HomeBlockchainCONSOB sulle attività ICO: un buon inizio, ma un disastroso finale

CONSOB sulle attività ICO: un buon inizio, ma un disastroso finale

Il 19 marzo 2019 la CONSOB ha pubblicato un “documento per la discussione” sulle ICO e gli scambi di attività.

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Il termine per la presa di posizione scade il 19 maggio 2019.

Non possiamo che rallegrarci di questa iniziativa, che va nella giusta direzione. Giusto discutere di come regolare il mercato delle criptovalute e delle Initial Coin Offering.

Giusto chiedere una consultazione agli addetti ai lavori. Giuste anche parte delle indicazioni fornite nel documento.

Oltre alle misure per salvaguardare gli interessi dei partecipanti al mercato, si raccoglie con favore l’iniziativa di CONSOB di non regolare da subito tutte le attività legate alle criptovalute, ma di prevedere un regime di vigilanza facoltativa.

È giusto creare una sandbox, dove piccole imprese possono testare il loro business, per poi permettere alle stesse imprese di ottenere un’autorizzazione, che gli permetterà una maggiore penetrazione nel mercato con maggiori utenti.

La CONSOB inoltre vuole creare una chiara categoria di token, onde evitare di dover svolgere un esame case-by-case della qualifica del token come prodotto finanziario. Ci sarebbero così due chiare categorie di token, quella dei token considerati un prodotto finanziario e quella dei token esclusi.

Cosa non convince del documento CONSOB sulle ICO

Purtroppo però il documento contiene diversi altri punti che non convincono.

In primo luogo la CONSOB stranamente non fa alcuna distinzione tra prestatori di servizi centralizzati e decentralizzati. Benché venga nominata l’esistenza delle piattaforme centralizzate, non viene fatta alcuna differenziazione tra i due modelli di business.

Questa mancata separazione è alquanto strana, visto che nel resto d’Europa è alla base dell’applicazione o meno di determinate normative. Una piattaforma centralizzata, infatti, ricade quasi sempre nell’applicazione delle leggi finanziarie, al contrario di quelle decentralizzate, dove l’utente ha il totale controllo dei suoi valori.

Un altro elemento poco comune del documento CONSOB è l’affermazione secondo cui “solo le criptoattività che abbiano costituito oggetto di offerta al pubblico attraverso una o più piattaforme per le offerte di cripto-attività possono essere ammesse agli scambi”.

Si tratta di una dichiarazione molto restrittiva se si pensa che Bitcoin non è stato oggetto di offerta al pubblico. Anche se CONSOB vuole introdurre un regime speciale per le crypto già in circolazione, nulla toglie che diverse di esse saranno anche in futuro emesse senza offerta al pubblico. Pregiudicare una loro successiva quotazione sarebbe oltremodo restrittivo.

Infine grave danno a tutta l’iniziativa può essere causato dall’idea di CONSOB che “i sistemi di scambio in parola siano dotati di regole e procedure idonee per l’accesso e l’identificazione dei partecipanti in modo tale da rendere inutilizzabili – da parte dei relativi organizzatori che sono responsabili dei processi di ammissione – tecnologie basate su registri distribuiti nella forma c.d. permissionless (ossia con accesso libero anche anonimo) per gli aspetti relativi alla gestione dei processi di scambio e di trasferimento delle cripto-attività sul registro medesimo.”

Questa limitazione è oltremodo anomala e rischia di rendere particolarmente non attrattivo il mercato italiano.

Essa, inoltre, denota una chiara mancanza di conoscenza tecnica da parte dell’autorità, che sembrerebbero indicare che l’uso di blockchain permissionless per scambiare crypto asset (de facto piattaforme come Ethereum, EOS, Stellar e anche Bitcoin), non sarebbe ammesse perché non permettono l’identificazione del partecipante.

Ora non soltanto le blockchain permissionless coprono la quasi totalità del mercato delle criptovalute, per cui una loro esclusione dal mercato creerebbe un grande danno economico a questo mercato, ma gli organizzatori di sistemi di scambio che usano tali piattaforme permissionless implementano già ora sistemi per l’identificazione degli utenti. Infatti usare una blockchain permissionless non vuol dire non poter identificare la controparte.

Già oggi il mercato si sta adeguando sviluppando smart contract che non soltanto permettono l’acquisto del token solo da parte di acquirenti identificati al momento dell’emissione, ma che obbligano tale identificazione anche negli scambi successivi, pure se svolti fuori dalla piattaforma di scambio.

La proposta di escludere le blockchain pubblica dunque non soltanto risulta sbagliata dal punto di vista economico, ma pure dal profilo della motivazione, perché non è vero che solo la blockchain permissioned permette l’identificazione del detentore del token.

Vedremo come la CONSOB riconoscerà gli errori del suo documento, creando un ambiente sano e concorrenziale, oppure se, mantenendo i punti sopra indicati, vorrà prendere il rischio di non accettare la tecnologia più usata nel mondo delle criptovalute.

Lars Schlichting
Lars Schlichting
Lars è il Group CEO del Poseidon Group e partner dello studio legale Kellerhals Carrard. Precedentemente Lars ha lavorato come partner per una big four. Ha una grande conoscenza e esperienza nell'identificare i rischi legali e reputazionali nel settore finanziario.
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