HomeBlockchainRegolamentazioneNuove regole italiane sui fornitori di servizi crypto (VASP)

Nuove regole italiane sui fornitori di servizi crypto (VASP)

Come dice il proverbio, “meglio tardi che mai”. Questo sembra essere particolarmente vero per il decreto italiano sui fornitori di servizi di asset virtuali (VASP o Virtual Asset Service Providers), che regolerà il business delle aziende e degli individui che offrono servizi crypto ai clienti italiani.

Un decreto atteso da tempo 

Sono passati quasi quattro anni dalla bozza di questo decreto, che era stato sottoposto a consultazione pubblica nei primi mesi del 2018 (la consultazione si è chiusa il 16 febbraio 2018).

Questa settimana, il tanto atteso decreto è stato finalmente approvato dal Ministero dell’Economia italiano (MEF), anche se deve ancora essere pubblicato ufficialmente. Il Decreto VASP chiarisce alcune questioni sui VASP che forniscono i loro servizi in Italia. Prevede l’istituzione di un registro VASP gestito dall’autorità competente italiana (OAM – Organismo Agenti e Mediatori) e allinea il quadro giuridico italiano alle raccomandazioni antiriciclaggio emesse dal GAFI/FATF a livello internazionale. 

Il decreto VASP italiano in breve

Il decreto VASP è certamente una componente essenziale del quadro giuridico e normativo complessivo che il legislatore italiano sta costruendo intorno alle criptovalute e richiede un attento esame dei nuovi obblighi a cui i VASP stanno per essere esposti.

Come parola di conforto, vale la pena sottolineare fin dall’inizio che il decreto VASP non introduce alcun requisito materiale ai fini della registrazione e, quindi, non comporterà ostacoli significativi allo svolgimento dei servizi VASP in Italia. Tuttavia, il decreto VASP imporrà una serie di obblighi di comunicazione che avranno un impatto rilevante sui VASP.

Questo è perfettamente in linea con lo scopo stesso del Registro VASP, che è stato concepito per scopi informativi e di reporting. Non solo l’OAM riceverà regolarmente le segnalazioni da parte dei VASP, ma dovrà anche cooperare con altre autorità italiane (ad esempio il MEF, l’Unità di Informazione Finanziaria Italiana, la Banca d’Italia, la Guardia di Finanza, ecc.) trasmettendo a tali autorità, in determinate circostanze e al fine di facilitare l’esercizio dei loro rispettivi poteri, qualsiasi informazione e documento raccolto in relazione alla gestione del Registro VASP.

Dal punto di vista dei VASP, quindi, il decreto VASP si riduce praticamente al suo impatto operativo e quindi alla necessità di prepararsi ad assolvere gli obblighi di segnalazione all’OAM, oltre che a rispettare gli obblighi antiriciclaggio italiani.

Italia VASP
In Italia è stato appena introdotto il registro per gli exchange

Qual è l’ambito di applicazione delle nuove regole?

La nuova normativa si applicherà ai servizi prestati in relazione a qualsiasi “valuta virtuale”, che è definita dalla legge italiana come qualsiasi rappresentazione digitale di valore, non emessa o garantita da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta fiat, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi o a fini di investimento e trasferita, custodita e negoziata elettronicamente.

La definizione di valuta virtuale era già inclusa nel decreto antiriciclaggio italiano, che ha imposto l’applicazione degli obblighi antiriciclaggio italiani ai “fornitori di servizi relativi all’uso di valute virtuali” (ad esempio, criptovalute o piattaforme simili, ecc.) e ai “fornitori di wallet custodian”, in linea con la direttiva UE antiriciclaggio.

Oltre ai requisiti antiriciclaggio previsti dal decreto antiriciclaggio italiano, i VASP dovranno ora rispettare gli obblighi di registrazione e segnalazione introdotti dal decreto VASP per poter svolgere i loro servizi in Italia.

Come funzionerà il registro VASP?

Solo i VASP che saranno iscritti al Registro VASP saranno autorizzati ad offrire servizi relativi a valute virtuali o wallet custodian in Italia.

Per i VASP riconosciuti come persone giuridiche, l’unico requisito per essere iscritti al Registro VASP è quello di avere la sede legale e amministrativa in Italia o, nel caso di soggetti UE, una filiale italiana (stabile organizzazione).

L’OAM dovrà istituire il Registro VASP entro 90 giorni dall’entrata in vigore del Decreto VASP (cioè entro maggio 2022, assumendo che il Decreto VASP sarà pubblicato nelle prossime settimane).

