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La blockchain nella legge italiana

Nel mondo delle criptovalute e della tecnologia blockchain, non molti sanno che nella legge italiana, già dal 2018 è stato introdotto una specifica definizione normativa del concetto di DLT (indicate testualmente come tecnologie a registro distribuito) e del concetto di smart contract. 

La definizione di smart contract in Italia

L’art. 8 ter del DL 135/2018 (convertito il L. 12/2019) è la norma chiave: al comma 2 stabilisce che gli smart contract 

soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’Agenzia per l’Italia digitale con linee guida da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

Al comma 3 lo stesso articolo, inoltre, stabilisce che: 

La memorizzazione di un documento informatico attraverso l’uso di tecnologie basate su registri distribuiti produce gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica di cui all’articolo 41 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014”.

Anche quest’ultima disposizione, ai sensi del successivo comma 4, è subordinata all’individuazione degli standard tecnici da parte dell’AgID entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione dell’originario decreto-legge.

Si tratta di disposizioni che hanno un grande valore, perché attribuiscono un pieno riconoscimento giuridico (e quindi concorrono anche ad una forma di “sdoganamento”) delle tecnologie a registro distribuito e degli smart contract, e trasferisce sul piano giuridico (e non semplicemente fattuale) quelli che sono alcuni attributi tipici di questi strumenti tecnologici: quello del timestamp e quello della notarization.

Come spesso accade, però, c’è un “ma”: perché scatti il pieno riconoscimento giuridico degli effetti e delle certezze che la norma legislativa attribuisce agli smart contract occorre che le tecnologie impiegate rispondano a determinati standard tecnologici.

Il che ha certamente molto senso: è solo la sussistenza di determinate caratteristiche minime che giustifica il fatto che al funzionamento di tali programmi si accordi la capacità di generare significativi e rilevanti effetti giuridici che investono l’opponibilità e l’affidamento dei terzi, ma anche una serie di effetti probatori.

Il vuoto di contenuti della legge italiana sulla blockchain

Come si è visto, la specifica individuazione degli standard tecnologici richiesti dalla legge è stata demandata all’AgID, ovvero l’Agenzia per l’Italia Digitale che avrebbe dovuto adottare delle specifiche linee guida in cui vengono dettati tutti questi standard tecnologici. 

Il termine entro cui le linee guida avrebbero dovuto essere adottate, come si è detto, era quello di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (quindi, nello specifico, dal 13.2.2019). 

Trascorsi alcuni mesi da allora, ai primi del 2020, l’adozione delle linee guida si dava ormai come imminente, almeno stando alle notizie pubblicate da molta stampa specializzata. Nell’ambiente era diffusa la convinzione che esse fossero ormai già predisposte e pronte per essere licenziate.

Poi però non se n’è saputo più nulla. 

Sta di fatto che ad oggi, a più di tre anni dall’entrata in vigore della legge di conversione del DL 135/2018, di queste linee guida non si parla più. 

Ora, è vero che nei tre anni trascorsi è successo di tutto e di più: sono caduti governi, scoppiate pandemie, sono state iniziate guerre che minacciano di evolvere in un conflitto mondiale e persino un paio di asteroidi hanno sfiorato il pianeta. 

Ora, qui non si vogliono fare polemiche sterili. 

Il punto è che in un mondo che dall’oggi al domani ha sbattuto violentemente il muso con la necessità di imparare ad operare online, la possibilità di ricorrere a smart  contract e a strumenti basati su blockchain in grado di spiegare effetti legali pienamente riconosciuti avrebbe potuto essere estremamente utile e forse fare anche la differenza.

Ci sono aziende che hanno sviluppato prodotti informatici molto interessanti per mettere a frutto le possibilità offerte dalla legge, che però sono rimaste al palo in attesa delle linee guida dell’AgID.

Occorre constatare, quindi, che il fatto che l’apparato regolatore si sia fermato ad un passo dal traguardo è l’ennesima occasione mancata. 

blockchain Italia
In Italia la regolamentazione sulla blockchain non è completa

La sfida del deputato Zanichelli

Di questo è consapevole l’On.le Davide Zanichelli: uno tra i (purtroppo, non molti) parlamentari che hanno dimostrato competenze e sensibilità per le tematiche del mondo crypto e blockchain: sua è, ad esempio, la proposta di legge per dare una regolamentazione fiscale alle valute virtuali (ad oggi “parcheggiata” presso la VI Commissione finanze della Camera) e l’iniziativa di creare un intergruppo parlamentare che si occupi di valute virtuali e blockchain.

Il deputato, lo scorso 1° marzo ha presentato un’interpellanza al governo, in cui evidenzia i danni e le conseguenze determinate da questo vuoto normativo. Quindi, si rivolge al Ministro per l’innovazione tecnologica per chiedergli se sia a conoscenza del fatto che a distanza di tre anni siamo ancora in attesa di queste linee guida e gli chiede espressamente: 

quali iniziative, per quanto di competenza, intenda adottare per colmare questa lacuna normativa anche alla luce dell’importanza che la materia della blockchain riveste nel nostro Paese e in ambito Internazionale”.

Abbiamo contattato l’On.le Zanichelli per un commento e qualche riflessione sul tema.

Nel nostro paese si parla spesso di sburocratizzazione” osserva il parlamentare. “La blockchain fornisce strumenti per ridurre la necessità di intermediari grazie alla notarizzazione su DLT e l’esecuzione automatica di smartcontract, solo per citare un paio di applicazioni. Se non viene colta l’opportunità di questa tecnologia rischiamo di perdere gli investimenti che in questo settore non mancano e, quel che è peggio, la competenza di molti ragazzi e professionisti che vengono corteggiati su scala globale”.

Non resta che sperare che venga dato un impulso decisivo per dare finalmente attuazione a queste disposizioni di legge.

Il vero punto, tuttavia, è che oggi più che mai è necessaria una maggior sensibilizzazione presso la classe politica e dirigente, che muove le leve di legislatore e regolatori, e arrivare ad una consapevolezza più diffusa sul fatto che queste tecnologie già oggi sono una realtà che ha prepotentemente travolto i confini di una comunità di pochi addetti ai lavori, che su scala globale movimenta investimenti miliardari, che può costituire una preziosa opportunità di sviluppo economico per il Paese, e come tale va sostenuta.

 

Luciano Quarta - The Crypto Lawyer
Luciano Quarta - The Crypto Lawyer
Luciano Quarta, avvocato tributarista in Milano, managing partner e fondatore dello studio legale tributario QRM&P, ha all’attivo molte pubblicazioni sugli aspetti legali e tributari di legal tech, intelligenza artificiale e criptovalute. Relatore in numerosi convegni sulla materia, tiene la rubrica “Tax & the city” per il quotidiano La Verità e scrive regolarmente per la rubrica Economia e tasse della testata Panorama. È membro della Commissione Giustizia Tributaria presso l’Ordine degli Avvocati di Milano ed è il referente della sede milanese dell’associazione interdisciplinare per lo studio e le applicazioni dell’intelligenza artificiale GP4AI (Global Professionals for Artificial Intelligence).
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