HomeBlockchainRegolamentazioneCriptovalute in Italia, la caccia al crimine nell’assenza di norme

Criptovalute in Italia, la caccia al crimine nell’assenza di norme

Le criptovalute sono sempre più al centro dell’attenzione in Italia.

La lotta all’evasione e al riciclaggio

Dopo la firma del decreto che impone l’iscrizione al registro OAM  e una serie di obblighi di comunicazione periodica dei dati su operazioni e clientela a carico praticamente di qualunque operatore abbia a che fare con le criptovalute, nell’atto di indirizzo del MEF per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per l’anno 2022 – 2024, una delle priorità dichiarate è quella di accendere i fari sulle criptovalute, in chiave di contrasto all’evasione.

Il documento recita testualmente:

identificare, mutuando anche l’esperienza dei Paesi OCSE e dell’Unione Europea, nuovi fenomeni di evasione legati all’economia digitale, con particolare riferimento allo sviluppo dei crypto-asset; individuare soluzioni che consentano all’Amministrazione finanziaria di conoscere i “flussi” dei dati delle transazioni poste in essere attraverso l’intermediazione delle piattaforme di exchange di criptovalute”.

Questa spasmodica tensione nell’affermare la necessità di un controllo capillare su tutto quanto accade in una blockchain suscita diverse riflessioni.

Il progressivo “accerchiamento” degli asset digitali basati su tecnologia decentralizzata (che si tratti di criptovalute, token digitali o, oggi NFT) va di pari passo con la crescita ed il potenziamento complessivo dell’impianto della normativa antiriciclaggio, che mira a scavare sempre più profondamente su ogni attività che abbia anche un minimo rilievo di natura finanziaria.

Questo vuol dire che, in qualche modo, è figlio di quell’approccio normativo che si è progressivamente affermato per cui, in nome del contrasto alla minaccia costituita dal finanziamento di attività criminali, ogni singolo cittadino è tenuto a giustificare l’origine e la legittima provenienza delle sue finanze ogni volta che compie un atto di disposizione di entità appena significativa sui suoi beni e sulle sue finanze. 

Un approccio che, in sostanza, si concretizza con la disseminazione di una quantità di checkpoint e relative sentinelle, nel mondo degli scambi commerciali: banche, intermediari finanziari, professionisti, tutti arruolati in questa sacra crociata sul controllo delle finanze private di ogni singolo individuo.

Una sorta di inversione dell’onere della prova, rispetto alla quale la sanzione primaria è l’inibitoria della capacità di disporre dei propri beni: essere buttati fuori dal circuito dei rapporti finanziari è un attimo.

Una seconda considerazione è che l’Italia in questa crociata si è sistematicamente mostrata più realista del re: le restrizioni nell’uso del contante disposte in Italia vanno ampiamente al di là delle prescrizioni europee in materia di antiriciclaggio (che mirano maggiormente alla compliance ma che non suggeriscono limitazioni all’uso del contante).

D’altro canto, a più riprese l’UE ha chiarito che l’uso del contante è strettamente funzionale l’esercizio dei diritti fondamentali del cittadino, che esso assolve ad una insostituibile compito di inclusione sociale e che una norma che dovesse di fatto porre una limitazione al corso legale della valuta fisica, sarebbe contraria ai principi dell’unione, in quanto restrizioni eccessive ed irragionevoli da parte di singoli Stati membri potrebbero incidere sulle potestà monetarie ormai riservate all’UE.

Anche la vicenda del decreto OAM è un chiaro segno di questa tendenza, laddove la regolamentazione si spinge largamente oltre i vincoli e le previsioni della normativa europea: mentre le direttive europee impongono agli stati membri di regolamentare e di vigilare sulle sole attività di exchange e sui servizi di portafoglio digitale, la normativa italiana ne amplia a dismisura il campo di applicazione.

E così in Italia si ritrovano assoggettate all’obbligo di iscrizione al registro OAM e di invio delle comunicazioni periodiche su operazioni a clientela, anche soggetti che non hanno quasi niente a che vedere, né con le attività di cambio di valute virtuali in valute fiat, né con i servizi di portafoglio digitale: consulenti, miners, e provider di altri servizi in qualunque modo correlati, rischiano di vedersi impedito l’esercizio delle rispettive attività in Italia se non provvedono alla registrazione e se non danno corso alla comunicazione di informazioni che, a seconda delle attività svolte, potrebbero non essere in grado di fornire.

Al di là delle petizioni di principio, il vero obiettivo di questa caccia senza quartiere alle informazioni su nomi e dati delle operazioni su tutto quanto si muove in una blockchain è quello che di fatto viene esplicitamente dichiarato nell’atto di indirizzo del MEF sulle politiche fiscali per il 2022 -2024: e cioè quello di perseguire “nuovi fenomeni di evasione legati all’economia digitale” attraverso quelli che vengono definiti “crypto-asset”.

