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I contratti nella realtà virtuale del metaverso

Quando si pensa al metaverso, o ai metaversi, è facile essere indotti all’illusoria percezione di muoversi in una sorta di universo parallelo, in una realtà virtuale con regole tutte sue, svincolate da quelle del mondo reale. 

Beh, non è affatto così.

Che cos’è il metaverso e come interagiamo con la realtà virtuale?

Un metaverso non è un luogo alternativo alla realtà fisica in cui vigono regole giuridiche diverse, o in cui vi è una qualche forma di extraterritorialità. Il metaverso è un veicolo, un medium, in cui soggetti giuridici di varia natura possono entrare in relazione e possono stabilire rapporti, alcuni dei quali possono anche avere natura patrimoniale.

Solo che queste relazioni o questi rapporti, anche di natura patrimoniale, viaggiano su un canale nuovo e con modalità di comunicazione inedite, che hanno tratti in comune, ma anche significative differenze rispetto a quelle normalmente impiegate nel mondo reale.

Ora, le particolarità, anche tecnologiche di questo medium ovviamente non comportano l’alterazione delle norme giuridiche alla base dei rapporti che vanno a instaurarsi attraverso un metaverso, ma di certo richiedono di essere correttamente interpretate ed applicate.

Utenti, operatori economici e giuristi, cioè, si devono misurare con le specificità del metaverso quando si tratta di instaurare e regolamentare un rapporto che assume rilevanza sul piano giuridico e patrimoniale.

L’avvio di un rapporto contrattuale in un metaverso presenta diversi aspetti sui quali possono sorgere criticità, dubbi o incertezze legati proprio alle particolarità dell’ambiente virtuale.

Uno di questi è legato all’identità dei soggetti contraenti, e quindi alla certezza nell’imputazione giuridica di diritti, obbligazioni ed effetti che scaturiscono da un contratto.

L’avatar nella realtà virtuale del metaverso

In un metaverso, di regola, si accede mediante un avatar.  L’avatar finisce per essere l’identità virtuale che si assume quando ci si muove e si entra in rapporto con altri soggetti, i quali a loro volta si muoveranno in quel metaverso mediante un loro avatar. Ma chi c’è dietro l’avatar?

Un problema di questo genere si può porre nel rapporto tra singoli individui: ad esempio, nel caso in cui due privati decidano di stipulare un qualsiasi contratto, al di fuori dello svolgimento di attività imprenditoriali o di attività economiche svolte in modo professionale. In casi simili, infatti, non è detto che le parti contrattuali siano attrezzate per dare una garanzia univoca dell’identità fisica associata al proprio avatar.

Sul piano pratico, nel caso di contratti con aziende che erogano servizi attraverso un metaverso, il problema dell’identificazione degli utenti che acquistano i servizi può essere risolto agevolmente.

Occorre tenere presente che ordinariamente gli utenti, per poter fruire dei servizi che acquistano, hanno un interesse specifico a rendersi identificabili: senza la prova di essere il soggetto che ha effettivamente acquistato un certo servizio, infatti, diventa impossibile avanzare qualunque pretesa in ordine al corretto adempimento delle obbligazioni assunte dall’operatore che eroga quel servizio.

I pagamenti in crypto nel metaverso

In genere l’acquisto di servizi a distanza comporta l’impiego di mezzi di pagamento tracciati. Si potrebbe obiettare che in caso di pagamento con criptovalute da un wallet unhosted l’utente potrebbe non rivelare la sua identità reale. 

Tuttavia, sarà sempre necessario che si crei un identificativo univoco perché sia posto nella condizione di conseguire la delivery della prestazione erogata dall’entità che fornisce i beni o i servizi. 

Il problema della corretta identificazione della controparte contrattuale, tuttavia, potrebbe porsi non solo rispetto all’identità dell’utente, ma anche dell’azienda che mette sul mercato i propri servizi attraverso un metaverso.

