Molti di coloro che operano in criptovalute vedono la normativa e gli obblighi antiriciclaggio come una fastidiosa spina nel fianco.
Summary
Il dualismo tra criptovalute e antiriciclaggio
D’altro canto, quei soggetti istituzionali (banche, intermediari finanziari, autorità fiscali e di vigilanza) chiamati ad applicare o a supportare l’attuazione delle normative antiriciclaggio, sembrano trattare criptovalute ed operazioni in criptovalute esattamente nello stesso modo. E cioè, come una spina nel fianco.
La filosofia alla base di criptovalute, tecnologie crittografiche e registro distribuito, è sempre animata dall’intento di preservare il diritto alla riservatezza e di tutelare il diritto di disporre liberamente delle finanze personali da condotte invasive di entità pubbliche e private.
Sul versante opposto, il controllo su trasferimenti di ricchezza e sull’identità di chi movimenta importi rilevanti viene giustificato come mezzo di contrasto dell’evasione fiscale e, come strumento essenziale per identificare le fonti. Questo porta ad un taglio dei canali di approvvigionamento finanziario del terrorismo e dei maggiori traffici delle organizzazioni criminali.
Al centro di questo braccio di ferro c’è il concetto stesso di decentralizzazione. Occorre però fare i conti con le intenzioni e le condotte effettive dei portatori di queste opposte visioni.
Criminalità e abusi di potere
Di certo, c’è la possibilità che le tecnologie crittografiche non rispondano allo scopo di disporre liberamente e al riparo da occhi indiscreti delle risorse legittimamente guadagnate, ma a quello di trasferire proventi di attività criminali.
Dall’altro lato, però, c’è anche la possibilità di un abuso di norme e poteri finalizzati a contrastare il riciclaggio di denaro proveniente da traffici illeciti o da attività criminali, terroristiche, etc. E questo allo scopo di controllare le condotte degli individui, accedere ad informazioni sulla loro vita personale che attengono a scelte politiche, orientamento sessuale, convinzioni religiose, etc.
La ricerca di un punto di equilibrio, quindi, è fondamentale.
La normativa antiriciclaggio in Italia
La normativa antiriciclaggio, in Italia, tuttavia, evolve nel senso di una invasività dei poteri di controllo e di monitoraggio crescente e ben al di là delle indicazioni della normativa europea.
Un problema che fino a ieri toccava tipicamente l’uso del contante, ma che, dall’approvazione delle modifiche alla legge antiriciclaggio, introdotte con il D.Lgs. 90/2017, e dall’adozione direttiva europea nota come DAC7, investe un’ampia gamma di attività correlate alla movimentazione di criptovalute perché qualunque piattaforma di servizi digitali ne è soggetta.
Che si parli di piattaforme che erogano servizi digitali o che si parli di veri e propri intermediari finanziari, tutti questi soggetti, individuati dalla normativa, nel momento in cui si trovano sulla traiettoria di una qualsiasi transazione che comporta il trasferimento o la conversione di criptovalute (o di valute virtuali, come le definisce la normativa), devono ottemperare ad un corposo insieme di obblighi (di identificazione, registrazione ed infine di segnalazione), a seconda dei casi.
La discriminante: la figura dell’intermediario
Solo fino a quando si rimane nella sfera di operazioni puramente peer to peer, non si viene toccati da obblighi o adempimenti antiriciclaggio, indipendentemente dall’entità delle operazioni. Se decido di trasferire un ammontare importante di Bitcoin ad un altro privato senza ricorrere ad alcuna piattaforma di servizi digitali, ma solo associando quell’importo all’indirizzo del wallet del destinatario non scatta alcun obbligo di segnalazione a carico di nessuno.
La differenza, rispetto ad un’operazione fatta in contanti, sta nel fatto che se trasferisco un importo rilevante in banconote con una valigetta, da privato a privato, probabilmente nessuno se ne accorgerà, ma dal punto di vista giuridico quella transazione resta vietata dalla legge, se eccede la soglia di importo delle transazioni in contanti consentite (oggi duemila euro, ieri tremila, domani mille euro).
A parte questo, entrambe le operazioni sono peer to peer. Completamente disintermediate. Per le une e per le altre, quindi, il problema pratico si pone nel momento in cui si torna in contatto con degli intermediari. E infatti, uno degli inconvenienti più frequenti per chi opera in criptovalute, si ha nel momento in cui se ne vuole convertire una parte in valuta fiat. A questo punto la banca semplicemente rifiuterà il bonifico che proviene dalla piattaforma che ha eseguito la conversione, oppure richiederà che vengano documentate le origini dei fondi.
La ragione per cui questo avviene è legata agli obblighi antiriciclaggio dell’intermediario, cui è attribuito un ruolo attivo nella ricerca, e quindi nella segnalazione, di operazioni sospette.
Gli indicatori di anomalie
Stabilire cosa sia un’operazione sospetta e cosa non lo sia, tuttavia, può essere un grosso problema perché la norma che dovrebbe fornire questo tipo di indicazione, non offre una definizione oggettiva, ma rinvia ai cosiddetti “indicatori di anomalia”.
Questi indicatori non sono altro che delle casistiche contenute in decreti, e vengono aggiornati periodicamente dall’Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d’Italia. E già qui può risultare non facile orientarsi. Ma il vero problema è che tra le molte casistiche elencate, alcune sono molto vaghe. Per esempio, un’operazione meriterebbe di essere segnalata quando:
“Il cliente mostra un’inusuale familiarità con i presidi previsti dalla normativa in tema di adeguata verifica della clientela e di rilevazione di segnalazione di operazioni sospette, ovvero pone ripetuti quesiti in ordine alle modalità di applicazione di tali presidi”.
Quindi, se la banca dovesse cogliere che il cliente conosce bene la normativa antiriciclaggio, oppure all’opposto, se il cliente comincia a fare troppe domande sul perché gli è stato bloccato un bonifico, allora l’operazione dovrebbe essere segnalata come sospetta. E di casistiche a dir poco curiose, ce ne sono tante.
Ora, se l’operatore che è tenuto a farlo, omette di eseguire una segnalazione, rischia sanzioni pesantissime. È facile comprendere, quindi, che chi è soggetto a questo tipo di obbligo sia portato ad un approccio di particolare cautela per non esporsi a questo rischio: meglio una segnalazione in più che una in meno.
Tutto questo complica la vita di chi opera in criptovalute, anche per effetto di ulteriori recenti novità legislative che sollevano le pubbliche amministrazioni da molti degli obblighi di tutela a garanzia del cittadino, nel campo della raccolta e del trattamento dei dati personali.
Occorre constatare che questo tipo di mix rende più che legittimo il dubbio che nella normativa italiana antiriciclaggio sia radicato il germe una evidente sproporzione tra scopi e mezzi e che questa sproporzione possa non reggere alla prova dei principi del diritto e dei trattati europei.