Per il quarto appuntamento 2019 del meetup Aperitech BlockchainEDU tenutosi ieri, 29 aprile, a Milano ed organizzato dal BEN, Blockchain Education Network, il tema principale erano “le prospettive per le DLT in Italia dopo il decreto semplificazioni”.
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Ad intrattenere i partecipanti al meetup ci ha pensato l’Avvocato Alessandro Negri della Torre, che ha esordito con una bella e chiara affermazione:
“Alla fine di questa presentazione, avrete più domande che risposte”.
Infatti, sembra che il matrimonio tra il mondo giuridico e legale con le DLT o Distributed Ledger Technologies non sia ancora ben definito, o almeno si trova in una situazione di attesa di norme di attuazione.
Prima di parlare dello scenario legale attuale sul mondo crypto, l’avvocato della Torre ha introdotto quelli che sono gli aspetti definiti della tecnologia blockchain di Satoshi Nakamoto, citando il whitepaper del sistema di pagamento peer-to-peer e descrivendo quelle che sono le proprietà che convalidano la struttura come sistema funzionante.
Certo che in questi dieci anni di vita di bitcoin, la tecnologia evolve e cambia e quello che si è ritenuto fino ad oggi valido potrebbe di conseguenza modificarsi.
Ad esempio, la caratteristica di irreversibilità delle transazioni di bitcoin, dovuta alla presenza di una chiave pubblica e una privata, potrebbe, in un futuro non tanto lontano, trasformarsi in altro. Tutto questo si può dire essere sotto un’ottica futuristica che lascia spazio all’ingresso di altre tecnologie come quelle adottate dai computer quantistici.
Andando avanti con la presentazione, l’avvocato della Torre ha poi presentato l’evoluzione della tecnologia blockchain, citando gli hard fork per la blockchain di bitcoin, e sulla creazione di altre nuove che offrono più applicazioni.
Focalizzandosi su quella che lui stesso definisce la “blockchain di seconda generazione”, ovvero Ethereum, della Torre introduce i vari casi di utilizzo della stessa in quattro macro categorie:
- Digital currency, che include e-commerce, remittance, global payments;
- Registrazione dati, che include la proprietà intellettuale, certificazioni settore salute, registro dei titoli, o la semplice votazione;
- Security, che includono obbligazioni, azioni, crowdfunding, derivati e private market;
- Smart contract, che include depositi fiduciari, wager (scommesse) o i diritti digitali.
Si passa così a quello che è stato il fenomeno ICO o Initial Coin Offering di cui le autorità di vigilanza FINMA ha definito nel 2018 la classificazione di token come segue: token di pagamento, utility token e asset token.
Nonostante la volontà di voler tutelare progetti ed investitori grazie a questo specchietto, molti sono stati, e lo sono ancora, i dubbi di appartenenza da parte dei token alle categorie sopra citate.
Non solo, essendo la blockchain una tecnologia globale, della Torre chiarisce come sia difficile per una legislazione nazionale prendere provvedimenti in merito senza assumere posizioni contrastanti con altri stati membri della stessa unione o addirittura con il resto dei Paesi internazionali.
Certo che di fronte a questo fenomeno, le autorità non sono proprio cosí immobili. Rimanendo in Europa, Della Torre cita due casi autorizzati direttamente dai rispettivi governi nazionali.
Ecco che in Germania pare che ci sia la prima piattaforma di STO – Offering Security Token – Bitbond, che utilizza la blockchain di Ethereum e che automaticamente conferma la possibilità di utilizzare crypto wallet. In Francia, invece, la Société Générale si è verificata per l’emissione di obbligazioni in euro su Ethereum per una modica cifra di $112 milioni, il tutto sempre autorizzato dal governo nazionale.
Infine, della Torre confronta le definizioni legali su DLT tra la legislatura italiana, con il decreto legislativo semplificato, il Tennessee Code ed il Codice Civile della California, esaltando le falle del decreto italiano e creando spunti di discussione.
Prima di giungere all’aperitivo finale, lo spazio dedicato ai partecipanti ha visto emergere diverse idee: se da un lato alcuni si chiedevano della vera necessità di una blockchain o smart contracts per determinati casi d’uso, dall’altro si è invece esaltato la valenza digitale come parte sostanziale per implementare uno smart contract.
A tal proposito, della Torre citando ISDA, l’Associazione Internazionale Swap e Derivati, con sede a New York, risponde alla discussione affermando come segue:
“la blockchain nasce sotto l’ideale di disintermediazione e ha senso di esistere quando il problema fondamentale tra le controparti è la fiducia, solo in questo caso la blockchain è davvero la tecnologia che può fare la differenza.”