Può capitare, infatti, che operatori che offrono i loro servizi in un metaverso non forniscano indicazioni univoche sull’identità sulla natura e anche sulla sede legale del soggetto giuridico che li eroga. 

È un fenomeno già riscontrato anche nelle vendite online di beni e servizi sul web e molto spesso è indice di probabili frodi. 

In casi del genere è altamente probabile che il destinatario di pagamenti sia un’entità fantasma che dopo aver incassato il prezzo di vendite flash di beni a prezzo irragionevolmente basso o di servizi che hanno del miracoloso, poi “scappa con la cassa” e diventa quasi impossibile rintracciare il bersaglio.

E diventa anche problematico capire in quale giurisdizione occorre agire per ottenere una qualsiasi forma di tutela dei propri diritti. 

In questa prospettiva il fenomeno, quando si verifica nel metaverso, può essere ancor più insidioso perché la percezione di una sede, sia pure solo nella realtà virtuale, di quella che potrebbe essere un’azienda fantasma, potrebbe attenuare l’attenzione dell’utente e fornire un illusorio convincimento di affidabilità.

Il tema della corretta individuazione e identificazione delle controparti contrattuali, quindi, per tutte le relazioni economiche che possono svilupparsi in un metaverso è il primo dei temi cruciali.

Un secondo tema di grande rilevanza è quello che riguarda la chiarezza dei termini degli accordi contrattuali, che frequentemente confluiscono in un documento di terms & conditions disponibile online.

Questo tipo di documenti rientra nel genere delle condizioni generali di contratto nell’ambito dei cosiddetti contratti per adesione, tipici soprattutto della stipula di contratti a distanza.

Ora, una delle criticità che è facile riscontrare, è che questi documenti spesso non delimitano correttamente diritti ed obblighi delle controparti e, in particolare, non identificano correttamente le prestazioni oggetto del contratto. Questo può comportare, quindi, che non si chiarisca nel modo dovuto a quali vincoli sia tenuto il soggetto che eroga il servizio.

Le ragioni per cui questo avviene possono essere diverse. Ad esempio, perché si tende ad utilizzare un documento contrattuale che mira ad abbracciare tutte le tipologie di servizi erogati dall’azienda, cercando di fare in modo che valga anche per prodotti, servizi e pacchetti di servizi che non sono ancora messi sul mercato, ma potrebbero eventualmente anche essere sviluppati in futuro. 

Altre volte, la ragione può essere che l’azienda, invece di rivolgersi ad un professionista qualificato e specializzato in grado di predisporre un documento contrattuale personalizzato, scelga di utilizzare moduli standard reperibili su Internet da siti di servizio che promettono di generare automaticamente un documento contrattuale adeguato alle esigenze, ma che spesso, per limiti delle piattaforme o per mancanza di talune informazioni, in realtà non riesce a cogliere le specificità di prodotti e servizi messi sul mercato, e non riesce a definire in modo preciso contenuti e caratteristiche di prestazioni, diritti ed obbligazioni che rispecchino le specificità del tipo di servizio offerto.

Altre volte ancora, quella di mantenere indeterminato il quadro di diritti ed obblighi è una scelta consapevole e maliziosa: talvolta, infatti, potrebbe esservi il retropensiero di rendere la vita difficile all’utente finale con l’espediente di non definire chiaramente il contenuto delle obbligazioni a cui l’azienda. 

Mancando un quadro chiaro di ciò che si può legittimamente reclamare, infatti, è chiaro che qualunque pretesa può essere più facilmente vanificata.

Questo ci porta ad un altro tema cruciale: quello del corretto inquadramento giuridico della natura dei rapporti che si vanno ad instaurare nel caso di servizi che vengono offerti e che si rivolgono a quegli operatori che mirano ad avere una presenza in un metaverso.

Gli uffici nella realtà virtuale del metaverso

Parliamo della creazione nella realtà virtuale di uffici e negozi, sale riunioni e così via.

Spesso l’utilizzo di spazi virtuali nei metaversi viene gestito sulla falsariga di un contratto di locazione. 

