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BTC, El Salvador e fisco italiano

La notizia dell’adozione da parte di El Salvador di Bitcoin come valuta legale di Stato ha fatto scalpore. Pochi però hanno colto alcune possibili conseguenze sul versante degli obblighi dei contribuenti in Italia.

Criptovalute e normativa fiscale

Per capirle meglio occorre avere chiaro ciò che si intende quando si parla di valute legali di Stato.

Tecnicamente è più corretto parlare di “valute aventi corso legale”.

La loro caratteristica primaria è che esse sono obbligatoriamente accettate in quello Stato, cioè, hanno “corso forzoso”.

Caratteristica che ordinariamente le criptovalute non hanno.

Dietro una valuta avente corso legale c’è sempre un insieme di autorità pubbliche (banca centrale, ministero, etc.) che si occupa della sua emissione. Queste vigilando sulla circolazione di quella valuta cercano anche di controllarne e proteggerne il valore.

Anche questo secondo carattere per le criptovalute manca: non c’è nessuna autorità pubblica che svolga alcuna di queste funzioni.

La determinazione e la tenuta del valore di una criptovaluta sono rimesse al consenso e alla libera negoziazione tra i privati, cioè al mercato. Quest’ultimo è composto da tutti quei soggetti che, altrettanto liberamente, decidono di scambiare quella criptovaluta.

Perché tutto questo comporterebbe conseguenze sull’applicazione della normativa fiscale italiana e sugli obblighi a carico dei contribuenti?

Per via di un’interpretazione molto discutibile che il fisco italiano sostiene da alcuni anni.

L’Agenzia delle Entrate sostiene che, in caso di plusvalenze ottenute da bitcoin o altre criptovalute, su queste plusvalenze andrebbero pagate le imposte sui redditi.

El salvador
Cosa è una valuta a “corso forzoso”

Fisco, criptovalute e Corte di Giustizia

Il fisco arriva a questa conclusione sulla base di un assunto fondamentale, e cioè, che le criptovalute debbano essere considerate alla stessa stregua di valute estere. 

Questo ragionamento non ha alcun riscontro in una particolare norma di legge, ma è stato formalizzato in due documenti interpretativi: la risoluzione della Direz. Centr. AdE 72/E/2016 e la risposta ad interpello n. 956-39/2018 della Direz. Reg. Lombardia.

A questi due documenti, molti interpreti ed operatori tendono ad adeguarsi.

Il ragionamento però presenta una serie di criticità. Ad esempio, l’equiparazione tra un conto bancario e un wallet nella maggior parte dei casi è tecnicamente improponibile.

E siccome non esistono listini o quotazioni ufficiali, comprendere il controvalore delle critptovalute detenute dal contribuente, e quindi stabilire se sono state superate le soglie oltre le quali occorre pagare le tasse o no, è una vera lotteria. Se poi si parla di criptovalute diverse da Bitcoin, Ethereum e altre superstar del mondo crypto, il discorso è ancor più complicato.

Detto ciò, la tesi del fisco è fortemente avversata da autori e giuristi molto autorevoli, principalmente perché ha un punto di caduta estremamente evidente: e cioè, che le criptovalute non possono essere assimilate alle valute estere.

La Corte di Giustizia UE con una sentenza cruciale, che ormai chiunque si occupi di criptovalute conosce (la sentenza Hedqvist, in causa C-264/14, del 22.10.2015) ha affermato a chiare lettere che le criptovalute non sono e non possono essere assimilate alle valute di stato, aventi corso legale.

Bitcoin e plusvalenze

Nel momento in cui il bitcoin viene adottato come valuta ufficiale e legale in un Paese straniero, è inevitabile che alcune delle già poche certezze vacillino.

Adesso diventa più difficile sostenere che ai fini fiscali non possa essere considerato come una valuta estera, e quindi, che sulle plusvalenze non si debbano pagare le imposte sui redditi.

Semplificare troppo i ragionamenti, però, non sempre funziona nel mondo del diritto.

