HomeBlockchainRegolamentazioneCriptovalute e dichiarazioni dei redditi, la pronuncia della Corte di Giustizia UE

Criptovalute e dichiarazioni dei redditi, la pronuncia della Corte di Giustizia UE

Una delle bestie nere di chi maneggia criptovalute in Italia è il busillis dell’applicazione degli obblighi di dichiarazione della detenzione di criptovalute nel quadro RW della dichiarazione dei redditi; ossia, l’osservanza dei cosiddetti obblighi di monitoraggio.

L’assenza di normativa specifica e una serie di alterne interpretazioni, rendono la vita difficile ed espongono chi detiene oggi e chi ha detenuto criptovalute in passato al rischio di sanzioni. 

Leggi spagnole vs obblighi italiani

La Corte di Giustizia UE, tuttavia, con una recentissima sentenza (24.1.2022 in C-788/2019) si è pronunziata sulla legge spagnola che in materia di monitoraggio fiscale, impone obblighi molto simili a quelli italiani, di dichiarazione di conti esteri, ed attività finanziarie detenute all’estero, ed ha stabilito che tale normativa, è contraria ai principi di libera circolazione di beni e dei capitali delle persone nel territorio dell’Unione Europea.

Inoltre, secondo i giudici europei, le sanzioni che quella legge prevede sarebbero contrarie al principio di proporzionalità.

Quello che rende interessante la notizia, è che i principi di questa sentenza potrebbero mettere a dura prova le disposizioni italiane sugli obblighi di dichiarazione nel quadro RW: i contenuti e la struttura della normativa spagnola, in materia di obblighi di monitoraggio fiscale, infatti, sono molto simili a quelli della normativa italiana.

La Ley 58/2003, che è il testo unico generale spagnolo in materia tributaria, agli articoli 29 e 93 impone un obbligo di dichiarazione su beni e capitali detenuti all’estero che, nei contenuti e nella sostanza, non ha quasi nulla di differente rispetto agli obblighi di dichiarazione previsti in Italia dall’art. 4, comma 1, D.Lgs. 167 del 1990 (e successive modifiche).

In altre parole, il Modello 720 spagnolo, è parente stretto del Quadro RW italiano.

La Corte UE, tuttavia, pone alla base della sua decisione anche altre osservazioni: la prima è che sostanzialmente la legge spagnola prevede un meccanismo che di fatto impedisce lo spirare della prescrizione sulle eventuali violazioni. La seconda è che le sanzioni previste dall’ordinamento spagnolo (il 150% dell’imposta evasa, ed eventualmente una serie di importi forfetari aggiuntivi) risultano in contrasto con il principio di proporzionalità.

La Corte, quindi, conclude che la legge spagnola si pone in violazione dell’articolo 63 TFUE e dell’articolo 40 dell’accordo sullo Spazio economico europeo.

Secondo la Corte di Giustizia UE, infatti, per come viene strutturato l’insieme di obblighi di dichiarazione nel Modello 720 e delle sanzioni da irrogare in caso di inosservanza di tali obblighi, si viene a creare una disparità di trattamento tra i residenti in Spagna a seconda del luogo in cui si trovino i loro beni e rapporti finanziari, che comporta l’effetto di dissuadere, impedire o limitare la possibilità dei residenti nello Stato membro di investire in altri Stati membri.

Se stanno così le cose, esistono una serie di elementi comuni alla situazione italiana.

Intanto, partiamo da un quadro di obblighi che, come si è detto, è del tutto similare nei due paesi.

Quello che certamente cambia tra i due ordinamenti sono certamente i regimi di prescrizione e decadenza: in Italia esageratamente ampi, ma non infiniti come, al contrario, si contestano essere quelli previsti nell’ordinamento spagnolo.

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In Italia e Spagna sono previste sanzioni se si evadono le tasse con le criptovalute

Minori, invece, le differenze sul fronte delle sanzioni. 

