HomeBlockchainRegolamentazioneCrypto e fisco: nuovo disegno di legge e questioni già viste

Crypto e fisco: nuovo disegno di legge e questioni già viste

Lo scorso 30 marzo è stato presentato al Senato un nuovo disegno di legge per l’utilizzo delle crypto ad iniziativa della Senatrice Elena Botto (M5S). È intitolato “Disposizioni fiscali in materia di valute virtuali e disciplina degli obblighi antiriciclaggio”. 

Presentato il nuovo disegno di legge italiano per il mondo crypto

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Il nuovo disegno di legge proposto dalla Senatrice Elena Botto (M5S) in ambito crypto asset

Il disegno di legge presenta notevoli similitudini con quello presentato alla Camera dall’On. Davide Zanichelli (peraltro, compagno di partito della Senatrice Botto), correntemente assegnato alla Commissione Finanze della Camera.  

Vengono riproposti in questo disegno di legge, sostanzialmente tutti gli aspetti qualificanti della proposta Zanichelli: 

  • l’introduzione di una unità matematica crittografica (che vorrebbe costituire il comune denominatore di qualunque asset crittografico); 
  • il ricorso ad una perizia asseverata per cristallizzare il controvalore delle valute virtuali; 
  • l’assoggettamento delle plusvalenze (in caso di superamento della fatidica soglia di 51.645,69 euro di controvalore in valute virtuali detenute nei wallet) ad un’imposta sostitutiva; 
  • una serie di meccanismi presuntivi, quasi del tutto identici a quelli presenti nella proposta di legge pendente alla Camera.

Anche qui, poi, come nella proposta Zanichelli, troviamo finalmente esplicitato il principio per cui le operazioni di conversione da valuta virtuale ad altra valuta virtuale sono irrilevanti sul piano fiscale e non generano plusvalenza imponibile.

Sul tema del monitoraggio, ovvero, degli obblighi di dichiarazione delle valute virtuali nel famoso (o famigerato) quadro RW della dichiarazione dei redditi entrambi i testi prevedono un’esenzione dell’obbligo di dichiarazione se il controvalore delle valute virtuali detenute non superi la soglia di 15.000 euro. 

Non viene affrontata, però, la questione annosa dei presupposti dell’insorgenza dell’obbligo di dichiarazione, a livello generale: come noto, il fisco italiano, dopo un primo orientamento nel senso di affermare che le criptovalute vanno considerate alla stregua di asset esteri solo nel caso in cui le chiavi private siano detenute all’estero (nel caso di custodial wallet).

Più di recente ha modificato quest’orientamento (peraltro in modo del tutto immotivato ed irragionevole) sostenendo che le criptovalute vanno sempre considerate come asset estero e dunque, sempre soggette all’obbligo di dichiarazione, indipendentemente dal fatto che le chiavi private siano detenute in Italia o all’estero.

La definizione di valuta virtuali e di servizi annessi

Altro passaggio di interesse è una correzione del tiro sulla definizione di valute virtuali e di prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale. Nel primo caso, viene espunto il riferimento alle finalità di investimento, nel secondo si circoscrive meglio il perimetro di individuazione dei soggetti che svolgono effettivamente attività di intermediazione e cambio. Il che renderebbe il quadro normativo italiano più coerente con le disposizioni dettate a livello europeo.

Poche e marginali le differenze sparse qua e là, una differente organizzazione degli argomenti, ma con un wording pressoché identico.

La differenza più rilevante sta nelle aliquote dell’imposta sostitutiva. Nella proposta Zanichelli l’aliquota è fissa, pari al 4% della plusvalenza maturata, indipendentemente dalla sua entità. Nel disegno di legge Botto, sono previste aliquote progressive: 8% sulle plusvalenze fino a 500mila euro, 9% per le plusvalenze superiori ai 500mila euro, fino a un milione di euro e 10% per plusvalenze di importo superiore al milione. 

Non c’è dubbio che il testo della proposta Botto, analogamente a quello della proposta Zanichelli, presenti degli aspetti che costituiscono un passo avanti, rispetto al nulla più assoluto che sul fronte fiscale attualmente impera sulla materia delle criptovalute e crypto asset.

L’idea del ricorso alla perizia per definire la base di controvalore di asset per i quali non esistono listini ufficiali è valida e molto pratica. Il fatto che si smarchi una volta per tutte il tema dell’irrilevanza ai fini fiscali della conversione da crypto a crypto è notevolmente positivo. 

