HomeCriptovaluteMiningIl trattamento fiscale del mining di criptovalute secondo l’Agenzia delle Entrate

Il trattamento fiscale del mining di criptovalute secondo l’Agenzia delle Entrate

Con la risposta ad interpello n. 508/2022 di pochi giorni fa il fisco italiano interviene sul trattamento fiscale dei proventi da mining di criptovalute, sia ai fini Iva che delle imposte dirette, e fornisce la sua interpretazione.

In ambito crypto, quella del mining è stata fino ad oggi una delle attività meno considerate. In totale assenza di norme e di precedenti specifici di giurisprudenza, quindi, questo atto interpretativo suscita particolare interesse.

L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate riguardo il mining di criptovalute

Il quesito a cui l’Agenzia ha dato risposta riguarda un’azienda che, nell’ambito della sua attività imprenditoriale già avviata, intende intraprendere anche quella di mining. La risposta ad interpello, quindi, non affronta le tematiche legate al trattamento fiscale del mining svolto al di fuori dell’attività di impresa.

Ora, la soluzione fornita dal fisco, con riferimento ai fini dell’applicazione dell’Iva, innanzitutto muove dalla considerazione che la remunerazione costituita dai token ottenuti per effetto del mining non costituisca il corrispettivo versato nell’ambito di un rapporto di scambio di servizi e che il network che riconosce questo tipo di “ricompensa” non possa essere considerato alla stregua di un committente nell’ambito di un contratto di servizi.

Questo condurrebbe alla conclusione che il mining non sarebbe rilevante ai fini Iva, perché mancherebbe il cosiddetto sinallagma contrattuale, cioè la relazione causale che lega il diritto al corrispettivo all’esecuzione di una prestazione (in questo caso, una prestazione di servizio). Come ulteriore conseguenza, sarebbe preclusa la detrazione dell’Iva sui costi.

Un ragionamento che, secondo l’Agenzia delle Entrate, vale a condizione che non sussista una controparte contrattuale e sul presupposto che:

“la remunerazione in criptovalute per la propria attività appare in ogni caso generata dal sistema – anche quando è percepita per il tramite del pool – e solo a seguito della convalida di un blocco”.

A queste condizioni, quindi, non sussisterebbero obblighi di tenuta documentale, dichiarativi e di versamento IVA riferiti a questo tipo di operazioni. 

Sul fronte delle imposte dirette, la tesi di fondo dell’Agenzia delle Entrate è che i proventi in criptovalute derivanti dal mining debbano essere trattati alla stessa stregua di proventi in valute estere.

Secondo il fisco, quindi, i proventi si considererebbero maturati nell’anno di riferimento in cui sono percepiti, ma si evidenzia che ai fini della valutazione delle criptovalute detenute al termine di ciascun periodo d’imposta, occorre tenere conto della differenza tra il valore fiscale iniziale e quello rilevato alla data di chiusura di ciascun periodo d’imposta.

Infine, l’Agenzia delle entrate specifica che, ai fini IRAP le remunerazioni conseguite rientrano nel computo del valore della produzione netta, perché rappresenterebbero ricavi per prestazioni di servizi riconducibili all’attività produttiva del contribuente.

Questo il quadro delle indicazioni fornite dal fisco, su cui è utile fare alcune considerazioni.

IVA e ricompense dal mining di criptovalute

Per quanto riguarda gli aspetti di soggezione all’Iva, i punti di arrivo dei ragionamenti dell’Agenzia delle Entrate sono certamente condivisibili, ma muovono da presupposti limitativi. La tesi del fisco, infatti, sembra focalizzarsi sull’aspetto dell’impossibilità di identificare un soggetto con il quale si possa dire stabilito un rapporto a prestazioni corrispettive. 

Il punto cruciale, invece, sembra un altro: e cioè che l’attività di mining non ha in sé gli elementi minimi perché possa parlarsi di un rapporto di prestazione di beni o di servizi, che costituisce uno dei presupposti essenziali per la soggezione di un’attività ad Iva: il prodotto di questa attività, infatti, non consiste in una cessione di un qualcosa, comunque lo si voglia qualificare.

