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Criptovalute e fisco nel 2023

Come ormai tutti sanno, la legge finanziaria approvata alla fine di dicembre 2022, ha introdotto una serie di nuove disposizioni di natura fiscale per chi consegue introiti da quelle che vengono definite cripto-attività.

Al netto di tutte le discussioni sulle lacune della legge approvata, questa offre una serie di opportunità che, a seconda dei casi, può essere estremamente vantaggioso cogliere.

Proviamo ad esaminarle in concreto.

Gestione attenta dei cash flow: criptovalute e fisco 

Se fino a ieri vi erano spazi per mettere in discussione gli stessi presupposti base dell’imposizione fiscale sugli introiti derivanti da attività di trading in criptovalute, oggi questa possibilità non c’è più.

La legge stabilisce in modo chiaro che le plusvalenze derivanti da operazioni in criptovalute sono soggette ad un’imposta sostitutiva pari al 26% (per cashout effettuati dal 1 gennaio 2022 in poi).

Il presupposto in base al quale scatta il prelievo fiscale è costituito esclusivamente dal fatto che queste plusvalenze superino l’ammontare di 2.000 euro nell’anno di imposta.

Naturalmente, occorre avere ben chiaro a che condizioni si considera maturata una plusvalenza soggetta ad imposizione

Perché tale condizione si verifichi occorre che, nel corso dell’anno non solo si abbia un incremento nel valore delle criptovalute detenute (e quindi un differenziale tra il valore di acquisto e il valore raggiunto nel corso dell’anno), ma anche che le criptovalute detenute in un wallet vengano convertite in valute fiat o quando vengono effettuati atti di disposizione che, secondo il legislatore, in sostanza fanno “atterrare” il valore delle valute virtuali nel mondo reale. E cioè quelle che vengono indicate come “cessioni a titolo oneroso” e che comprendono un’ampia gamma di operazioni.  

È importante sapere che le operazioni di permuta tra criptovalute con le medesime funzioni e caratteristiche, secondo la legge, sono neutre sul piano fiscale. Quindi, non rientrano tra le operazioni a titolo oneroso che fanno scattare il presupposto dell’imposta.

Al di là del problema (per il quale sarebbe necessario un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate) quando, nell’ipotesi di permuta, si può parlare di cripto-attività che hanno o non hanno le stesse funzioni e caratteristiche, il tema centrale è che, essendo queste le regole, ci sono molte opzioni per tenere sotto controllo il possibile carico fiscale che può derivare da attività di acquisto, detenzione, conversione e movimentazione di criptovalute o di cripto-attività.

A questo scopo, documentare e tenere traccia delle operazioni, monitorare i controvalori delle criptovalute detenute, e pianificare le operazioni di cashout o quelle che integrano “cessione a titolo oneroso” ai sensi della legge, è di fondamentale importanza per “dosare” l’entità di eventuali plusvalenze tassabili.

Come? Innanzitutto, può essere utile utilizzare specifiche applicazioni nate appositamente per documentare e monitorare valori e movimentazioni delle crypto. Applicazioni di questo genere, tra l’altro, offrono un grande aiuto pratico quando arriva il momento di presentare la dichiarazione dei redditi. 

Altrettanto importante è essere affiancati da professionisti, commercialisti, esperti contabili, con specifiche competenze in materia di criptovalute, che sappiano come gestire questo particolare tipo di asset. Si tratta di un’esigenza avvertita, al punto che la società di consulenza aziendale e fiscale AllCore S.p.A. ha creato un’apposita divisione denominata Crypt&Co. [cryptandco.com], in cui un pool di professionisti in ambito fiscale, legale e contabile crypto, viene messo a disposizione della clientela per offrire servizi mirati di questo tipo, legati alla gestione e alle implicazioni legali e fiscali delle cripto-attività. 

L’opportunità della “sanatoria”

Forse l’espressione “sanatoria” non è quella tecnicamente più appropriata, ma all’interno del pacchetto di norme inserite nella legge finanziaria sono previste delle specifiche misure per indurre a far emergere la detenzione di criptovalute e regolarizzare la posizione fiscale di contribuenti che, nel passato, cioè nel periodo che ha preceduto l’approvazione delle norme, non hanno provveduto a dichiararne il possesso.