Resta però una mancanza nella definizione di principi generali riferiti ad altri crypto asset e alle nuove attività che vanno creandosi, primi fra tutti gli NFT, che continuano a galleggiare sospesi in un limbo di assenza di definizioni, o le molte attività che si vanno diffondendo nel mondo della finanza decentralizzata. Entrambe le proposte sono ampiamente migliorabili.

Le sorti del disegno di legge Botto

Il punto vero, tuttavia, non è questo. La proposta di legge Zanichelli, assegnata alla Commissione Finanze della Camera, giace con poche speranze di essere calendarizzata entro la fine (ormai prossima) della legislatura. Con le elezioni amministrative nel mezzo, la crisi Ucraina, e le emergenze varie si sono tradotte in una pioggia di decreti-legge che affollano i lavori delle camere per la conversione. Sono poche, se non nulle, le speranze che questa proposta di legge venga tirata fuori dal cassetto, discussa ed approvata in tempo utile.

Perché il disegno di legge Botto, presentato a fine marzo (e quindi, diversi mesi dopo) dovrebbe avere una sorte migliore? È abbastanza evidente che anche la proposta avanzata al Senato corre il rischio di arenarsi senza rimedio e di non vedere la luce prima della fine della legislatura.

Dal punto di vista “tattico”, per così dire, forse avrebbe avuto più senso trovare il modo di inserire il trattamento fiscale delle valute virtuali e dei crypto asset all’interno del pacchetto della riforma fiscale delegata al governo, possibilmente già nella fase dell’approvazione della legge delega.

Il fatto che questo non sia avvenuto, tuttavia, costituisce un chiaro e preoccupante indice del problema sostanziale che è alla base delle clamorose lacune legislative nella materia e cioè, una diffusa mancanza di conoscenza del fenomeno. La sua percezione come fenomeno associato a forme di economia illegale, di natura puramente speculativa – finanziaria e comunque privo di sostanza economica e produttiva, e così via. 

Tutto questo alimenta una forma di disinteresse da parte dei legislatori, sia a livello parlamentare che a livello governativo, dall’altro lato e la dice lunga sulla superficialità e sulla mancanza di lungimiranza della classe dirigente del Paese.

Anche il contingente risalto mediatico e l’attualità del ruolo rivestito dalle criptovalute nell’ambito della crisi Russo-Ucraina, invece, dovrebbe attirare l’interesse anche dell’osservatore più disattento, rispetto ad asset, strumenti e tecnologie applicata a forme di finanza disintermediata. Un altro elemento che dovrebbe far riflettere un legislatore responsabile è che, a dispetto di un certo tipo di narrazione, sulle criptovalute e sui crypto asset si è costruito nel tempo un vero e proprio ecosistema produttivo, fatto di imprese fondate su competenze tecnologiche di elevato valore, per un giro d’affari che nello scorso novembre era stimato intorno ai 3.000 miliardi di dollari.

In questa prospettiva, forse, il merito di una iniziativa come quella della presentazione di un disegno di legge che ha poche chance di essere preso in considerazione, è proprio quello di dare un impulso al dibattito politico e legislativo sulle criptovalute e sui crypto asset in generale.

Tuttavia, quello che è veramente decisivo, perché possa prendere avvio un processo che porti all’adozione di norme equilibrate, proporzionate ed adeguate alla specificità del settore, che non siano inutilmente punitive, è che vi sia una presa di coscienza sul fatto che quello di cui si discute è un’opportunità che il nostro Paese non può permettersi il lusso di perdere, lasciando che altri si posizionino prima e meglio. 

Questa è un’opportunità per la creazione di ricchezza, di ricadute collettive e di posti di lavoro altamente qualificato, e per l’attrazione di investimenti dall’estero.

In questa partita ovviamente giocano un ruolo fondamentale legislatori e regolatori, che hanno il potere di costruire un sistema sicuro per gli utenti e non ostile per gli operatori.

Riusciremo a non perdere questa scommessa?

Luciano Quarta - The Crypto Lawyer
Luciano Quarta - The Crypto Lawyer
Luciano Quarta, avvocato tributarista in Milano, managing partner e fondatore dello studio legale tributario QRM&P, ha all’attivo molte pubblicazioni sugli aspetti legali e tributari di legal tech, intelligenza artificiale e criptovalute. Relatore in numerosi convegni sulla materia, tiene la rubrica “Tax & the city” per il quotidiano La Verità e scrive regolarmente per la rubrica Economia e tasse della testata Panorama. È membro della Commissione Giustizia Tributaria presso l’Ordine degli Avvocati di Milano ed è il referente della sede milanese dell’associazione interdisciplinare per lo studio e le applicazioni dell’intelligenza artificiale GP4AI (Global Professionals for Artificial Intelligence).
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