Appiccicare l’etichetta di valuta di Stato al Bitcoin, e sostenere che sulle relative plusvalenze si debbano pagare le stesse imposte che si pagherebbero su quelle da operazioni in dollari o sterline, suona come una forzatura.

È vero che il bitcoin a El Salvador deve essere obbligatoriamente accettato come una valuta avente corso legale. Questo però a differenza di quanto avviene in qualsiasi altro luogo, dove nessuno è obbligato ad accettare bitcoin come mezzo di pagamento.

Tuttavia, una valuta si considera a corso legale, non per il solo fatto che essa abbia corso forzoso, ma anche in quanto esiste un’autorità pubblica che, per conto dello Stato emittente, garantisca sul suo controvalore impedendo fluttuazioni incontrollate.

Questo perché la ricchezza dello Stato che emette la valuta, di fatto crea una garanzia sul debito generato con la sua emissione.

El Salvador
El Salvador come esempio di nuova finanza

Criptovalute come riserva di valore

Questo determina la particolare attitudine, tipica di una valuta di Stato, di fungere da riserva di valore. Quindi, la quotazione di una valuta “ufficiale” potrà anche variare nel tempo sui vari mercati, ma nella normalità dei casi manterrà un valore relativamente stabile nel tempo. 

Questa caratteristica, però, manca del tutto alle criptovalute, di cui è proverbiale la volatilità. Ed è per questa stessa ragione che molti giuristi ed economisti, negano che le criptovalute abbiano l’attitudine a fungere da riserva di valore.

A questo dobbiamo aggiungere il fatto che El Salvador è un paese che ha scelto di non battere moneta e non ha una sua divisa ufficiale. Si “appoggia” al dollaro statunitense che circola nel Paese come moneta legale del posto. Questo però senza alcun tipo di controllo o di influenza sulle politiche monetarie.

Il che non è differente dall’adozione del bitcoin come valuta ufficiale: lo Stato centroamericano non ha alcun tipo di controllo, di vigilanza o di influenza sulla circolazione della criptovaluta a livello globale. E lo status di valuta legale, di fatto, ha una rilevanza meramente interna.

Bitcoin e corso legale forzoso

Il punto quindi è che, poiché il bitcoin non condivide quasi nessuno dei suoi caratteri fondamentali con una valuta avente corso legale, non ne giustifica l’equiparazione fuori dai confini salvadoregni.

Né appare decisivo il fatto che al bitcoin sia riconosciuto il corso legale forzoso perché tale carattere ha una portata essenzialmente locale. Sempre, in un sistema economico piccolo e lontano dall’area di interesse finanziario del nostro Paese.

Nella sostanza, bitcoin e valute estere restano asset strutturalmente molto distanti tra loro.

Per questo, la tesi che nega la possibilità che le plusvalenze originate dallo scambio di bitcoin siano sottoposte a imposizione fiscale resta in piedi esattamente nei termini in cui è stata originariamente sostenuta.

Una cosa però va riconosciuta: il caso di El Salvador è una crepa nel cristallo. E non si può escludere che possa estendersi: si dice che Panama sia pronta a fare lo stesso passo.

Se la massa critica di Paesi che opteranno per l’adozione del bitcoin come valuta legale dovesse aumentare in modo rilevante, molti paradigmi fino ad oggi accettati, andrebbero riconsiderati.

Luciano Quarta - The Crypto Lawyer
Luciano Quarta - The Crypto Lawyer
Luciano Quarta, avvocato tributarista in Milano, managing partner e fondatore dello studio legale tributario QRM&P, ha all’attivo molte pubblicazioni sugli aspetti legali e tributari di legal tech, intelligenza artificiale e criptovalute. Relatore in numerosi convegni sulla materia, tiene la rubrica “Tax & the city” per il quotidiano La Verità e scrive regolarmente per la rubrica Economia e tasse della testata Panorama. È membro della Commissione Giustizia Tributaria presso l’Ordine degli Avvocati di Milano ed è il referente della sede milanese dell’associazione interdisciplinare per lo studio e le applicazioni dell’intelligenza artificiale GP4AI (Global Professionals for Artificial Intelligence).
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