HomeBlockchainRegolamentazioneCriptovalute e quadro RW: le questioni irrisolte del fisco italiano

Criptovalute e quadro RW: le questioni irrisolte del fisco italiano

Uno dei problemi più sentiti da chi, avendo residenza fiscale in Italia, opera con le criptovalute, è quello di comprendere se sia dovuta o no la compilazione del quadro RW.

Le criptovalute nella dichiarazione dei redditi

Sono molti ad avere il dubbio se sussista o meno un obbligo di compilazione, ed esattamente a quali condizioni. E sono ancor di più coloro che in passato non si sono preoccupati di inserire le criptovalute nella loro dichiarazione dei redditi come attività estere.

Con un fisco che sembra allergico alle criptovalute, un legislatore latitante, e un quadro normativo che offre indicazioni poco chiare, preoccuparsi è del tutto naturale. Cercando qualche risposta dai siti divulgativi presenti sul web o dai vari tutorial online, si ottengono inoltre informazioni imprecise ed equivoche.

Purtroppo, non è facile mettere ordine, ma cerchiamo almeno di fissare alcuni punti cruciali.

Le criptovalute nel quadro RW

La compilazione del quadro RW è un adempimento che consegue dall’applicazione degli obblighi di monitoraggio regolati dal DL 167/1990 e in particolare, dall’art. 4. In pratica, le persone fisiche, ed altri soggetti diversi dalle società di capitali (come le società semplici), se detengono o se sono anche solo titolari effettivi di quelli che la norma definisce “investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia”, sono tenuti a dichiararli.

Nel caso in cui le attività estere consistano in particolare in “depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero”, poi, se la capienza complessiva raggiunta nel corso del periodo d’imposta non supera la soglia di 15.000 euro, allora non si è soggetti all’obbligo di dichiarazione.

E qui sorgono le prime questioni: la detenzione di criptovalute può essere qualificata come “investimento” o come “attività di natura finanziaria”? E, ammesso che lo sia, e che sia in grado di generare “redditi imponibili in Italia”, quando si parla di criptovalute e di blockchain si può davvero sostenere che questo investimento o attività finanziaria abbia collocazione all’estero?

Ci sono molti argomenti a sostegno della risposta negativa a ciascuna di queste domande. Il fisco italiano, tuttavia, la vede diversamente.

Criptovalute quadro RW
Il fisco italiano assimila le crypto a valute estere

Le criptovalute come valute estere

Innanzitutto, in diversi documenti di prassi (la risoluzione n. 72/E/2016 e le risposte ad interpello 956-39/2018 , n. 903-47/2018) l’Agenzia delle Entrate, ha affermato, in estrema sintesi, che le criptovalute avrebbero la capacità di generare redditi imponibili in Italia, in quanto andrebbero assimilate a valute estere. Il che farebbe scattare l’attitudine delle criptovalute a generare redditi imponibili.

Per quanto riguarda il tema specifico della compilazione del quadro RW, tanto nella risposta ad interpello n. 956-39/2018, quanto nelle istruzioni di compilazione delle dichiarazioni dei redditi conseguiti negli anni 2019 e 2020, il fisco afferma in modo netto che la detenzione di criptovalute va dichiarata, senza se e senza ma, nel quadro RW.

Ora, al di là delle molte questioni sul fatto che sia corretto o no qualificare le criptovalute come investimento o attività finanziaria, in contrapposizione alla loro natura di mezzo di pagamento e anche al di là della questione, altrettanto cruciale, che le criptovalute abbiano o no un’intrinseca attitudine a generare materia imponibile, il fisco in tutti questi atti che dovrebbero spiegarci come comportarci con le criptovalute, non affronta un’altra questione decisiva: e cioè, ammettendo che le criptovalute possano essere considerate investimento e/o attività finanziaria capace di generare reddito imponibile, se e a quali condizioni si debba considerare che esse hanno natura “estera”.

L’aspetto della territorialità (stabilire se una certa attività finanziaria è localizzata all’estero o in Italia), da un lato è essenziale per stabilire se scatta o non l’obbligo di dichiarazione, dall’altro è pressoché impalpabile, quando si parla di tecnologia blockchain. 

La soluzione data da diversi autori a questo tipo di dilemma è legata alla localizzazione fisica della chiave privata del wallet: se detenuta in Italia o da soggetto fiscalmente residente in Italia, non ricorrerebbe l’obbligo di inserimento del quadro RW, se la chiave privata detenuta da soggetto fiscalmente residente all’estero, allora scatterebbe l’obbligo di dichiarazione.