Il registro VASP sarà disponibile al pubblico e saranno pubblicati i seguenti dati

  • dati di identificazione della VASP;
  • numero di identificazione fiscale o numero di partita IVA (se presente);
  • informazioni sul tipo di servizi offerti ai clienti;
  • indirizzo degli uffici fisici utilizzati per svolgere l’attività (compresi eventuali ATM), e/o l’indirizzo web utilizzato per la fornitura del servizio.

I VASP dovranno trasmettere una comunicazione elettronica all’OAM per essere iscritti nel Registro VASP.

L’OAM valuterà se la notifica e la documentazione sono complete e coerenti con i requisiti applicabili, e approverà o respingerà la domanda entro 15 giorni dalla data di deposito della notifica.

Quali sono i servizi che i VASP possono svolgere in Italia?

Il decreto VASP fornisce una descrizione dei diversi tipi di servizi relativi alle valute virtuali che i VASP sono autorizzati a svolgere. Sebbene tale elenco di servizi sia fornito solo ai fini della notifica OAM, è particolarmente rilevante al fine di definire ulteriormente l’ambito di applicazione del decreto VASP.

Secondo il decreto VASP, i VASP che richiedono la registrazione nel registro VASP possono offrire uno o più dei seguenti servizi

  • servizi che sono strumentali all’uso e allo scambio di valute virtuali e/o la loro conversione da o in valute fiat o rappresentazioni digitali di valore (comprese le valute che sono convertibili in altre valute virtuali);
  • servizi riguardanti l’emissione o l’offerta di valute virtuali;
  • servizi riguardanti il trasferimento e la compensazione di valute virtuali;
  • qualsiasi altro servizio strumentale all’acquisto, al commercio o all’intermediazione nello scambio di valute virtuali (ad esempio esecuzione, ricezione, trasmissione di ordini relativi a valute virtuali per conto di terzi, collocamento di valute virtuali, consulenza su valute virtuali);
  • servizi di wallet custodian

L’emissione di valute virtuali non dovrebbe far scattare di per sé l’obbligo di iscriversi al registro VASP, a meno che l’emittente non svolga contemporaneamente uno o più servizi relativi a valute virtuali e/o servizi di wallet custodian come attività e per conto dei suoi clienti.

Quali dati devono essere comunicati all’OAM?

I VASP dovranno comunicare all’OAM, su base trimestrale, i dati identificativi rilevanti di ciascun cliente (cognome e nome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale / partita IVA (se presente), dati del documento di identità).

Inoltre, i VASP dovranno trasmettere i dati relativi alle transazioni di ogni cliente tenendo conto di tutti i servizi eseguiti dal VASP (cioè il saldo totale, il numero e il valore delle transazioni fiat-to-crypto o crypto-to-fiat, il numero di transazioni crypto-to-crypto, entrate/uscite crypto e fiat).

Qual è la strada da seguire?

Se si considerano i severi requisiti di autorizzazione che si applicano ai VASP in altri paesi europei, il decreto VASP non cambia le carte in tavola (fortunatamente per tutti i futuri VASP che stanno cercando di intraprendere la loro attività in Italia… così come per quelli che già operano qui). Sicuramente, l’istituzione del Registro VASP è stato un passo avanti necessario nel completamento del quadro normativo italiano.

Tuttavia, il decreto VASP avrà un impatto operativo significativo in termini di obblighi di rendicontazione trimestrale all’OAM, in quanto il rispetto di tali obblighi potrebbe dare luogo a problemi significativi dal punto di vista pratico. La sua rilevanza, come detto, va giustamente colta in questa prospettiva. Inoltre, i VASP iscritti al Registro VASP dovranno stabilire procedure interne per conformarsi agli obblighi antiriciclaggio italiani.

Guardando al futuro e considerando le prossime riforme normative UE (in particolare la proposta di Regolamento MiCA che traccerà inesorabilmente lo spartiacque tra il “prima” e il “dopo”), potrebbero esserci problemi di coordinamento tra le norme italiane (anche sugli obblighi di segnalazione) e i requisiti autorizzativi previsti dal MiCAR (in quanto il MiCAR non necessariamente – nonostante la sua natura – eliminerà le attuali norme nazionali).

In definitiva, la buona notizia è che, a differenza di altri paesi, l’Italia non sta chiudendo le porte ai business crypto ed è piuttosto intenzionata a stabilire un ambiente normativo aperto e trasparente per la prestazione di questi servizi ai clienti italiani.

 

Autori:

Francesco Dagnino, Angelo Messore – Lexia Avvocati (www.lexia.it

 

Lexia Avvocati
Lexia Avvocatihttps://www.lexia.it/en/
Lexia è uno studio legale italiano multi-practice specializzato in Fintech, Cryptoassets, Tech e Servizi Finanziari. Lo studio assiste regolarmente i fornitori di servizi Fintech e Cryptoassets nella creazione delle loro piattaforme italiane.
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