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La disciplina fiscale degli NFT

Quello del corretto inquadramento della disciplina fiscale degli NFT è un vero problema, innanzitutto perché in generale non esistono norme legislative o regolamentari che li definiscano e men che meno esistono norme fiscali espressamente dedicate.

Cosa si intende per NFT

Quando si parla di NFT, ormai, nell’accezione più diffusa all’interno della community di appassionati ed addetti ai lavori, si intende riferirsi ordinariamente ad opere d’arte incorporate all’interno di un supporto digitale crittografico (come può essere un file immagine, video o audio) oppure ad opere fisiche accompagnate, in genere in modo indissolubile, ad un certificato che ne consenta l’identificazione e la tracciatura. Questo tipo di asset, quale che sia la forma, completamente digitale e crittografica, o mista, fisica e digitale, hanno tutti il connotato qualificante di essere non fungibili, grazie ai particolari attributi della tecnologia blockchain che viene impiegata. Quindi, si tratta di opere uniche o replicabili in numero limitato.

Ma come vanno disciplinati sul piano fiscale i proventi che si possono ricavare dalla compravendita occasionale o dal commercio vero e proprio di questi particolari cryptoasset?

Non sopperiscono a questa lacuna normativa neppure gli atti interpretativi dell’Agenzia delle Entrate.

Criptovalute e fisco

È vero che il fisco italiano in questi anni ha emesso una serie di documenti di prassi che, nelle intenzioni, avrebbero dovuto fornire indicazioni utili a sciogliere i dubbi sul trattamento fiscale degli asset digitali. Questi atti interpretativi, tuttavia, da un lato hanno sollevato più problemi di quanti ne avrebbero dovuti risolvere (perché fondati su considerazioni e orientamenti discutibili, vivacemente contestati dagli addetti ai lavori), dall’altro lato hanno preso in considerazione essenzialmente la materia delle valute virtuali e dei token emessi nell’ambito delle ICO.

In altre parole, si riferiscono ad asset che sono concepiti e vengono diffusamente utilizzati per assolvere a funzioni del tutto diverse da quelle normalmente perseguite dagli NFT.

In particolare, questo emerge dal tenore delle risposte ad interpello n. 14/2018 sul regime fiscale (IRES, IRAP ed IVA) relativo alla offerta di token digitali, n. 110/2020, sul trattamento IVA dell’emissione di token nell’ambito di ICO e, in certa misura, della risposta ad interpello n. 788/2021, sulla detenzione di valute virtuali in digital wallet con possesso di chiavi private e sugli obblighi di monitoraggio.

La disciplina fiscale (incerta) degli NFT

Questo determina una generale incertezza e molti dubbi sulla corretta applicazione degli obblighi fiscali: se, pur non essendo un operatore professionale, da semplice collezionista, compro un NFT e poi lo rivendo, guadagnandoci, quel tipo di introito è soggetto ad imposta dei redditi? E se sono un artista che produce e quindi vende le sue opere d’arte in forma di NFT, sono tenuto ad applicare l’IVA sul corrispettivo delle mie opere? La detenzione di un’opera d’arte incorporata in un NFT va dichiarata nel quadro RW, anche se la chiave privata per disporre di quell’opera è detenuta in Italia, da soggetto che vi risiede ai fini fiscali? E così via.

Ora, uno dei problemi principali consiste nel fatto che non è chiaro se, in senso generale, gli NFT sul piano fiscale debbano essere trattati come opere d’arte ed, eventualmente, a quali condizioni, o se debbano essere trattati come i token di una ICO o addirittura come vere e proprie valute virtuali.

Le conseguenze, a seconda che prevalga ognuna di queste opzioni sono molto rilevanti.

I nodi da sciogliere nel rapporto tra NFT e fisco

Ad esempio, se si sostiene che le opere incorporate in un NFT in termini fiscali vanno trattate alla stessa stregua delle opere d’arte, per gli artisti che vivono del commercio delle loro opere scatterebbe l’obbligo di assoggettarne la vendita allo specifico regime IVA così come regolato da alcune disposizioni contenute nel DL 41/1995 conv. in L.n. 85/1995, e riferite al commercio di opere d’arte. Quindi, con applicazione di aliquota ordinaria al 22% o dell’aliquota agevolata al 10% laddove si possa sostenere che sussistono una serie di presupposti analiticamente individuati.

In questo caso, c’è un altro nodo da sciogliere: occorre anche considerare che questa specifica normativa, per l’assoggettamento al regime agevolato, prevede che l’opera debba avere caratteri (al di là dell’aspetto dell’unicità o del numero limitato delle riproduzioni) che non è detto che si possano rinvenire in un NFT.

La norma fiscale, infatti, tratteggia l’opera d’arte come un’entità caratterizzata da fisicità materiale che ordinariamente gli NFT non hanno (anche se vanno sviluppandosi tecnologie mirate ad integrare indissolubilmente anche in opere fisiche una traccia crittografica unica che di fatto consente anche alle opere fisiche di avvantaggiarsi delle opportunità offerte dalla tecnologia di un NFT).