La giurisprudenza

Nel 2020 della questione si è occupato anche la sezione romana del TAR Lazio, con una sentenza (la n. 1077/2020) in cui avrebbe dovuto pronunciarsi sulla legittimità delle istruzioni di compilazione del modello Unico 2019, per la parte in cui si disponeva appunto l’inserimento delle criptovalute nel quadro RW.

In concreto, tuttavia, il Giudice amministrativo non lo ha fatto, perché ha ritenuto che le istruzioni impugnate, come si dice in gergo, non avessero natura provvedimentale, ma avessero una funzione puramente ricognitiva. Cioè non fossero realmente in grado di incidere sulle posizioni giuridiche dei contribuenti, e quindi non vi fosse luogo per la loro impugnazione.

Purtroppo, il TAR ha anche schivato il problema di doversi pronunziare sul tema specifico della territorialità (quindi, sulla questione delle chiavi private): al proposito in estrema sintesi, ha affermato che tale questione non rientrasse nella sua sfera di giurisdizione, perché attiene esclusivamente all’instaurazione del rapporto impositivo (quindi, al campo di giurisdizione della Giustizia tributaria). Perciò, implicitamente, ha affermato che a stabilire se la detenzione ha natura nazionale o estera, sarà di volta in volta il giudice tributario, se e quando verrà mossa una contestazione e verrà sollevata una questione a questo riguardo.

I problemi, quindi, per la maggior parte, rimangono aperti ed irrisolti.

Cosa fare

Di fronte ad un quadro così caotico e lacunoso, il suggerimento prudenziale di commercialisti e consulenti tributari è di inserire in ogni caso le criptovalute nel quadro RW della dichiarazione. In fin dei conti è un adempimento semplice, che non costa nulla. E se si resta sotto le soglie previste in materia di plusvalenze, non si paga nulla.

Una soluzione pragmatica e cautelativa. Certamente comprensibile, in certa misura. Resta tuttavia l’assurdità di dover arrivare a dichiarare come estere attività che nella maggior parte dei casi si può escludere in radice che lo siano. E questo solo per esigenze di tranquillità o comunque per sopperire alle mancanze di un ordinamento che non è capace di tenere dietro alle evoluzioni del mondo reale 

Eppure, anche solo riferendosi al solo tema della territorialità, la questione è stata già affrontata dall’Ocse, che all’articolo 4 del Model Tax Convention on Income and on Capital (Documento Ocse del 21.11.2017) si stabilisce che non dovrebbe sussistere un obbligo di inserimento nel monitoraggio fiscale delle criptovalute ogni qualvolta la persona fisica residente abbia la disponibilità della chiave privata.

Dunque, secondo l’Ocse, se il contribuente risiede fiscalmente in Italia e detiene un wallet di cui dispone delle chiavi private, non deve dichiararne il contenuto nel quadro RW. Obbligo che invece scatta se il soggetto residente dovesse avvalersi di prestatori di servizi digitali esteri. 

E le questioni non si fermano solo al tema delle chiavi private. Prendiamo ad esempio la disposizione che fissa la soglia di 15 mila euro per i conti correnti esteri, superata la quale scatta l’obbligo di inserimento nel quadro RW. Se parliamo di criptovalute e delle varie tipologie di wallet, cosa si può considerare alla stessa stregua di un conto corrente? E se parliamo della soglia di 15 mila euro, in mancanza di listini ufficiali, come si può stabilire con ragionevole obiettività se questa soglia è stata superata? Le interpretazioni non mancano, ma non è affatto detto che siano quelle giuste.

La strada per il raggiungimento di un livello adeguato di chiarezza ed equilibrio del quadro delle regole in materia di criptovalute, resta ancora lunga da percorrere.

Luciano Quarta - The Crypto Lawyer
Luciano Quarta - The Crypto Lawyer
Luciano Quarta, avvocato tributarista in Milano, managing partner e fondatore dello studio legale tributario QRM&P, ha all’attivo molte pubblicazioni sugli aspetti legali e tributari di legal tech, intelligenza artificiale e criptovalute. Relatore in numerosi convegni sulla materia, tiene la rubrica “Tax & the city” per il quotidiano La Verità e scrive regolarmente per la rubrica Economia e tasse della testata Panorama. È membro della Commissione Giustizia Tributaria presso l’Ordine degli Avvocati di Milano ed è il referente della sede milanese dell’associazione interdisciplinare per lo studio e le applicazioni dell’intelligenza artificiale GP4AI (Global Professionals for Artificial Intelligence).
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