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Arriva la travel rule per gli operatori crypto

È stato da poco approvato dal Parlamento Europeo il testo del regolamento sulle informazioni che accompagnano il trasferimento di fondi crypto: la travel rule.

In questo contesto verranno appunto incluse le crypto-attività (Transfer of Funds Regulation). 

Il provvedimento fa parte del pacchetto di misure antiriciclaggio (EU anti-money laundering package) ed è volto a completare il quadro normativo applicabile ai servizi relativi alle cryptovalute insieme al regolamento in materia di crypto-attività (MiCA). 

Il regolamento intende assicurare che il trasferimento di crypto-attività possa essere tracciato e, quindi, che le operazioni sospette possano essere bloccate dagli operatori, in tal modo riducendo il rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. 

Per raggiungere tale obiettivo l’accordo prevede l’estensione della c.d. travel rule anche alle operazioni su crypto-attività.

Cos’è la c.d. travel rule e cosa c’entra con le crypto?

La travel rule è una misura applicata nel settore bancario e finanziario, secondo la quale le informazioni sull’ordinante e sul beneficiario devono essere incluse nei dati che accompagnano il trasferimento (di denaro) e devono essere conservate da entrambe le parti dell’operazione. 

Conseguentemente, i fornitori di servizi su crypto-attività (c.d. crypto-asset service providers o CASP) saranno soggetto all’obbligo di fornire tali informazioni, relative all’ordinante e al beneficiario, alle autorità competenti. 

Conseguenze per gli operatori crypto

L’applicazione della c.d. travel rule impone agli operatori crypto di verificare l’origine dei fondi in tutte le operazioni in cui sono coinvolti, indipendentemente dal valore dell’operazione. 

Ciò significa, ad esempio, che se un utente effettua un’operazione che coinvolge un wallet custodito presso un exchange, l’operatore sarà tenuto a trasferire talune informazioni relative all’identità dell’esecutore, incluso l’indirizzo del suo wallet sulla blockchain

A sua volta, l’exchange del beneficiario è tenuto a verificare che siano trasferite correttamente tutte le informazioni richieste dal regolamento. In questo modo sarà accertata l’origine dei fondi e sarà valutata l’eventuale applicazione di misure restrittive e/o altre misure per il contrasto al riciclaggio e/o al terrorismo. 

Le nuove disposizioni si applicano anche ai marketplace di non fungible tokens, solo qualora tali NFT siano qualificati come crypto-attività ai sensi del MiCA.

Un importante novità riguarda, inoltre, i wallet non custoditi (c.d. unhosted wallet), ossia quei wallet le cui chiavi private sono conservate dai proprietari stessi, quando interagiscono con wallet custoditi da un operatore crypto. 

Qualora un cliente dell’operatore crypto riceva un ammontare di crypto-attività da un unhosted wallet, tale operatore è tenuto ad ottenere le informazioni circa l’identità dell’esecutore. 

Inoltre, se l’ammontare così trasferito è pari o superiore a Euro 1.000, l’operatore è tenuto a verificare l’effettiva identità di chi controlla il wallet

È, invece, esclusa l’applicazione di questa norma ove il trasferimento di crypto-asset sia effettuato tra due privati senza il coinvolgimento di un operatore crypto autorizzato (ad esempio nel caso in cui due persone inviino reciprocamente Bitcoin tramite i propri wallet).

Quali sono i prossimi passaggi?

L’adozione del regolamento impone importanti obblighi in capo agli operatori crypto, che si affiancheranno a quelli previsti nel Regolamento MiCA, approvato contestualmente dal Parlamento europeo. 

I due regolamenti saranno così complementari al fine di definire un set normativo quanto più ampio possibile in merito alle attività degli operatori crypto. 

Proprio nel contesto del MiCA, tra l’altro, sarà creato un registro con l’indicazione degli operatori non conformi alle normative europee e con i quali gli operatori europei non saranno autorizzati ad interagire. 

Lexia Avvocati
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