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Allons enfant, vive le bitcoin

Tasse e bitcoin.

Per i governi è chiaro, il problema non è se tassare o non tassare, ma come tassare le criptovalute. E quanto.  

In Francia, il Consiglio di Stato è intervenuto con una nota lo scorso 26 aprile per accogliere la richiesta dei contribuenti di considerare le plusvalenze derivanti dalla vendita dei bitcoin e delle criptovalute come beni mobili.

La tassazione è passata così dal 45% al 19%.

La decisione del Consiglio di Stato è una parziale vittoria per i contribuenti francesi: corregge l’interpretazione dell’11 luglio 2014, quando l’amministrazione fiscale aveva indicato che i guadagni realizzati dai privati cittadini dalla vendita di bitcoin e criptovalute erano tassabili nella categoria degli utili industriali e commerciali (BIC), quando corrispondevano a una attività abituale, e nella categoria di profitti non commerciali (BNC) quando corrispondevano a una attività occasionale.

Questa classificazione, che per alcuni permane, aveva conseguenze fiscali pesanti e si traduceva in una aliquota fiscale fino al 45% ai fini dell’imposta sul reddito, a cui andava aggiunto il contributo sociale generalizzato del 17,2% (CSG).

Un vero salasso.

Come funziona invece la tassazione forfettaria del 19% sui beni mobili in Francia?

Il Consiglio di Stato ha accolto solo in parte la lettura dei contribuenti, secondo i quali il reddito derivato dalla vendita di bitcoin è in linea di principio da includere nella categoria di plusvalenze di beni mobili.

La proprietà mobile, nel linguaggio fiscale, fa riferimento a proprietà materiali e immateriali che si possono spostare e/o trasferire: automobili, gioielli, oro, diritto d’autore, brevetti. Per questi beni si applica un’aliquota forfettaria del 19%, alla quale, anche sommando la CSG, si arriva a un’aliquota fiscale drasticamente inferiore alla BIC e alla BNC.

Il regime agevolato non è per tutti

Il più alto tribunale amministrativo francese ha però ammesso delle eccezioni su “alcune circostanze specifiche della transazione di trasferimento”.

Le eccezioni riguardano “la partecipazione del contribuente alla creazione o al funzionamento di questo sistema di unità d’investimento”.

Detto in parole semplici, chi svolge attività di mining (il miner) dovrà pagare le tasse come previste per la categoria BNC.

L’eccezione riguarda anche l’uso del bitcoin per la rivendita nella ‘forma di uno scambio per altri beni mobili’.

In questo caso, secondo il Conseil d’État, si prefigurano le “condizioni che caratterizzano l’ esercitare una professione commerciale”, per i quali s’impone la tassazione della categoria BIC.

Fabio Carbone
Fabio Carbone
Writer freelance dal 2013 ha studiato informatica e filosofia ed anche un pizzico di sociologia. Nel 2016 ha scoperto la crypto economy e da allora scrive di blockchain e criptovalute, per approfondire un movimento che non è fatto solo di esperti matematici e crittografi, ma di gente che genera una nuova economia dal basso. Scrive dello stesso argomento su vari siti web di settore. Scrive di Industria 4.0 ed economia digitale in generale.
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