In realtà, tuttavia, la natura delle prestazioni che vengono erogate per l’uso ed eventualmente per un allestimento personalizzato di spazi virtuali può avere ad oggetto, a seconda dei casi, prestazioni possono non avere nulla a che vedere con una locazione o un noleggio, ma che sul piano giuridico possono essere più correttamente inquadrate in un appalto di servizi e, in certi casi, anche nella cessione della proprietà di beni immateriali.

Quindi, ad esempio, se può avere senso inquadrare l’utilizzo di spazi di memoria sui server come una forma di affitto o di noleggio, nel caso in cui vengano messi a disposizione degli uffici virtuali già esistenti (e quindi ne venga offerto l’accesso e la disponibilità) il rapporto andrebbe inquadrato più coerentemente come un appalto di servizi. 

Ovviamente, questo vale laddove il servizio consiste nell’accesso alle funzionalità dello spazio nella realtà virtuale messo a disposizione e quindi nell’utilizzo dei programmi che consentono agli avatar di entrare ed uscire dai locali e di muoversi simulando quello che si farebbe nella realtà.

Se poi quello che viene richiesto ed offerto è la realizzazione di uno spazio virtuale ad hoc, allora parliamo di servizi di progettazione e di grafica, che si concretizzeranno nella realizzazione di schemi e progetti.

Il prodotto finale di queste attività condurrà alla realizzazione, mediante opportuna programmazione, di un file o di un insieme di file informatici che consentono di rendere visibile e tangibile in un metaverso quello che apparirà come un ufficio o un negozio con le caratteristiche richieste.

La sorte di questo pacchetto informatico, a seconda degli accordi tra le parti, potrà essere quella di essere ceduto, e cioè che ne venga trasferita la proprietà, al soggetto che ne ha commissionato la realizzazione.

Ma c’è anche la possibilità che le parti intendano lasciare la proprietà dei file o del programma a colui che lo ha sviluppato mentre quello che verrà concesso a chi ha commissionato il lavoro potrà essere il solo utilizzo per un periodo predeterminato di tempo, simile ad un accordo di licenza per l’utilizzo di software.

Il corretto inquadramento degli aspetti sostanziali e concreti di quello che si mette a disposizione contro il versamento di un corrispettivo è decisivo perché, soprattutto quando manca un documento contrattuale sufficientemente chiaro e dettagliato, possono cambiare di molto alcuni aspetti nella disciplina civilista, a seconda del tipo contrattuale in cui si deve inquadrare un certo rapporto.

Con il tempo è inevitabile che si consolidino prassi applicative che consentiranno a utenti e operatori una maggior chiarezza e consentano una maggior confidenza nell’instaurare questo tipo di rapporti. Nel frattempo, tuttavia, è importante prestare la massima attenzione all’insieme di tutti questi elementi e, in concreto, alle condizioni contrattuali che vengano proposte.

In caso di dubbi è altamente consigliabile riferirsi ad un legale esperto soprattutto quando la posta in gioco sia riferita a valori economici consistenti.

Non c’è dubbio, infatti, che il metaverso possa essere visto come un grande mercato, ricco di opportunità, ma per evitare brutte sorprese è essenziale muoversi con attenzione tra gli scaffali.

Luciano Quarta - The Crypto Lawyer
Luciano Quarta - The Crypto Lawyer
Luciano Quarta, avvocato tributarista in Milano, managing partner e fondatore dello studio legale tributario QRM&P, ha all’attivo molte pubblicazioni sugli aspetti legali e tributari di legal tech, intelligenza artificiale e criptovalute. Relatore in numerosi convegni sulla materia, tiene la rubrica “Tax & the city” per il quotidiano La Verità e scrive regolarmente per la rubrica Economia e tasse della testata Panorama. È membro della Commissione Giustizia Tributaria presso l’Ordine degli Avvocati di Milano ed è il referente della sede milanese dell’associazione interdisciplinare per lo studio e le applicazioni dell’intelligenza artificiale GP4AI (Global Professionals for Artificial Intelligence).
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