HomeBlockchainRegolamentazioneLe regole del MiCA e il mercato degli NFT

Le regole del MiCA e il mercato degli NFT

Una delle principali difficoltà che si incontrano nel tentare di comporre un quadro normativo e regolatorio efficace, riferito al mondo crypto, consiste nel riuscire a formulare definizioni e delimitare categorie azzeccate. Vedremo di seguito se e come gli NFT rientrano nella definizione di “crypto-attività” del regolamento europeo conosciuto con l’acronimo di  MiCA. 

La difficoltà delle definizioni

Il mercato ha bisogno di definizioni e categorie chiare, dai confini sufficientemente netti da non generare confusioni; non troppo ampie (in modo da evitare il rischio di mettere insieme elementi e fenomeni troppo diversi tra loro), ma neppure troppo capillari, e così via.

Il punto è che quando si parla di criptovalute, tecnologie crittografiche, token, blockchain e DLT, la fisionomia degli asset e le funzioni a cui essi si possono prestare sono talmente fluidi ed in rapida evoluzione che il compito è particolarmente arduo.

Il caso degli NFT, tra gli ultimi asset crittografici ad essere nati e ad essersi affermati sulla scena prepotentemente, con la virale creazione di un fiorente mercato, essenzialmente legato alla produzione artistica, ne è forse una delle riprove più evidenti.

MiCA NFT
Nel MiCA manca una definizione esplicita di NFT

Gli NFT nel MiCA

Ora, come noto, da un paio d’anni il legislatore europeo ha messo in cantiere la produzione di un pacchetto norme il cui intento è quello di stabilire un framework di regole omogenee per tutti i paesi membri dell’Unione sul mercato degli asset crittografici.

Nel settembre del 2020, quindi, si è arrivati ad una proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio, nota nell’ambiente con l’acronimo MiCA o MiCAR (Market in Crypto Asset Regulation), e per l’appunto, volta a disciplinare il mercato degli asset crittografici e a modificare la Dir. (UE) 2019/1937.

Si tratta di un corpo normativo esteso, fatto da ben 126 articoli, che tra preamboli, “considerando” ed allegati raggiunge la dimensione di 165 pagine.  

In tutto questo corpo normativo, però, proprio gli NFT non vengono espressamente menzionati e uno dei problemi primari è quello di stabilire se questo tipo di asset possa rientrare o meno nel campo di applicazione di questo importante corpo normativo.

Il regolamento europeo, infatti, è destinato a costituire la base dell’impianto, autorizzativo, regolatorio e di vigilanza cui gli operatori saranno destinati ad adeguarsi nei prossimi anni se vorranno svolgere la loro attività entro i confini dell’Unione. Il che non è detto che costituisca una limitazione, ma anzi potrebbe comportare significativi vantaggi pratici, legati all’introduzione di meccanismi di autorizzazione unica, non dissimili da quelli esistenti in ambito finanziario ed assicurativo.

In tutto questo, stabilire se un NFT, che veicola o che accompagna un’opera d’arte, a cui il mercato attribuisce un valore economico rilevante, rientri o sia escluso dal campo di applicazione del futuro regolamento europeo è cruciale per le sorti di un mercato che certamente è in crescita, ma che, come tutti i mercati totalmente deregolamentati, è anche caratterizzato da una estrema reattività a certi stimoli emotivi.

La definizione di “cripto-attività”

Ora, l’art. 3 della proposta di regolamento, definisce “cripto-attività” una: 

“rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”.

Si tratta di una definizione che chiaramente mira ad abbracciare in modo ampio asset come le criptovalute, andando oltre la definizione di valuta virtuale, e l’ampia gamma di token, più analiticamente definiti sulla base della loro specifica finalità ai punti successivi dello stesso art. 3 del regolamento.

Vi è chi ha sollevato il dubbio che gli NFT possano non rientrare nei confini di questa definizione. Tuttavia, se ha senso sostenere che che un NFT, quando la sua funzione sia quella di costituire il veicolo di una forma di espressione artistica non possa essere qualificata come una mera “rappresentazione di valore”, risulta più difficile negare che quello stesso NFT possa costituire una “rappresentazione di diritti”.

Vien da pensare, infatti, che una delle vocazioni più interessanti degli NFT impiegati in ambito artistico, sia proprio quella di fungere da strumento rappresentativo dei diritti di proprietà intellettuale. 

D’altro canto stabilire se gli NFT si collocano o meno all’interno di questo perimetro, fa scattare una cascata di conseguenze ulteriori. Prima fra tutte, ad esempio, la qualificazione dei vari attori della filiera (da chi realizza gli asset, ai provider di servizi tecnologici, alle piattaforme di scambio, etc.) come “emittenti di cripto attività” o come “fornitore di servizi per le cripto-attività”, o come “piattaforme di negoziazione di cripto-attività”, a seconda dei casi. 

Senza contare quello che discende in termini di futura applicazione dei vari regimi autorizzativi previsti nella proposta di regolamento. 

Quello che si prospetta, insomma, è l’ennesimo braccio di ferro concettuale in cui, a seconda che un determinato asset inedito o una determinata tecnologia innovativa e priva di precedenti venga collocata o meno all’interno di un certo quadro di definizioni e di regolamentazione, il mercato ne può risultare significativamente condizionato.

Luciano Quarta - The Crypto Lawyer
Luciano Quarta - The Crypto Lawyer
Luciano Quarta, avvocato tributarista in Milano, managing partner e fondatore dello studio legale tributario QRM&P, ha all’attivo molte pubblicazioni sugli aspetti legali e tributari di legal tech, intelligenza artificiale e criptovalute. Relatore in numerosi convegni sulla materia, tiene la rubrica “Tax & the city” per il quotidiano La Verità e scrive regolarmente per la rubrica Economia e tasse della testata Panorama. È membro della Commissione Giustizia Tributaria presso l’Ordine degli Avvocati di Milano ed è il referente della sede milanese dell’associazione interdisciplinare per lo studio e le applicazioni dell’intelligenza artificiale GP4AI (Global Professionals for Artificial Intelligence).
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