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Fabio Panetta attacca le crypto

In un recente discorso alla Columbia University di New York, Fabio Panetta, membro del Comitato esecutivo della BCE, ha espresso tutte le sue peggiori angosce sulle crypto. Quella delle criptovalute è una nuova febbre dell’oro, un far west senza regole che avrebbe tradito l’utopia anarcoide di Satoshi Nakamoto.

Il lato negativo delle crypto secondo lo studio di Panetta

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Fabio Panetta è assolutamente contro le crypto e la finanza decentralizzata

L’intervento è infarcito di riferimenti a schemi Ponzi e diffidenze verso l’efficacia nei pagamenti, all’opacità del sistema e al loro asserito impiego per attività criminali e terroristiche. Secondo gli studi citati da Panetta, il 23% delle transazioni sarebbe associato ad attività criminali. Senza contare il loro impiego nei ransomware e per aggirare sanzioni imposte a livello internazionale nei confronti della Corea del Nord e, sebbene questo non sia stato concretamente provato, il rischio che vengano utilizzate per eludere le sanzioni imposte alla Russia.

Non poteva mancare il riferimento ai rischi ambientali legati al consumo di energia e alla produzione dell’hardware. 

Insomma, le criptovalute sarebbero una minaccia per la stabilità finanziaria e la sicurezza dei risparmiatori che richiede un massiccio intervento regolatorio su quattro versanti cruciali:

  1. norme ancor più severe per la prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
  2. norme fiscali adeguate omogenee tra tutte le giurisdizioni, con sistemi che consentano di identificare chi ne detenga e quanto detengano, possibilmente con forme di tassazione punitiva per gli asset basati su PoW; 
  3. introdurre obblighi di report e di disclosure per le istituzioni finanziarie e un incremento delle capacità investigative delle autorità di vigilanza; 
  4. l’adozione di norme a tutela dei risparmiatori non professionali, mediante obblighi di trasparenza a carico degli operatori professionali.

Si potrebbe discutere a lungo su quanto siano discutibili i presupposti del ragionamento, a partire dall’opinabilità dei dati su cui essi si basano. Il punto però è un altro.

Due fazioni opposte sul tema regolamentazione crypto

Indiscutibilmente, quello della regolamentazione delle criptovalute e dei cryptoasset è un tema divisivo.

Sul piano concettuale le criptovalute nascono proprio allo scopo di non subire alcuna regolamentazione esterna, per trasferire valori economici sulla base del libero consenso di una comunità di individui che altrettanto liberamente si determinano a far parte di quella comunità.

In questa prospettiva, la tecnologia decentralizzata è solo un mezzo per perseguire questo scopo.

È abbastanza naturale, quindi, che quanti sostengono questo tipo di modello vivano con insofferenza ogni forma di intervento volto a regolamentare qualcosa che essi percepiscono come facente parte della sfera più intima della libertà dell’individuo di disporre dei propri beni e delle proprie sostanze.

Dall’altro lato, la prospettiva di governi e stati sovrani è che, anche quando essi hanno a che fare con fenomeni che rientrano nella sfera di espressione delle libertà individuali, questi si traducono in una possibile minaccia di beni giuridici che, a seconda delle sensibilità di un particolare ordinamento assumono meritevoli di particolare protezione o tutela. Devono allora intervenire per imbrigliare quel fenomeno per contenerne gli effetti ipoteticamente dannosi o pericolosi.

È giusto che sia così? È sbagliato? È una dinamica insita nello stato delle cose. Ci si deve fare i conti, che piaccia o no.

Occorre tenere presente che quasi ogni cosa si può prestare ad un uso buono e positivo così come ad un uso malevolo. Una buona bottiglia di vino può costituire l’ottimo viatico di una serata romantica, così come si può prestare ad essere utilizzata come corpo contundente. L’energia nucleare può essere applicata per usi terapeutici in grado di salvare molte vite, oppure per la realizzazione di ordigni devastanti, e così via. 

