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NFT: analisi dei profili giuridici

L’attenzione ed il fascino esercitato dal mondo NFT non poteva che interessare, come già accaduto di fronte ad altri fenomeni tecnologici, anche l’ambito giuridico in cui diversi profili pongono altrettanti interrogativi. 

Profili giuridici degli NFT

La dirompente diffusione dei non fungible token in settori rilevanti ed ampi come quello dell’arte, della moda, dello sport, della musica, ha acceso i riflettori su diversi aspetti giuridici che finiscono, inevitabilmente, per essere implicati. 

In particolare, il dibattito si incentra sulla collocazione stessa degli NFT all’interno di categorie esistenti e, dunque, già regolate da una specifica disciplina.

Accanto a tale questione principale, si discute dei profili giuridici relativi alla disciplina della proprietà intellettuale, della normativa antiriciclaggio, della disciplina consumeristica o, ancora, dei profili di natura tributaria.

Se si considerano, al netto delle specifiche configurazioni tecniche che possono assumere, le principali caratteristiche distintive degli NFT – ossia l’unicità (il token è o rappresenta un oggetto unico, digitale o meno, che può essere associato in modo inequivocabile ad un soggetto o ad un wallet), l’indivisibilità (gli NFT non sono frazionabili) e l’infungibilità (la non intercambiabilità, sostituibilità né replicabilità) – questi possono essere ricondotti alla categoria di asset token i quali rappresentano, in maniera univoca, un bene materiale o immateriale ed il loro possesso conferisce il diritto di reclamare tale bene o di utilizzarlo in maniera esclusiva. Inoltre, il trasferimento del token può comportare il trasferimento del corrispondente diritto sul bene. 

Riferendosi, invece, alla definizione civilistica di infungibilità, un bene è considerato fungibile quando lo stesso può essere individuato all’interno di un genere e può essere scambiato con un altro bene dello stesso genere (ad es. il denaro). Viceversa, è considerato infungibile quando tale sostituzione non può essere effettuata in quanto lo scambio non sarebbe idoneo a soddisfare l’interesse del creditore. 

Gli NFT potrebbero essere considerati astrattamente dei “titoli rappresentativi di merci” in quanto rappresentano il possesso (mediato) della merce, assicurano al possessore la consegna di quest’ultima e il possessore ne può disporre anche soltanto trasferendo il titolo. 

Potenziali profili regolatori applicabili

L’inquadramento e la disciplina giuridica applicabile alla fattispecie NFT non sono questioni teoriche o di semplice confronto tra interpreti giuridici. La corretta individuazione della disciplina applicabile, già in fase di progettazione, infatti ne determina la successiva compliance legale e possibilità di circolazione in maniera legittima.

Anche se ancora non sono emerse posizioni certe sulla disciplina giuridica applicabile alla categoria NFT, nonostante l’ampio dibattito anche a livello legislativo europeo ed internazionale, si possono prevedere dei potenziali profili regolatori applicabili.

Nel quadro dell’Unione europea ci si è interrogati circa la applicabilità alla fattispecie dei non fungible token della disciplina MiCAR e MiFID II.

La disciplina MiCAR

La proposta MiCAR, che ha l’obiettivo di uno sviluppo ordinato dei mercati di crypto-asset e dei token emessi su DLT, definisce genericamente “crypto-attività” la rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga, distinguendo poi delle sottocategorie delle stesse (utility token, asset-referenced token o “ART”, e-money token o “EMT”), prevedendo norme uniformi direttamente applicabili agli emittenti e ai prestatori di servizi e approntando un regime differenziato per l’offerta dei crypto-asset.

Se, a parere di chi scrive, è possibile escludere con un certo grado di certezza la riconducibilità degli NFT agli asset-referenced token (trattandosi nel gergo comune di stablecoins) ed agli e-money token (che sono stablecoins ancorate ad una specifica valuta corrente), non può del tutto escludersi l’applicazione della normativa proposta con riferimento agli utility token in quanto questi ultimi hanno la funzionalità di fornire l’accesso digitale ad un bene o ad un servizio, essere accettati solo dall’emittente degli stessi e privi di finalità finanziarie essendo connessi al funzionamento di una piattaforma e servizi digitali.  

La direttiva MiFID II

L’ulteriore interrogativo che ci si pone è se – in alternativa alla normativa MiCAR – possa ritenersi applicabile la disciplina contenuta nella Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (cd. MiFID II) qualificando gli NFT come strumenti finanziari.

Per quanto riguarda la disciplina antiriciclaggio di cui alla V Direttiva è necessario, invece, esaminare se un NFT possa rientrare o meno nella definizione di valuta virtuale, determinando l’applicabilità della normativa anche nei confronti di quei soggetti che offrono servizi funzionali all’utilizzo, scambio, conservazione o conversione degli stessi, nonché le ulteriori attività che la normativa europea vuole regolare (attività di emissione, offerta, trasferimento e compensazione nonché i servizi funzionali allo scambio, negoziazione e acquisizione).

NFT profili giuridici
Anche gli NFT sono sottoposti ad obblighi fiscali

NFT e tasse

In relazione agli aspetti tributari, infine, la disciplina degli NFT non sembra necessitare di nuove categorie. Per individuare il regime fiscale applicabile, infatti, è pur sempre necessario esaminare il rapporto sottostante che regola la cessione del token.

Qualora l’NFT rientri nell’alveo della cessione dei diritti di proprietà intellettuale, ammettendo la possibilità di trasferimento degli stessi da parte del titolare (cedente) in favore del soggetto interessato all’uso dell’opera (ricevente), sarà necessario verificare se il cedente agisca professionalmente quale autore e, in caso positivo, ricondurre l’operazione nell’ambito della disciplina del lavoro autonomo con applicazione della relativa imposta diretta di cui all’art. 54 TUIR. Qualora si tratti di un’operazione posta in essere nell’ambito della normale attività imprenditoriale saremo di fronte ad una prestazione rilevante ai fini del reddito d’impresa. Le cessioni occasionali daranno, invece, luogo alla generazione di un reddito diverso con applicazione dell’art. 67 TUIR per attività di lavoro autonomo o d’impresa occasionale. Ai fini dell’Imposta sul valore Aggiunto, la verifica dovrà vertere sulla riconducibilità o meno dell’NFT alla disciplina del diritto d’autore, verificando se si tratti di prestazioni non rilevanti ai fini IVA.

Per approfondire

Qubit Law Firm, convinta dell’importanza dirimente di valutare e predisporre gli scenari regolatori potenzialmente applicabili all’emissione e circolazione degli NFT, anzi sin dalla fase di progettazione tecnica degli stessi, ha approfondito i profili legali, fiscali e di mercato legati al mondo NFT predisponendo un Report all’interno del quale si affrontano le questioni giuridiche sopra accennate e si analizzano aspetti quali il ruolo delle piattaforme nonché le principali applicazioni della fattispecie nei settori dell’arte, moda, digital media, musica, game e sport.

Il report può essere scaricato qui

Quibit Law Firm
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Massimiliano Nicotra Daria Alessi Ilaria Giulia Bortolotto Davide Marchese Sofia Giancone
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