HomeBlockchainRegolamentazioneLegislatori e regolatori, avanti, ma in ordine in ordine sparso

Legislatori e regolatori, avanti, ma in ordine in ordine sparso

Non è un tema nuovo, ma viene reso attuale dalla raffica di dichiarazioni e prese di posizione di nomi importanti della finanza istituzionale, che hanno seguito lo tsunami che ha travolto l’ecosistema Terra – LUNA, fatto saltare il pareggio di UST, determinato il crollo delle quotazioni del Bitcoin e, più in generale del mercato delle criptovalute.

Criptovalute e stablecoin vivono un momento di reputazione negativa

Da Christine Lagarde e Fabio Panetta (BCE) a Francois Villeroy de Galhau (governatore della Banca di Francia), a Scott Minerd, capo dell’ufficio investimenti di Guggenheim, fino a Warren Buffet, nei giorni scorsi tutti hanno tuonato contro le criptovalute.

La canzone è sempre la stessa ed è una delle preferite dei detrattori delle criptovalute: le crypto sarebbero asset privi di sostanza economica e, sostanzialmente, un investimento pericoloso, una minaccia per i poveri risparmiatori indifesi.

Di sicuro non è un bel momento per chi crede nella decentralizzazione e nei crypto asset: tra gli effetti più nefasti del disastro Terra – LUNA c’è il duro colpo inferto alla fiducia verso le stablecoin.

Un effetto tanto più negativo in quanto le stablecoin sono il pilastro alla base di molti progetti di finanza decentralizzata.

Anzi, tutto questo potrebbe persino indurre a sospettare che quello che è stato portato avanti fosse un vero e proprio attacco coordinato al cuore stesso del concetto di decentralizzazione, maturato negli ambienti che hanno maggiormente da temere l’affermazione di asset e servizi di finanza decentralizzata. 

Che alla base della vicenda Terra – LUNA ci fosse un’operazione orchestrata a tavolino è ormai assodato, ma quello che molti sospettano è che dietro l’operazione vi fossero dei colossi della finanza istituzionale, come BlackRock e Citadel (anche se questi ultimi hanno smentito).

Sta di fatto che non ci si può nascondere dietro un dito: la vicenda ha messo in luce le debolezze di quelli che fino ad allora venivano considerati dei punti fermi e offre argomenti difficili da contrastare a chi sostiene l’elevata rischiosità degli investimenti in criptovalute.

Il ruolo dei legislatori e regolatori nell’ambito del mercato crypto

legislatori crypto
Il tema della regolamentazione crypto in Italia

Ma la domanda è: dov’erano legislatori e regolatori quando si sbraitava sulla pericolosità degli investimenti in crypto? 

Da quando esiste il fenomeno, almeno in Italia, non è stata scritta una sola disposizione in funzione della tutela di chi si determinasse ad investire in questo tipo di asset.

Eppure, sarebbe stato facile imporre ad esempio agli operatori di servizi di exchange o di portafoglio digitale attivi in Italia una griglia di requisiti di professionalità ed onorabilità, o di patrimonializzazione minima a tutela della clientela, come presupposto per operare legittimamente. O anche una serie di obblighi di informazione e trasparenza non dissimili da quelli imposti agli operatori di servizi finanziari. 

Invece, niente. 

La normativa italiana è ridondante e pervasiva quando si tratta di snidare i proprietari di criptovalute e asset digitali, formalmente in nome del contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento di attività criminali o terroristiche. Nella sostanza, però, lo scopo malcelato è quello di identificare i detentori di asset crittografici allo scopo di poterli assoggettare ad imposizione fiscale e possibilmente sanzionarli.

Il caso dell’obbligo di iscrizione nell’apposito registro Vasp/Wsp tenuto dall’OAM (nei giorni scorsi divenuto definitivamente operativo) è emblematico: per operare come exchange o wallet provider in Italia, è obbligatorio e necessario iscriversi. In sostanza, l’unica cosa a cui serve veramente questo registro è quella di censire regolarmente chiunque faccia operazioni su un exchange e mettere a disposizione i relativi dati all’autorità che da un lato è competente per l’antiriciclaggio, ma che fondamentalmente agisce anche in funzione di polizia tributaria. 

Agli operatori che sono tenuti ad iscriversi non viene richiesto alcun requisito di professionalità, di onorabilità o di adeguata patrimonializzazione. È sufficiente avere sede o residenza fiscale in Italia.

Una qualunque Srl, anche con un capitale sociale minimo, di poche migliaia di euro, può ottenere l’iscrizione al registro, operare come exchange e candidarsi a movimentare ipoteticamente decine di milioni in scambi di criptovalute raccolti da risparmiatori di qualunque profilo (anche dai meno esperti).