Le criptovalute “minacciano” il sistema finanziario

Nel caso delle criptovalute e dei cryptoasset, le minacce che molti ordinamenti vedono in un impiego deregolamentato di questi strumenti riguardano beni giuridici molto rilevanti, come la tutela dei risparmiatori (soprattutto quelli più deboli, cioè gli investitori non professionali) o la prevenzione del finanziamento di attività illecite e terroristiche.

Ma a questi beni giuridici, indubbiamente meritevoli della massima tutela da parte degli ordinamenti, se ne contrappongono altri, ugualmente meritevoli di attenzione e di rispetto da parte degli stessi ordinamenti. Questi attengono alla sfera delle libertà fondamentali dell’individuo: dalla libertà di disporre pienamente dei propri beni e delle proprie risorse finanziarie alla tutela della riservatezza.

Rispetto a questi valori, tutelati praticamente in tutte le carte costituzionali dei moderni ordinamenti che ambiscano a definirsi democratici, ma anche delle carte dei diritti fondamentali delle organizzazioni sovranazionali, è imperativo che l’adozione di misure legislative ed amministrative che ne comportino una significativa compressione siano proporzionate e limitate a quanto strettamente necessario.

Gli spettri agitati da Panetta, tuttavia, vanno in direzione opposta ed è a questo genere di preconcetti che dobbiamo la produzione di norme che, con la scusa di tutelare il risparmiatore ne limitano gravemente la libertà, o che pongono sullo stesso piano terroristi e trafficanti con piccoli investitori che usano risorse legittimamente guadagnate per ottenere quello che banche, titoli di stato e speculatori istituzionali non riescono ad offrire loro.

In molte delle disposizioni che compongono un quadro normativo e regolatorio complessivamente disordinato, lacunoso e sganciato dalla realtà, dalla fisionomia e dalle funzioni effettive degli strumenti crittografici applicati alla finanza, è arduo trovare le tracce di quel principio di proporzionalità sancito da quello stesso ordinamento europeo che sancisce, come valore fondamentale dell’Unione Europea il divieto di imporre restrizioni ai movimenti di capitali e ai pagamenti tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi all’art. 63 del TFUE.

Ma se questa moltitudine di individui decide di lanciarsi in operazioni e piattaforme del tutto deregolamentate, senza la rete di protezione dell’apparato, anziché affidarsi al mercato protetto della finanza convenzionale, qualche ragione ci sarà e forse ci si dovrebbe fare carico di considerarla.

Perché quel risparmiatore che oggi, quando si parla di criptovalute, si pretende di difendere con tutto l’arsenale di restrizioni, misure antiriciclaggio e chi più ne ha più ne metta, è naturale che si chieda dove fossero questi arcigni guardiani quando scoppiava la tragedia dei subprime e il crac di Lehman Brothers, bruciando i risparmi di milioni di individui, alcuni ritrovatosi in mezzo ad una strada. Per non parlare dei casi Parmalat, Cirio, Monte Paschi, Banca Etruria, Banca Marche, Popolare di Bari e via dicendo.

Tutte vicende consumate nel recinto “protetto” della finanza istituzionale e delle banche tradizionali, terrorizzate a morte dalla prospettiva di una finanza legittimamente disintermediata.

Un recinto protetto in cui, non a caso, quegli stessi risparmiatori vengono spesso definiti in modo sprezzante come “il parco buoi”.

Luciano Quarta - The Crypto Lawyer
Luciano Quarta - The Crypto Lawyer
Luciano Quarta, avvocato tributarista in Milano, managing partner e fondatore dello studio legale tributario QRM&P, ha all’attivo molte pubblicazioni sugli aspetti legali e tributari di legal tech, intelligenza artificiale e criptovalute. Relatore in numerosi convegni sulla materia, tiene la rubrica “Tax & the city” per il quotidiano La Verità e scrive regolarmente per la rubrica Economia e tasse della testata Panorama. È membro della Commissione Giustizia Tributaria presso l’Ordine degli Avvocati di Milano ed è il referente della sede milanese dell’associazione interdisciplinare per lo studio e le applicazioni dell’intelligenza artificiale GP4AI (Global Professionals for Artificial Intelligence).
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