I commi 139 e 140 dell’art. 1 della Legge di Bilancio, quindi, prevedono la possibilità di presentare un’istanza di emersione per le cripto-attività detenute fino al 31/12/2022, attraverso la presentazione di una dichiarazione apposita.

Lo scopo perseguito dalla norma è quello di sanare l’errore o la dimenticanza, per non aver effettuato a tempo debito la dichiarazione di detenzione o di eventuali redditi all’interno, rispettivamente dei quadri RW e RT delle dichiarazioni fiscali e implica la necessità di provvedere a versare somme il cui ammontare varia a seconda che siano o non siano stati percepiti redditi in tale periodo.

Dunque, se non sono stati conseguiti redditi, occorre versare un importo pari allo 0,5% per ciascun anno, con riferimento al valore complessivo delle criptovalute non dichiarate nel quadro RW (co. 139).

Se invece dei redditi sono stati conseguiti, allora, per sanare il mancato adempimento dell’obbligo dichiarativo, occorrerà versare un importo pari al 3,5% del valore delle cripto-attività detenute al termine di ciascun anno o al momento del realizzo. In più dovranno versare un’ulteriore somma, pari allo 0,5% dello stesso valore per ciascun anno di detenzione, a titolo di sanzioni e interessi, per l’omessa dichiarazione nel quadro RW.

Infine, il comma 133 della legge di bilancio prevede la possibilità di procedere ad una rivalutazione delle cripto-attività detenute alla data del 1° gennaio 2023, sottoponendolo ad un’imposta sostitutiva nella misura del 14%, che potrà essere versata in tre anni, la prima delle quali entro il 30/06/2023.

Un’opzione che diventa conveniente se i valori di carico delle criptovalute detenute per il passato siano significativamente inferiori rispetto al valore attuale o, in quei casi in cui non si riesca a risalire ai valori di carico, e in questi casi, anche se la legge non lo prevede espressamente (e bene avrebbe fatto il legislatore a inserire e disciplinare questa possibilità) l’utilizzo di una perizia sul valore degli asset detenuti potrebbe risultare di grande utilità anche nella prospettiva di eventuali contestazioni future da parte del fisco.

Conclusivamente, dopo un periodo di totale confusione, la legge oggi offre l’opportunità di regolarizzare la propria posizione sulle criptovalute anche per il passato. Ed è un’opportunità che, sebbene implichi dei costi, è bene valutare con attenzione, e se possibile, coglierla.

È anche il momento per lasciarsi alle spalle le improvvisazioni e gestire i propri cripto-asset con oculatezza, pianificando scelte e operazioni per il futuro.

È un momento interessante e foriero di opportunità anche per le imprese, perché il quadro normativo con queste maggiori certezze può consentire il ricorso a cripto-attività, ormai tipizzato e disciplinato dalla legge, per operazioni di capitalizzazione.

Tutto questo però non può essere lasciato al caso e soprattutto non può prescindere dalla necessità di essere affiancati da figure professionali, avvocati e commercialisti, muniti di competenze specifiche.

Luciano Quarta - The Crypto Lawyer
Luciano Quarta - The Crypto Lawyer
Luciano Quarta, avvocato tributarista in Milano, managing partner e fondatore dello studio legale tributario QRM&P, ha all’attivo molte pubblicazioni sugli aspetti legali e tributari di legal tech, intelligenza artificiale e criptovalute. Relatore in numerosi convegni sulla materia, tiene la rubrica “Tax & the city” per il quotidiano La Verità e scrive regolarmente per la rubrica Economia e tasse della testata Panorama. È membro della Commissione Giustizia Tributaria presso l’Ordine degli Avvocati di Milano ed è il referente della sede milanese dell’associazione interdisciplinare per lo studio e le applicazioni dell’intelligenza artificiale GP4AI (Global Professionals for Artificial Intelligence).
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