Italia criptovalute
In Italia manca una normativa specifica per le criptovalute

Criptovalute in Italia: la normativa assente

E questo ci riporta al problema centrale, costituito dal vuoto della normativa fiscale specifica su criptovalute ed altri asset crittografici (token, NFT, etc.).  A tutt’oggi, infatti, nella normativa fiscale non esiste neppure un rigo che sia espressamente riferito a valute virtuali, operazioni in valute virtuali, etc.

È cosa nota che il teorema della tassazione delle plusvalenze generate da criptovalute e da altri crypto-asset è frutto di atti meramente interpretativi dell’Agenzia delle Entrate, basati sull’assioma dell’equiparazione delle criptovalute alle valute estere.

Una tesi che, alla prova di un’analisi più approfondita, prestano il fianco a critiche molto accese, tutte puntualmente mosse dalla dottrina più autorevole del settore.

Lo stesso sostanzialmente vale per gli obblighi di dichiarazione delle criptovalute nel famoso (o famigerato) quadro RW: l’esistenza di questo obbligo passa esclusivamente da un’interpretazione basata in modo discutibile sulla formulazione delle istruzioni di compilazione della dichiarazione dei redditi che, se letta con attenzione, si scopre che non dice quello che molti sostengono dica.

Allora, se i fenomeni legati all’economia digitale meritano tutta quest’attenzione sul fronte della normativa antiriciclaggio, cos’è che blocca la produzione di norme fiscali che tengano conto delle molte particolarità di asset completamente deregolamentati, come le criptovalute?

In questo certamente non aiuta la profonda distanza tra l’atteggiamento di un fisco che spara a qualunque cosa si muova e un certo oltranzismo diffuso nel mondo crypto, che non cede sulla non tassabilità degli introiti generati dalle operazioni in criptovalute, facendo leva sulla fragilità della tesi della loro assimilazione a valute estere e sull’opposto assioma della natura di mezzi di pagamento delle criptovalute.

Forse è arrivato il momento che questi due fronti contrapposti comincino a parlarsi sul serio e si rendano disponibili a rivedere le loro rispettive posizioni sul mondo crypto.

Perché, da un lato è vero che l’equiparazione tra criptovalute e valute estere non regge, e che trattare una criptovaluta o un’operazione in criptovalute alla stessa stregua di un’operazione in valute estere che, contrariamente, sono sorrette dall’impianto di garanzie e di capacità di intervento sui mercati che uno stato sovrano, o la sua banca centrale, possono mettere in campo.

Dall’altro lato, però, occorre fare i conti con l’oggettiva circostanza che la funzione originaria delle criptovalute, come mezzo di pagamento, è sovrastata, nella realtà pratica, dal loro utilizzo diffuso come mezzo speculativo. Quante persone conoscete che usino bitcoin ed ethereum per andare a fare la spesa?

Allora punto di incontro potrebbe essere quello di convergere sulla creazione di un regime impositivo equilibrato che, sia in termini di adempimenti formali che in termini quantitativi, tenga conto delle particolarità tecnologiche e pratiche delle varie tipologie di crypto asset. Magari con una bella sanatoria tombale sul pregresso, tanto per sgomberare il campo da dubbi ed incertezze.

È possibile che ad una simile prospettiva Satoshi Nakamoto si rivolterebbe in quella tomba virtuale in cui si è cacciato, ma tutti quanti avrebbero da guadagnarci: risparmiatori ed investitori, certamente ci guadagnerebbero in tranquillità. Il fisco ci guadagnerebbe in termini di introiti certi. E, infine, tutto il sistema, nel complesso, ci guadagnerebbe in chiarezza.

Luciano Quarta - The Crypto Lawyer
Luciano Quarta - The Crypto Lawyer
Luciano Quarta, avvocato tributarista in Milano, managing partner e fondatore dello studio legale tributario QRM&P, ha all’attivo molte pubblicazioni sugli aspetti legali e tributari di legal tech, intelligenza artificiale e criptovalute. Relatore in numerosi convegni sulla materia, tiene la rubrica “Tax & the city” per il quotidiano La Verità e scrive regolarmente per la rubrica Economia e tasse della testata Panorama. È membro della Commissione Giustizia Tributaria presso l’Ordine degli Avvocati di Milano ed è il referente della sede milanese dell’associazione interdisciplinare per lo studio e le applicazioni dell’intelligenza artificiale GP4AI (Global Professionals for Artificial Intelligence).
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