilendo che:

  • Per “valuta virtuale” si intende la “rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente”;per “exchange” si intendono i “prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute con corso forzoso”, e per “e-wallet provider” si intendono i “prestatori di servizi di portafoglio digitale che forniscono servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei clienti al fine di detenere, memorizzare o trasferire valute virtuali”. 

Il legislatore italiano, decisamente proattivo in tal senso, aveva già anticipato l’estensione degli obblighi di adeguata verifica antiriciclaggio in capo agli exchange, con l’adozione del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 (la “Nuova Legge Antiriciclaggio”), il cui articolo 8, comma 1, estende le previsioni dell’articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e successive modificazioni in materia di antiriciclaggio, ai prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, rimettendo al Ministro dell’economia e delle finanze l’emanazione di un decreto per stabilire le modalità e la tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale sono tenuti a comunicare al MEF la propria operatività sul territorio nazionale, nonché le forme di cooperazione tra il MED e le forze di polizia, idonee ad interdire l’erogazione dei servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale da parte dei prestatori che non ottemperino all’obbligo di comunicazione.

In particolare, la Nuova Legge Antiriciclaggio estende ai prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute fiat gli obblighi di adeguata verifica antiriciclaggio, inserendoli nella categoria degli “altri operatori non finanziari” (definiti dall’art. 3, comma 5, della Legge Antiriciclaggio), che comprende, inter alia, i prestatori di servizi relativi a società e trust, i soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche, i soggetti che esercitano l’attività di case d’asta o galleria d’arte, gli operatori professionali in oro.

La disposizione in questione prescrive altresì l’iscrizione dei fornitori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso forzoso in una sezione speciale del registro dei cambiavalute, tenuto dall’organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM), istituito ai sensi dell’art. 128-undecies del Testo Unico Bancario. 

Oggi pare che finalmente questo registro abbia visto la luce.

Magari qualcuno un giorno noterà che il RE è nudo e che, di conseguenza, le crypto hanno acquisito sul campo il meritato titolo di valuta.

Con cui pagare le tasse.

 

Massimo Simbula
Massimo Simbula
Massimo Simbula, avvocato esperto in diritto industriale e nuove tecnologie. Nel 1999 associato dello Studio legale internazionale Tonucci con il quale ha seguito complessi processi di privatizzazione nel settore delle Telecom in Italia e all’estero, e processi privacy, finance e proprietà intellettuale. Dal 2007 senior legal di FENDI del gruppo LVMH per il quale ha seguito tutti gli aspetti di diritto societario e commerciale e di proprietà industriale. Fondatore dello Studio Legale Simbula operativo tra Cagliari e Milano, della Associazione Copernicani, membro della Oracle Community for security, del comitato dei saggi della Associazione Nazionale Protezione Dati e partner del network COINLEX specializzato in criptovalute, tecnologia Blockchain e PSD2. Ha curato le linee guida sul Cyberbullismo adottato dal Ministero dell’Istruzione italiano. Si occupa sin dal 2012 di Blockchain, Criptovalute e GDPR sia quale redattore di articoli e libri che come legale di numerose aziende operanti nel settore FinTech e Blockchain. E’ stato relatore in convegni e workshop in ambito ICO e tecnologia Blockchain e mentor in Italia e in Svizzera in progetti di accelerazione per startup operative in ambito Blockchain, e per tutte le tematiche connesse al GDPR.
RELATED ARTICLES

MOST POPULARS

GoldBrick