HomeNFTArteAspetti tributari dei Non Fungible Token (NFT) sull’arte

Aspetti tributari dei Non Fungible Token (NFT) sull’arte

I Non Fungible Token (“NFT”) sono nella categoria concettuale dei valueless token, vale a dire quelle unità matematiche crittografiche la cui funzione si esaurisce nella loro titolarietà e non hanno altra utilità che la loro “unicità”.

La non fungibilità permette, quindi, la distinguibilità tra i token e quindi ogni token è diverso dall’altro.

La prima forma degli NFT fu il protocollo CryptoPunks, anche se poi il protocollo ebbe successo con il progetto Cryptokitties.

L’attuale sviluppo di applicazioni per le opere d’arte sta costituendo una frontiera interessante, che genera una serie di esplorazioni e esperimenti, ad oggi in fase di prima implementazione.

L’utilizzo degli NFT permette la realizzazione di opere uniche, aspetto che fino ad ora nel mondo digitale non era possibile, con la conseguenza che le opere digitali potevano essere facilmente copiate senza poter distinguere l’una dalle altre.

La possibilità di inserire una informazione particolare, rende quell’opera non fungibile, unica e trasferibile.

NFT, gli aspetti tributari da considerare

Da un punto di vista tributario si pongono questioni relativamente alla cessione e circolazione degli NFT. 

Ad ogni caso è possibile distinguere:

  1. Emissione NFT congiunta all’opera

1.1. Opera fisica

1.2. Opera digitale

1.3. Coincidenza tra NFT e opera

  1. Emissione NFT disgiunta dall’opera

2.1. Opera fisica

2.2. Opera digitale

  1. Circolazione NFT

3.1. Circolazione NFT congiunta opera

3.2. Circolazione NFT disgiunta opera

3.3. Diritto di seguito

Il primo aspetto da smarcare consiste nel fatto che la cessione dietro pagamento di corrispettivo costituisce “reddito” per il valore normale ricevuto, indipendentemente dal fatto che si riceva euro o criptovaluta.

Il secondo aspetto è cosa rappresenta l’NFT connesso ad un’opera d’arte.

Dalle prime analisi l’NFT può essere distinto:

  1. se emesso dall’artista congiuntamente all’opera, costituisce la “firma” e la unicizzazione dell’opera.
  2. se emesso dopo l’opera costituisce un certificato di autenticità, che può essere emesso dall’artista stesso (o suoi eredi) o dalla galleria di arte.

È evidente come, per la prima volta, la riconducibilità dell’opera all’artista possa essere inscindibilmente legata all’opera stessa, senza più necessità di esperti che ne garantiscono l’unicità o l’originalità; di conseguenza, grazie alla non fungibilità, il detentore (colui che ne ha la disponibilità) del token ne ha l’esclusività.

La cessione dell’NFT potrà avvenire congiuntamente a ciò che rappresenta ovvero in forma distinta, coon l’ulteriore opportunità di poter programmare il token per la gestione dei diritti di autore.

Le fasi rilevanti sono due:

  1. L’emissione del NFT, considerabile quale “minting”, vale a dire la produzione “dal nulla” di un token con costo pari alla quantità di criptovaluta utilizzata per la sua creazione.

Nella prima cessione, lo spartiacque tributario consiste nella presenza del requisito di opera di ingegno, intesa come presenza di creatività e di infungibilità. In tale caso, la cessione congiunta dell’opera e del NFT costituisce una cessione dei diritti relativi all’opera d’ingegno (diritti di autore), con conseguente esclusione da IVA (salvo casi particolari) e attrazione nel reddito di lavoro autonomo con particolari regole per la determinazione del reddito.

Nel caso di cessione del NFT disgiunto dall’opera è assimilabile ad una normale prestazione di servizio (rilascio del certificato di autenticità).

  1. Le cessioni successive dell’NFT, nelle tre forme: congiunta, disgiunta e con il diritto di seguito.

I corrispettivi ceduti sono attratti dall’IVA, qualora tale attività sia svolta con abitualità, mentrei corrispettivi ricevuti per i diritti di seguito percepiti dall’artista, restano fuori campo IVA dato che l’autore non rientra nel rapporto tra venditore e compratore.

Colui che acquista e vende opere di arte, dal punto di vista generale,  può essere inserito in tre diverse figure:

  1. Il “mercante d’arte”: chi, professionalmente e abitualmente, svolge un’attività finalizzata al commercio di opere d’arte, con conseguente attrazione al reddito di impresa quale commerciante;
  2. Lo “speculatore occasionale”: chi animato da un fine lucrativo e acquista occasionalmente opere d’arte al fine di una successiva cessione delle stesse, senza abitualità, con configurazione di redditi diversi (occasionali di impresa);
  3. Il “collezionista privato”: chi, animato più da uno spirito culturale,  acquista opere d’arte per incrementare la propria collezione e godere della bellezza delle opere acquistate ed eventuali incassi con differenziali positivi restano fuori dalla tassazione non avendo “finalità speculativa”.

Le tre figure sono sovrapponibili con conseguente incertezza connessa a coloro che operano in tale mercato.

Come tutte le innovazioni tecnologiche, esiste una forte incertezza sull’interpretazione degli strumenti ed occorre approfondire questioni e casi al fine di permetterne uno sviluppo armonico, attraverso opportune costruzioni legali.

Stefano Capaccioli
Stefano Capacciolihttp://coinlex.it
Dottore Commercialista in Arezzo, Revisore Legale, Pubblicista, Fellow @ Università di Milano, fondatore di Coinlex.it, autore di monografie, saggi ed articoli su bitcoin, criptovalute, criptoattività e metalli preziosi, formatore e convegnista.
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