Lo scenario cambia radicalmente se si afferma che le opere incorporate in un token non fungibile vanno trattate alla stessa stregua di valute virtuali, secondo le correnti definizioni.

In questo caso, infatti, alla cessione delle stesse, anche nell’esercizio di un’attività economica, l’IVA a stretta regola non dovrebbe essere applicata, in quanto si ricade nel campo di esenzione previsto all’art. 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva UE 2006/112 sull’IVA.

E ci può essere anche una terza via: se si accede all’idea che gli NFT debbano essere trattati alla stregua di token, come quelli emessi nell’ambito di una ICO, e si intende aderire alle indicazioni fornite fino ad oggi dall’Agenzia delle Entrate, occorre comprendere se questo token si comporti come un security token (cioè, secondo la visione del fisco, un token rappresentativo di diritti economici) o come un utility token (cioè, sempre secondo l’orientamento del fisco, un token che garantisce l’accesso ad un servizio) laddove parrebbe che, secondo il fisco, solo la cessione di questi ultimi (nell’esercizio di un’attività economica) sia soggetta ad IVA.

NFT disciplina fiscale
Sono molti i nodi da sciogliere sull’inquadramento fiscale degli NFT

Conclusioni distanti

Dunque, come si vede, a seconda del fatto che il baricentro dell’interpretazione venga spostato sul versante sostanziale della natura di opera artistica “a bordo” di un NFT, o sul versante opposto, del veicolo crittografico che porta con sé l’opera, si può approdare a conclusioni molto distanti tra loro sul piano del trattamento fiscale.

Stabilire dove debba essere collocato esattamente questo baricentro è un problema, non solo per l’assenza di norme specifiche e dedicate, ma anche per l’esistenza di norme che contribuiscono a complicare l’operazione, anche se non sono dettate in ambito espressamente fiscale.

In questo senso, in particolare, gioca un ruolo fondamentale la nozione “allargata” di valuta virtuale introdotta nel corpo della normativa antiriciclaggio contenuta nel D.Lgs. 231/2007 dal D.Lgs. 125/2019.

Infatti, l’art. 1 co. 1 lett. qq) del D.Lgs. 231/2007, per come ne risulta modificato, definisce la valuta virtuale come:

 “la rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”.

 Ora, se pensiamo ad un NFT come veicolo di un’opera artistica, si può sostenere che esso possa costituire una “rappresentazione digitale di valore”.

Sulla base di questa nuova formulazione, però, è valuta virtuale non solo quella rappresentazione digitale che è “utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi”, ma anche quella che è funzionale a “finalità di investimento”.

L’aggiunta dell’espressione “finalità di investimento” in questa definizione, dunque, cambia molte cose. Infatti, se di un’opera d’arte incorporata ad un NFT non si può certamente dire che per funzione naturale venga “utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi”, è tuttavia plausibile affermare che essa venga utilizzata per “finalità di investimento”.

Questo ampliamento, quindi, rischia di attirare nel calderone delle valute virtuali anche gli NFT che per loro funzione propria, sono distanti anni luce dalle valute virtuali.

E questo ci riporta all’origine di un dilemma che dal punto di vista degli strumenti interpretativi disponibili non si può risolvere.

Da notare che la V Direttiva antiriciclaggio (cioè la Dir. 2018/843/UE), che la normativa italiana ha inteso recepire, invece definisce le valute virtuali come:

 “una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente”.

Nella norma europea, cioè, laddove si definisce il concetto di valuta virtuale, il riferimento alle finalità di investimento non compare affatto.

Lo stallo legislativo

Verrebbe da pensare che, applicando una logica di buonsenso che muova innanzitutto dalla verifica della funzione pratica e sostanziale di quel token digitale e dell’opera sottostante, si dovrebbe poter giungere a conclusioni sostenibili e ragionevoli. Tuttavia, in concreto, essendo questo il quadro normativo con cui ci si deve misurare, da questo cul de sac non si riesce ad uscire.

Ancora una volta, quindi, occorre auspicare che il legislatore si svegli dal letargo e, con un intervento risolutivo, metta finalmente mano ad una disciplina organica ed equilibrata sul trattamento fiscale delle crypto attività. E che non trascuri di affrontare il capitolo NFT.

 

Luciano Quarta - The Crypto Lawyer
Luciano Quarta - The Crypto Lawyer
Luciano Quarta, avvocato tributarista in Milano, managing partner e fondatore dello studio legale tributario QRM&P, ha all’attivo molte pubblicazioni sugli aspetti legali e tributari di legal tech, intelligenza artificiale e criptovalute. Relatore in numerosi convegni sulla materia, tiene la rubrica “Tax & the city” per il quotidiano La Verità e scrive regolarmente per la rubrica Economia e tasse della testata Panorama. È membro della Commissione Giustizia Tributaria presso l’Ordine degli Avvocati di Milano ed è il referente della sede milanese dell’associazione interdisciplinare per lo studio e le applicazioni dell’intelligenza artificiale GP4AI (Global Professionals for Artificial Intelligence).
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