Nessuna norma aiuta a prevenire che un tale soggetto eventualmente finisca a gambe per aria, o scappi con la cassa. Come, in effetti, è già accaduto nella recente storia delle crypto, ad esempio nel notissimo caso dell’exchange canadese Quadriga CX.

Sarà forse con l’adozione del regolamento europeo MiCAR (Market in Crypto Asset Regulation), di cui si prevede l’adozione nel corso del 2023, che arriverà un corpo di principi e di disposizioni appositamente pensate per la tutela dei risparmiatori in ambito crypto sulla falsariga di quelle esistenti nel mondo bancario e della finanza convenzionale.

Una volta assodato che questo approccio, se vogliamo inquisitorio e sbirresco, non persegue alcuna utilità pratica sul piano della tutela del risparmiatore sprovveduto, è chiaro che lo scopo vero è quello di frapporre la maggior quantità possibile di ostacoli ad una diffusione massiva delle tecniche di decentralizzazione in ambito finanziario, colpendone il nervo più scoperto: quello della fiducia.

Un limite di questo approccio, però, è che esso è fortemente focalizzato su una delle molte possibili applicazioni delle tecnologie a registro distribuito: e cioè sulle criptovalute.

È solamente un freno ad un futuro già segnato

Resta tuttavia il fatto che la strada è ormai tracciata: anche se le criptovalute dovessero cessare di esistere, almeno per come le conosciamo oggi, la tecnologia blockchain ha dimostrato nei fatti che trasferire peer to peer valori economici, obbligazioni e diritti anche di natura patrimoniale, con assoluta certezza di data e ora, anche attraverso self executing contract, senza alcun bisogno di intermediari, all’occorrenza in modo automatizzato, è possibile. Ed è possibile che questo avvenga anche senza l’interposizione di exchange e piattaforme riconducibili a soggetti giuridicamente identificabili, attraverso la creazione di apposite DAO.

Un orizzonte evolutivo che già oggi è presente, sia pure con rilevanti limiti, ma che è solo una questione di tempo e di maturazione delle tecnologie perché i servizi di finanza decentralizzata diventino notevolmente più fruibili e diffusi su scala globale.

Occorre rammentare che, non solo a livello europeo, ma anche in Italia, il legislatore, nonostante la sua proverbiale latitanza sul fronte della produzione di norme fiscali dedicate ai crypto asset, sorprendentemente, ha adottato disposizioni che hanno attribuito valore giuridico alle tecnologie a registro distribuito e agli smart contract. Il riferimento è all’art. 8 ter del DL 135/2018 (decreto semplificazioni), convertito in legge 12/2019. 

Una norma rimasta inattuata, perché è subordinata all’adozione di apposite linee guida contenenti specifiche tecniche che avrebbero dovuto essere approvate dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) entro 90 giorni dall’entrata in vigore della norma.

Linee guida, che tuttavia ancora oggi mancano a distanza di oltre tre anni.

Questo accanirsi e continuare a sparare a zero sulle criptovalute, denunzia da un lato la miopia di un mondo (quello della banca e della finanza convenzionale) che teme la decentralizzazione e non riesce a scorgerne gli orizzonti evolutivi. Dall’altro lato la mancanza di quello che potrebbe definirsi un comprehensive approach da parte di legislatori e regolatori che rispondono all’impulso di dare risposte a quelle che percepiscono come esigenze immediate e contingenti, anche sull’onda della risonanza mediatica di certi eventi, ma che proprio non riescono a spingere il loro sguardo su quello che verrà e che in realtà sta già avvenendo.

D’altro canto, se anche fosse vero che le criptovalute sono il male assoluto, qualcuno si è mai chiesto perché milioni di risparmiatori hanno deciso di correre il rischio di entrare nel far west deregolamentato delle criptovalute e della criptofinanza, piuttosto che affidarsi ai canali della finanza convenzionale? 

Luciano Quarta - The Crypto Lawyer
Luciano Quarta - The Crypto Lawyer
Luciano Quarta, avvocato tributarista in Milano, managing partner e fondatore dello studio legale tributario QRM&P, ha all’attivo molte pubblicazioni sugli aspetti legali e tributari di legal tech, intelligenza artificiale e criptovalute. Relatore in numerosi convegni sulla materia, tiene la rubrica “Tax & the city” per il quotidiano La Verità e scrive regolarmente per la rubrica Economia e tasse della testata Panorama. È membro della Commissione Giustizia Tributaria presso l’Ordine degli Avvocati di Milano ed è il referente della sede milanese dell’associazione interdisciplinare per lo studio e le applicazioni dell’intelligenza artificiale GP4AI (Global Professionals for Artificial Intelligence).
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