È vero che ce ne sono alcune significative tra i meccanismi vigenti nei due paesi. Nonostante ciò, tuttavia, alla fine della fiera, gli importi restano elevati anche nel sistema italiano. Qui, in particolare, sebbene le percentuali siano nominalmente più basse, la determinazione della sanzione non assume come base di calcolo l’entità dell’imposta evasa (come avviene in Spagna), ma all’entità degli investimenti detenuti all’estero, “al lordo”. 

Ora, se venisse sollevata la questione avanti la stessa Corte, non è affatto detto che le disposizioni italiane riescano a superare la prova di resistenza al principio di proporzionalità imposto dall’ordinamento europeo. Tra l’altro, non necessariamente una questione di questo genere richiede che venga sollevata quella che in gergo si definisce una questione pregiudiziale e che venga per forza chiamata a scendere in campo la Corte europea. Il Giudice nazionale infatti, almeno sulla carta, se ravvisa l’esistenza di un contrasto irrimediabile tra la norma di diritto interno e i principi europei, ha il potere di disapplicare la norma di diritto interno.

Certo, una scelta di questa portata richiede una bella dose di competenze giuridiche e di fegato, quindi, è lecito dubitare che una qualche Commissione Tributaria si prenda il papalino fastidio di una decisione con questo tipo di impatto.

Non a caso, il giudizio contro la Spagna è stato innescato dall’iniziativa della Commissione UE che ha presentato un ricorso diretto alla Corte. Inoltre, giova ricordare che la Commissione in passato si era già occupata della normativa sul monitoraggio italiana e aveva anche avviato una serie di procedure di infrazione a carico dell’Italia. Procedure estinte perché nel 2013 il governo ha deciso di apportare una serie di modifiche normative, proprio allo scopo di evitare le bacchettate di Bruxelles.

La recente decisione della Corte, tuttavia, suggerisce che si dovrebbe tornare a riflettere sulla conformità ai principi europei quadro normativo vigente oggi in Italia.

Ad ogni modo, l’allarme è già stato lanciato da molti professionisti, anche se ovviamente, è ancora tutto da vedere se o quando e in che termini la questione potrà mai atterrare sul tavolo della Corte europea.

Nuove norme per gli exchange in Italia

Detto questo, la caccia all’identità di chiunque detenga criptovalute, proseguirà anche con altre modalità e su altri piani: proprio nei giorni scorsi è stato firmato dal ministro Daniele Franco, il tanto atteso Decreto ministeriale sugli exchange di valute virtuale che impone agli operatori l’obbligo di comunicare all’OAM e quindi al MEF una quantità di dati relativi alle operazioni svolte. Questo vuol dire, che grazie alle disposizioni contenute in questo decreto ministeriale i dati identificativi dei clienti e la natura delle operazioni effettuate sugli exchange registrati in Italia verranno sistematicamente trasferiti al MEF e che agli stessi dati GdF e forze dell’ordine avranno sostanzialmente libero accesso.

Ma questo è un altro tema, sul quale torneremo con alcune riflessioni ad hoc.

Luciano Quarta - The Crypto Lawyer
Luciano Quarta - The Crypto Lawyer
Luciano Quarta, avvocato tributarista in Milano, managing partner e fondatore dello studio legale tributario QRM&P, ha all’attivo molte pubblicazioni sugli aspetti legali e tributari di legal tech, intelligenza artificiale e criptovalute. Relatore in numerosi convegni sulla materia, tiene la rubrica “Tax & the city” per il quotidiano La Verità e scrive regolarmente per la rubrica Economia e tasse della testata Panorama. È membro della Commissione Giustizia Tributaria presso l’Ordine degli Avvocati di Milano ed è il referente della sede milanese dell’associazione interdisciplinare per lo studio e le applicazioni dell’intelligenza artificiale GP4AI (Global Professionals for Artificial Intelligence).
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