Passando al tema della soggezione alle imposte dirette, torna in evidenza il cavallo di battaglia del fisco italiano. E cioè, l’equiparazione delle criptovalute alle valute estere: un assioma da tempo affermato come fulcro delle teorie del fisco italiano sul trattamento fiscale dei proventi originati con le criptovalute

Come si è avuto modo di scrivere più volte, tuttavia, questo assioma è vivacemente contestato dai maggiori esperti del settore, sia in relazione alla natura propria delle valute virtuali, che vanno considerate come mezzi di pagamento sprovvisti di alcune indefettibili caratteristiche proprie delle valute aventi corso legale, così come viene chiarito dalla nota sentenza Hedqvist della Corte di Giustizia UE, sia perché le valute virtuali non rientrano nel campo di definizione delle valute estere, esplicitamente sancito dall’art. 2 del Testo Unico delle disposizioni in materia valutaria (DPR 148/1988).

Questi argomenti critici certamente incidono significativamente e costituiscono un punto di caduta del ragionamento, laddove si cerchi di inquadrare i proventi da plusvalenze su operazioni di trading in criptovalute come redditi da capitale o come redditi diversi da capitale da parte di persone fisiche che agiscono al di fuori di un’attività di impresa.

Gli stessi argomenti, però, assumono una rilevanza inferiore quando l’introito in criptovalute va a concorrere alla formazione del valore della produzione, e quindi dei ricavi, nell’esercizio di un’attività di impresa. In questo caso, infatti, non importa in che modo siano realizzati i ricavi (se in denaro o anche persino in natura) il loro valore, opportunamente convertito in un valore in valuta legale, senza alcun dubbio entra a formare la base imponibile del reddito di impresa.

Pensieri finali

Il problema cruciale, se mai, sarà quello di riuscire a trovare un criterio di valutazione ragionevole e, per quanto è possibile, univoco e obiettivo.

Nel caso delle criptovalute questo è certamente un problema e lo è ancora di più nel caso del mining, in quanto le criptovalute acquisite con l’attività di estrazione non hanno un valore di partenza obiettivamente determinato, ad esempio, sulla base del prezzo di acquisto da una specifica piattaforma. 

Rispetto a tale cruciale aspetto, la risposta ad interpello evita convenientemente di affrontare il problema, e schiva la patata bollente precisando esplicitamente che:

non è oggetto del presente parere la determinazione del valore delle monete virtuali oggetto della presente istanza (questione di ordine fattuale che esula dalle competenze esercitabili dalla scrivente in sede di interpello), restando impregiudicato ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria”.

In conclusione, questo atto interpretativo offre alcune soluzioni, ma ancora una volta, ne lascia irrisolte molte altre.

Il che ci riporta ad un tema detto e ridetto, ma fino ad oggi sistematicamente disconosciuto: sui profili fiscali collegati non solo alle criptovalute, ma in generale agli asset e alle attività crittografiche è urgente e necessario un intervento del legislatore nazionale.

Luciano Quarta - The Crypto Lawyer
Luciano Quarta - The Crypto Lawyer
Luciano Quarta, avvocato tributarista in Milano, managing partner e fondatore dello studio legale tributario QRM&P, ha all’attivo molte pubblicazioni sugli aspetti legali e tributari di legal tech, intelligenza artificiale e criptovalute. Relatore in numerosi convegni sulla materia, tiene la rubrica “Tax & the city” per il quotidiano La Verità e scrive regolarmente per la rubrica Economia e tasse della testata Panorama. È membro della Commissione Giustizia Tributaria presso l’Ordine degli Avvocati di Milano ed è il referente della sede milanese dell’associazione interdisciplinare per lo studio e le applicazioni dell’intelligenza artificiale GP4AI (Global Professionals for Artificial Intelligence).
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